Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 giugno 2022)
Published date | 30 June 2022 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 173, 30 giugno 2022 |
30.6.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 173/133 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 giugno 2022 )
1. | Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 quaterdecies, paragrafo 8, quarto comma): |
anziché:
«A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).»,
leggasi:
«A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).».
2. | Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 quindecies, paragrafo 2): |
anziché:
«2. Il divieto di cui al paragraf 1 non si applica: …»,
leggasi:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: …».
3. | Pagina 58, articolo 1, punto 8), lettera c): |
anziché:
«d) | operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; …», |
leggasi:
«d) | operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un’impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; …». |
4. | Pagina 61, articolo 1, punto 15): |
anziché:
«15) | all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle...
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