Regulation No 19/65/EEC of the Council of 2 March 1965 on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices
Published date | 06 March 1965 |
Subject Matter | concorrenza,Intese,competencia,Prácticas colusorias,concurrence,Ententes |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, P 36, 6 marzo 1965,Journal officiel des Communautés européennes, P 36, 6 mars 1965 |
1965R0019 — IT — 01.05.2004 — 006.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B | REGOLAMENTO N. 19/65/CEE DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1965 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU P 036, 6.3.1965, p.533) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
No | page | date | ||
►M1 | Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio del 10 giugno 1999 | L 148 | 1 | 15.6.1999 |
►M2 | Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 | L 1 | 1 | 4.1.2003 |
Modificato da:
►A1 | Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | L 73 | 14 | 27.3.1972 |
►A2 | Atto di adesione della Grecia | L 291 | 17 | 19.11.1979 |
►A3 | L 302 | 23 | 15.11.1985 | |
A4 | Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia | C 241 | 21 | 29.8.1994 |
(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) | L 001 | 1 | .. |
▼B
REGOLAMENTO N. 19/65/CEE DEL CONSIGLIO
del 2 marzo 1965
relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 87,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento Europeo ( 2 ),
Visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
Considerando che la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato può, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo, riguardare categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni richieste da tali disposizioni;
Considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere stabilite per regolamento basato sull'articolo 87;
Considerando che, dato il gran numero di notifiche depositate in applicazione del regolamento n. 17 ( 4 ), è opportuno, al fine di facilitarne il compito, porre la Commissione in grado di dichiarare, mediante regolamento, inapplicabili a talune categorie di accordi e di pratiche concordate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1;
Considerando che occorre precisare le condizioni in cui la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, quando sarà stata acquisita una esperienza sufficiente a seguito di decisioni individuali e sarà possibile definire le categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 potranno essere considerate soddisfatte;
Considerando che la Commissione ha indicato, con la propria azione e in particolare col regolamento n. 153 ( 5 ), che nessun alleggerimento delle procedure previste dal regolamento n. 17 può essere preso in considerazione per alcuni tipi di accordi o di pratiche concordate che siano particolarmente suscettibili di falsare il giuoco della concorrenza nel mercato comune;
Considerando che, in virtú dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la Commissione può decidere che una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato abbia effetto retroattivo; che conviene che la Commissione possa prendere tale decisione anche in un regolamento;
Considerando che, in virtú dell'articolo 7 del regolamento n. 17, mediante decisione della Commissione, possono essere sottratti al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, accordi, decisioni e pratiche concordate, specie se modificati in modo da soddisfare alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che è opportuno che la Commissione possa accordare lo stesso beneficio mediante regolamento a tali accordi e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una categoria definita mediante regolamento d'esenzione;
Considerando che, se non si trovano riunite le condizioni menzionate all'articolo 85, paragrafo 3, un'esenzione non può restare acquisita; che, quindi, la Commissione deve avere la facoltà di stabilire, mediante decisione, le condizioni alle quali dovrà soddisfare un accordo o una pratica concordata che, a motivo di particolari circostanze, riveli effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
▼M1
1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17, e a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1 non si applica a:
a) categorie di accordi conclusi fra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi,
b) categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale — in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi — o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali.
▼B
2. Il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di accordi ai quali si applica e precisare in particolare:
a) le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi;
b) ►M1 ————— ◄ le altre condizioni che devono essere soddisfatte.
▼M1
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle categorie di pratiche concordate.
▼M1
Articolo 1 bis
Un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 può definire le condizioni che possono portare all'esclusione dal suo campo di applicazione di determinate reti parallele di accordi o di pratiche concordate simili, operanti in un particolare mercato; la Commissione può stabilire mediante regolamento che dette condizioni sussistono e fissare un termine alla scadenza del quale il regolamento ai sensi dell'articolo 1 non è più applicabile ai pertinenti accordi o pratiche concordate su quel...
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