Ricongiungimento familiare e diritti dei familiari del cittadino europeo nella normativa e nella giurisprudenza europea

AuthorPalladino, Rossana
Pages45-96
CAPITOLO I
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E DIRITTI
DEI FAMILIARI DEL CITTADINO EUROPEO
NELLA NORMATIVA E NELLA
GIURISPRUDENZA EUROPEA
SOMMARIO: 1. Il diritto al ricongiungimento familiare come accessorio alla libera cir-
colazione dei lavoratori nel Regolamento (CEE) n. 1612/68 ed i successivi atti di
diritto derivato – 2. La disciplina contenuta nella direttiva 2004/38/CE in favore
dei familiari dei cittadini “dinamici” dell’Unione europea – 2.1. I diritti di in-
gresso, di uscita e di soggiorno – 2.2. Gli altri diritti – 2.3. Le categorie di fami-
liari beneficiarie. – 2.4. L’abuso del diritto e il presupposto di una vita familiare
autentica. – 2.5. Il momento di acquisizione dello status di familiare – 2.6. Il venir
meno del legame familiare. - 3. Il rapporto tra il diritto europeo al ricongiungi-
mento familiare e il rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e sog-
giorno degli stranieri: l’influenza del diritto alla vita familiare sull’evoluzione
giurisprudenziale dal caso Akrich al caso Eind. – 4. (segue) I casi Metock e Sahin.
– 5. Le limitazioni consentite per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e
sanità pubblica.
1. Il diritto al ricongiungimento familiare come accessorio alla libera
circolazione dei lavoratori nel Regolamento (CEE) n. 1612/68 ed i
successivi atti di diritto derivato
Come si è già evidenziato nel capitolo introduttivo, nel processo di
integrazione europea ruolo centrale è stato assunto – per lungo tempo, in
maniera esclusiva – dalla realizzazione di un mercato comune dei fattori
della produzione, ossia di merci, lavoro, servizi e capitali. Anche la giuri-
sprudenza europea ha, in numerose occasioni, ribadito che “gli articoli del
Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei ser-
vizi e dei capitali sono norme fondamentali per la Comunità ed è vietato
qualsiasi ostacolo, anche di minore importanza, a detta libertà”118.
118 Sentenze del 13 dicembre 1989, Corsica Ferries France c. Direction générale des
douanes françaises, causa C-49/89, in Raccolta, p. 4441, punto 8 e del 15 febbraio 2000,
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All’interno delle libertà caratterizzanti il mercato unico, la libera circo-
lazione delle persone è stata, tradizionalmente, concepita in modo funzio-
nale all’esercizio di un’attività lavorativa a carattere dipendente o auto-
nomo ed, infatti, il trattato individuava come soli beneficiari del diritto alla
libera circolazione i cittadini degli Stati membri che realizzassero uno spo-
stamento verso un altro Stato membro in qualità di lavoratori subordinati o
di lavoratori indipendenti che esercitano il loro diritto di stabilimento o di
libera prestazione di servizi.
Al fine di garantire l’effettività della libera circolazione dei lavoratori
è, però, progressivamente emersa la necessità di occuparsi di campi non
strettamente connessi alla materia economica, che sfociano in ambiti più
strettamente attinenti talvolta al sistema sociale (come avvenuto per la cre-
azione di un sistema di sicurezza sociale119), talaltra alle tematiche con-
nesse al diritto di famiglia. Tale è, per l’appunto, il caso della disciplina a
tutela dei legami familiari dei lavoratori cittadini di Stati membri della
Comunità/Unione europea.
In questo contesto normativo, ossia nella legislazione sulla libera cir-
colazione dei lavoratori nell’ambito della Comunità (economica) europea,
è dato rinvenire la forma più risalente di tutela dei componenti della fami-
glia nell’ordinamento europeo. Essa muove dalla percezione che il diritto
di lavorare e stabilirsi in un altro Stato membro sia strettamente connesso
con quello di coinvolgere nel proprio spostamento anche i familiari, sia
comunitari sia extracomunitari. Non a caso, il primo atto normativo di di-
ritto derivato tramite il quale si sono specificate le condizioni inerenti la
libera circolazione dei lavoratori, ossia il Regolamento (CEE) 1612/68120,
nel disciplinare il diritto di accesso e svolgimento di una qualunque attività
Commissione c. Francia, causa C-169/98, in Raccolta, p. I-1099, punto 46.
