República Francesa contra Junta Única de Resolución.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022TJ0540
ECLIECLI:EU:T:2024:459
Date10 July 2024
Docket NumberT-540/22
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

10 luglio 2024 (*)

«Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Decisione del SRB di non concedere un’esenzione – Ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB – Rigetto – Condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – Margine di discrezionalità del SRB – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑540/22,

Repubblica francese, rappresentata da T. Stéhelin, E. Timmermans e B. Travard, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da H. Ehlers, M. Fernández Rupérez e L. Forestier, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm (relatore), G. Steinfatt e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263TFUE, la Repubblica francese chiede l’annullamento della decisione n. 3/2021 della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), dell’8 giugno 2022, che respinge il ricorso proposto avverso la decisione SRB/EES/2021/44, del 4 novembre 2021, che determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 Il 6 novembre 2020, un gruppo bancario (in prosieguo: il «gruppo bancario interessato») ha presentato, per una delle sue filiazioni, una domanda di esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities; in prosieguo: il «MREL») applicato su base individuale ai sensi dell’articolo 12octies del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU 2019, L 150, pag. 226), ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, di detto regolamento, per il ciclo della pianificazione di risoluzione 2020.

3 Con la decisione SRB/EES/2021/44, del 4 novembre 2021, che determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, il SRB ha respinto la domanda di esenzione presentata dal gruppo bancario interessato per una delle sue filiazioni.

4 Il 21 dicembre 2021, l’Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione, Francia) (ACPR) (in prosieguo: l’«appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi») ha impugnato la decisione SRB/EES/2021/44 dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB.

5 L’8 giugno 2022, la commissione per i ricorsi, con la decisione impugnata, ha respinto il ricorso dell’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi.

Conclusioni delle parti

6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2022, la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso.

7 La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare il SRB alle spese.

8 Con atto separato depositato anch’esso il 2 settembre 2022 presso la cancelleria del Tribunale, la Repubblica francese ha chiesto a quest’ultimo, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura del Tribunale, di adottare una misura di organizzazione del procedimento consistente nel chiedere al SRB di produrre il suo manuale interno relativo al MREL.

9 Il SRB chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la Repubblica francese alle spese.

In diritto

10 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica francese deduce tre motivi, vertenti, il primo, sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 12nonies del regolamento n. 806/2014 e sul «superamento dei limiti del potere discrezionale del SRB», il secondo, sulla violazione del principio della certezza del diritto e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sullerronea interpretazione ed applicazione dellarticolo12nonies del regolamento n. 806/2014 e sul «superamento dei limiti del potere discrezionale del SRB»

11 Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la Repubblica francese sostiene che la commissione per i ricorsi ha erroneamente convalidato l’interpretazione e l’applicazione da parte del SRB dell’articolo 12nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014, in quanto esse si risolverebbero, in sostanza, nell’esigere «per principio» la prestazione di una garanzia specifica e nell’ammettere «in via eccezionale» la possibilità di derogare a tale requisito. Essa addebita a detta commissione di non aver valutato se, nel caso di specie, il SRB fosse legittimato a richiedere una siffatta garanzia.

12 Tale primo motivo di ricorso si articola in due parti, vertenti, la prima, sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 12nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 e, la seconda, sul superamento, da parte del SRB, dei limiti del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 12nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014.

Sulla prima parte, vertente sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 12nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014

13 Nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso, la Repubblica francese sostiene che il SRB ha erroneamente preteso «per principio», nell’ambito dell’esame di una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 12nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, una garanzia specifica tra l’entità soggetta a risoluzione e la sua filiazione per considerare soddisfatta la condizione prevista all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Essa deduce che esisteva un insieme di indizi concordanti sufficientemente probanti, di cui l’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi ha fornito dimostrazione, che provava che, con il requisito della garanzia specifica, il SRB non si era limitato a interpretare e ad applicare la condizione prevista all’articolo 12nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014, ma, in realtà, aveva applicato un criterio previsto da altri testi di diritto dell’Unione europea di pari livello, non applicabili nel caso di specie.

14 La Commissione contesta l’argomento della Repubblica francese.

15 In via preliminare, occorre ricordare che, per evitare che le entità bancarie strutturino le loro passività in modo tale da limitare l’efficacia dello strumento del bail-in e al fine di tutelare in tal modo i depositi dei clienti in caso di perdite ingenti, il legislatore dell’Unione ha imposto alle banche di rispettare costantemente il MREL. Tale importo è espresso in percentuale del totale delle passività e dei fondi propri dell’entità. Occorre altresì sottolineare che l’articolo 12octies del regolamento n. 806/2014 impone un MREL (in prosieguo: il «MREL interno») a entità, nella fattispecie le filiazioni di un gruppo bancario, che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione.

16 Il MREL interno può essere soddisfatto in due modi. In primo luogo, la filiazione può emettere passività a favore dell’entità soggetta a risoluzione, nella fattispecie la società madre del gruppo bancario interessato, ad esempio sotto forma di obbligazioni. In secondo luogo, detta società madre può soddisfare il MREL interno della sua filiazione mediante una garanzia che rispetti varie condizioni cumulative elencate all’articolo 12octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014.

17 L’articolo 12nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 prevede la possibilità di rinunciare all’applicazione del MREL interno alle filiazioni nel rispetto di tre condizioni cumulative. La condizione di cui alla lettera c) di tale disposizione prevede che «non ci s[ia]no impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell’entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l’azione di risoluzione è avviata nei confronti dell’entità soggetta a risoluzione».

18 Occorre altresì ricordare che la menzione di cui all’articolo 12nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, secondo cui «[i]l SRB può derogare all’applicazione dell’articolo 12 octies a una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante» qualora siano soddisfatte le tre condizioni elencate da detta disposizione, implica necessariamente che tale disposizione, in parte, imponga una competenza vincolata al SRB e, in parte, gli deleghi un potere discrezionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 luglio 2018, Banque postale/BCE, T‑733/16, EU:T:2018:477, punto 39).

19 Nell’ambito di una prima fase, il SRB esamina se le tre condizioni di cui all’articolo 12nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 siano soddisfatte. Se tali condizioni non sono soddisfatte, non può concedere un’esenzione dal MREL. Esso si trova quindi in una situazione di competenza vincolata e deve respingere la domanda di esenzione.

20 Se le tre condizioni enunciate all’articolo 12nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 sono soddisfatte, interviene la seconda fase...

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