Republiken Polen v PL Holdings Sàrl.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62020CJ0109
ECLIECLI:EU:C:2021:875
Date26 October 2021
Docket NumberC-109/20
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall’altra, avente ad oggetto l’incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 – Procedimento arbitrale – Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione prevista in detto accordo – Nullità – Convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia – Partecipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato – Illegittimità»

Nella causa C‑109/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 4 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2020, nel procedimento

Republiken Polen

contro

PL Holdings Sàrl,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi (relatrice) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Republiken Polen, da F. Hoseinian, A.‑M. Tamminen, J. Tavaststjerna e M. Wallin, advokater, assistite da L. Guterstam;

– per la PL Holdings Sàrl, da R. Oldenstam, D. Sandberg, J. Rosell Svensson, advokater, L. Rees-Evans, counsel, P. Paschalidis, advocate, e M.S. Fietta, QC;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, I. Gavrilova, T. Machovičová e L. Březinová, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da E. de Moustier e A. Daniel, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri e S. Fiorentino, in qualità di agenti;

– per il governo lussemburghese, da C. Schiltz, A. Germeaux e T. Uri, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, C.S. Schillemans e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz, M. Martyński, B. Soloch e J. Jackowska-Majeranowska, in qualità di agenti, assistiti da J. Zasada, radca prawny;

– per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

– per il governo svedese, da H. Shev, M. Salborn Hodgson, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, H. Eklinder, R. Shahsvan Eriksson e J. Lundberg, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da F. Erlbacher, K. Simonsson, L. Malferrari, T. Maxian Rusche ed E. Ljung Rasmussen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 267 e 344 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Republiken Polen (Repubblica di Polonia) e la PL Holdings Sàrl, in merito alla competenza di un organismo arbitrale che ha pronunciato due lodi arbitrali nella controversia che le vede contrapposte.

Contesto normativo

Diritto internazionale

TBI

3 L’articolo 9 dell’accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall’altra, avente ad oggetto l’incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 (in prosieguo: il «TBI»), prevede quanto segue:

«1.

a) Le controversie insorte tra una delle Parti contraenti ed un investitore dell’altra Parte contraente devono essere notificate per iscritto, accompagnate da un memorandum esplicativo, trasmesso dall’investitore medesimo alla Parte contraente interessata.

b) Agli effetti del presente articolo, il termine “controversie” indica le liti concernenti l’espropriazione, la nazionalizzazione o qualsiasi analogo provvedimento che incida sugli investimenti e, in particolare, il trasferimento d’investimenti nel patrimonio pubblico, la sua sottoposizione a pubblica vigilanza nonché qualsivoglia altra privazione o restrizione dei diritti reali per effetto di provvedimenti sovrani idonei a produrre conseguenze analoghe all’espropriazione.

c) Le controversie sono risolte, per quanto possibile, mediante composizione amichevole.

2. In caso di mancata composizione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, la controversia viene sottoposta, a scelta dell’investitore, ad arbitrato dinanzi ad uno degli organismi arbitrali qui di seguito indicati:

a) l’[I]stituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma [in prosieguo: lo “SCC”];

(...)

5. L’organismo arbitrale conosce della controversia sulla base:

– della legge della Parte contraente in causa sul territorio della quale l’investimento è situato, ivi comprese le relative norme sul conflitto di leggi;

– delle disposizioni del presente accordo;

– delle condizioni dell’accordo specifico che sarà intervenuto in merito all’investimento;

– delle regole e dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

6. I lodi arbitrali sono definitivi e cogenti per le parti in causa. Ogni Parte contraente s’impegna a dare esecuzione ai lodi arbitrali conformemente alla propria normativa nazionale».

Accordo sull’estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell’Unione europea

4 L’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo sull’estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell’Unione europea (GU 2020, L 169, pag. 1) enuncia quanto segue:

«Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie [tra un investitore e uno Stato, previste da un Trattato Bilaterale di Investimento] sono in contrasto con i trattati dell’UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell’UE, a decorrere dalla data in cui l’ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento è diventata Stato membro dell’Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non può fungere da base giuridica per il Procedimento Arbitrale».

5 L’articolo 7 di tale accordo così dispone:

«Le parti contraenti che sono vincolate da Trattati Bilaterali di Investimento sulla base dei quali sono stati promossi Procedimenti Arbitrali Pendenti o Nuovi Procedimenti Arbitrali:

a) informano i collegi arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all’allegato C, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza [del 6 marzo 2018,] Achmea [(C‑284/16, EU:C:2018:158),] di cui all’articolo 4; e

b) qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato Bilaterale di Investimento, chiedono al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi».

Diritto svedese

Legge sull’arbitrato

6 L’articolo 1 della lag om skiljeförfarande (legge sul procedimento arbitrale) (SFS 1999, n. 116), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’arbitrato»), è così formulato:

«Le controversie relative a materie che possono essere oggetto di composizione amichevole tra le parti possono, mediante un accordo tra queste ultime, essere devolute a uno o più arbitri ai fini della loro risoluzione. Un accordo siffatto può vertere su controversie future relative a un rapporto giuridico menzionato nell’accordo. La controversia può riguardare l’esistenza di un fatto particolare.

(...)».

7 L’articolo 2 della legge sull’arbitrato prevede quanto segue:

«Gli arbitri possono esaminare la propria competenza a risolvere la controversia.

Se gli arbitri, mediante decisione, si dichiarano competenti a risolvere la controversia, la parte insoddisfatta da tale decisione può chiedere che la questione sia esaminata da una corte d’appello. Il relativo ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione è stata notificata a tale parte. Gli arbitri possono proseguire il procedimento arbitrale, in attesa della decisione resa in appello.

Nel caso di impugnazione di un lodo arbitrale contenente una decisione in materia di competenza, si applicano gli articoli 34 e 36».

8 L’articolo 33, primo comma, della medesima legge così dispone:

«Un lodo arbitrale è nullo e privo di effetti

1) se comprende l’esame di una questione che, secondo il diritto svedese, non può essere definita da arbitri,

2) se il lodo arbitrale o il modo in cui è stato emesso è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svedese, o

(...)».

9 L’articolo 34, secondo comma, della suddetta legge enuncia quanto segue:

«Una parte non può invocare fatti a proprio sostegno laddove debba ritenersi che essa abbia rinunciato a farli valere costituendosi nel procedimento senza sollevare eccezioni o per altri motivi. Il semplice fatto che una parte abbia designato un arbitro non implica necessariamente che abbia accettato la competenza degli arbitri a decidere sulla questione sottoposta. (...)».

10 Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, dai lavori preparatori dell’articolo 34 della legge medesima emerge che, nei confronti delle parti, si presume, in generale, l’accettazione della competenza dell’organismo arbitrale a conoscere della controversia...

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