119 Sui primi sviluppi del coordinamento dei sistemi di protezione sociale si rinvia,
per tutti, a M. PANEBIANCO, Sicurezza sociale. III) Diritto internazionale privato e proces-
suale, in Enc. Giur., vol. XXVIII, Roma, 1992. Con riferimento specifico alla tutela del
lavoratore italiano occupato in Paesi comunitari ed extra-comunitari, si veda, invece, ID.,
Lo Statuto dei Lavoratori Italiani all’Estero (Problemi di coordinamento fra diritto in-
terno e diritto straniero), Salerno, 1974; ID., Lo Statuto dei Lavoratori Italiani all’Estero
(Repertorio di giurisprudenza di diritto interno e comunitario), Salerno, 1982; A. DI
STASI, La tutela previdenziale del lavoratore italiano occupato in Paesi extra- comunitari:
innovazioni legislative o nuovo sistema normativo?, in DCSI, 1989, nn. 1-2, pp. 39-52.
120 Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, in GUCE n. L
257 del 19 ottobre 1968, pp. 2-12. Il regolamento è stato completato dalla direttiva n.
68/360/CEE sulla soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno dei lavo-
ratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità, pubblicata in
GUCE L 257 del 19 ottobre 1968, p. 3 e dal successivo regolamento n. 1408/71 relativo
all’applicazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, pubblicato in GUCE L
149 del 5 luglio 1971.
Ricongiungimento familiare e diritti dei familiari del cittadino europeo nella... 47
retribuita da parte del cittadino di uno Stato membro sul territorio di un
altro Stato membro, ha provveduto anche a disciplinare un corpus di diritti
in capo ai familiari del lavoratore comunitario.
È noto che il regolamento in oggetto, per quanto concerne il suo am-
bito di applicazione ratione personae, faccia riferimento (articolo 1) al
soggetto che accede nel territorio di un altro Stato membro al fine di svol-
gere un’“attività subordinata”, ove tale nozione, non meglio specificata nel
testo normativo, ha trovato definizione da parte della giurisprudenza co-
munitaria121.
Nell’ambito del Titolo II del regolamento dedicato all’“Esercizio
dell’impiego e parità di trattamento”, l’articolo 10, paragrafo 1, garantisce
il diritto a stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occu-
pato sul territorio di un altro Stato membro al coniuge ed ai suoi discen-
denti minori di 21 anni o a carico, nonché agli ascendenti del lavoratore o
del suo coniuge che siano a suo carico.
Espressamente, la disposizione de qua fa riferimento alle categorie di
familiari richiamate “qualunque sia la loro cittadinanza”, ricomprendendo,
pertanto, anche quei soggetti aventi la cittadinanza di uno Stato situato al
di fuori dei confini dell’Unione europea.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo 10 impone122, poi, agli Stati mem-
bri di “favorire” l’ammissione delle altre categorie di familiari non rien-
tranti in quelle previste dal paragrafo 1, a condizione che esse siano a ca-
rico o vivano, nel Paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore
comunitario che circola nel territorio dell’Unione europea.
A tali soggetti appartenenti alla famiglia del lavoratore è riconosciuto
non solo il diritto di entrare e stabilirsi nel territorio dell’Unione, ma anche
l’ulteriore diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata sul territorio
di tale Stato oltre che, con riferimento ai soli figli, il diritto di studiare (ar-
ticoli 11 e 12 del regolamento).
In sostanza, l’individuazione di un diritto accessorio al principale di-
ritto alla libera circolazione dei lavoratori determina il riconoscimento, in
capo ai familiari di un lavoratore comunitario, di una serie di diritti “deri-
vati” dal contenuto analogo a quelli riconosciuti ai lavoratori comunitari
quale espressione della libera circolazione all’interno dell’Unione.
121 Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum c. Land Baden-
Württemberg, causa 66/85, in Raccolta, p. 2121.
122 La disposizione non crea in capo agli Stati membri un obbligo ad ammettere sul
proprio territorio tali categorie di familiari, ma prevede che essi “debbano facilitare” l’am-
missione. Cfr. M. CONDINANZI, A. LANG, B. NASCIMBENE, Citizenship of the Union and
free movement of persons, Leiden-Boston, 2008, p. 76.

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