Relazione di sintesi

AuthorAngela Del Vecchio
ProfessionProfessore ordinario di Diritto internazionale nella LUISS 'Guido Carli' di Roma.
Pages345-352

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  1. L’evoluzione delle organizzazioni di integrazione economica regionale e dei sistemi giurisdizionali in esse inseriti e la significativa influenza esercitata dal modello dell’Unione europea è emersa con chiarezza in ciascuna delle relazioni presentate nelle due giornate di lavori del Convegno. In particolare poi, è stata quasi costantemente rilevata l’importanza che la giurisprudenza della Corte dell’Unione europea ha assunto nei confronti di quella degli altri organi giurisdizionali regionali, importanza che è andata gradualmente aumentando dalla fine degli anni 90, proprio in connessione con l’aumento del numero di nuovi tribunali internazionali dotati di competenze difformi, variamente articolate, ma in ogni caso sempre in qualche modo riferibili all’esperienza europea.

    Le diverse relazioni presentate nel corso del Convegno hanno approfondito tale fenomeno sotto i diversi angoli prospettici, partendo dalla premessa dell’avvenuta trasformazione della comunità internazionale e delle conseguenti modifiche della funzione giurisdizionale internazionale. Come è noto infatti, i fattori di trasformazione dell’attuale comunità internazionale sono molteplici e nel loro ambito trova la propria motivazione il crescente ruolo assunto dai tribunali e corti internazionali, che solo una decina di anni fa non esistevano neppure.

    Il fenomeno della moltiplicazione dei tribunali internazionali va quindi inquadrato nel contesto più generale dei processi di globalizzazione della comunità internazionale, che comportano tra l’altro una serie di conflitti, la cui soluzione non può essere utilmente individuata dagli organi giurisdizionali di un unico Stato. I nuovi tribunali e corti internazionali trovano la propria ragione d’essere nella complessità di situazioni, che gli ordinamenti giuridici interni non sono più in grado di risolvere. Essi vengono quindi chiamati ad assicurare un’interpretazione e un controllo applicativo di norme internazionali o sovranazionali, che permettano il talvolta necessario passaggio tra diritto internosopranazionaleinternazionale.

    Oltre a ciò, ai nuovi tribunali internazionali è stato demandato il compito di interpretare e controllare l’applicazione non solo del diritto, ma anche di quelle regole (standards) e disposizioni non vincolanti dette di soft law, sempre più

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    frequenti nell’ordinamento internazionale, che regolamentano importanti rapporti interni ed internazionali.

    Tali tipi di regole e di disposizioni non sono prodotte dagli Stati, ma prevalentemente dalle organizzazioni internazionali e tra esse dalle organizzazioni regionali di integrazione economica, essenziali per il conseguimento degli obiettivi economici non perseguibili dai singoli Stati. Proprio tali organizzazioni, che assumono un crescente rilievo nella comunità internazionale, sono state dotate di meccanismi giurisdizionali di garanzia della esecuzione e dell’interpretazione dei rispettivi accordi istitutivi.

    Ciò che è emerso nelle diverse relazioni è che tali strumenti di controllo, in misura maggiore o minore, sono stati modellati sul sistema giurisdizionale dell’Unione europea, che rappresenta la prima esperienza riuscita di strutturazione di un sistema sovranazionale.

  2. Analizzando l’evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali e le influenze su di essi esercitate dal modello europeo è stato osservato che quanto più indietro nel tempo risale la loro formazione, tanto più i tribunali o le corti regionali tendono a modellarsi interamente sull’archetipo costituito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (prima Corte di giustizia delle Comunità europee).

    Nelle relazioni di Ingravallo, Napoletano e Gallo sono state in particolare sottolineate le numerose somiglianze con la Corte di giustizia UE della Corte di giustizia centroamericana, del Tribunale Andino e della Corte EFTA. In effetti, dalle citate relazioni appare evidente come nella redazione degli atti istitutivi delle Corti Centroamericana e EFTA e del Tribunale andino la Corte UE sia stata considerata un modello da imitare, pur se con alcuni adeguamenti alle diverse situazioni economicopolitiche dell’area geografica di riferimento. Del resto, l’adozione del modello europeo trova la sua giustificazione nel fatto che l’Europa ha per prima affrontato i diversi problemi, che poi anche gli altri sistemi di integrazione economica regionale si sono trovati a dover risolvere nella zona geografica di appartenenza per il conseguimento dei propri obiettivi.

    Può essere in proposito interessante ricordare come nei lavori preparatori del Trattato di Parigi per l’istituzione della CECA non esistesse un’uniformità di idee su quale tipo di organo giurisdizionale dovesse essere istituito: una Corte di giustizia internazionale di tipo classico con competenza a risolvere solo le controversie tra gli Stati membri? Una Corte arbitrale? Un tribunale amministrativo?1

    E di tale iniziale incertezza rimane traccia nei primi anni di attività della Corte prima CECA e poi CEE, che furono dalla Corte stessa in talune occasioni dedicati a chiarire il proprio ruolo ed ambito di competenza. In ciò essa era facilitata dal fatto che inizialmente i casi da risolvere non erano certamente numerosi, cosicché vi fu il tempo necessario per esaminare e chiarire prima all’interno e poi all’esterno del sistema i molteplici compiti di giudice internazionale, ammini-

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    strativo, del lavoro, nonché l’espletamento della funzione interpretativa connessa alla possibilità di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici interni, da assolvere alla luce dei Trattati istitutivi. I sistemi di integrazione regionali successivamente istituiti non potevano non valersi quindi di un’esperienza già collaudata e ormai ben...

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