Riflessioni sulla base giuridica del margine di apprezzamento statale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo

AuthorMonica Lugato
Pages359-374
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 359-374
Monica Lugato*
Riessioni sulla base giuridica
del margine di apprezzamento
statale nella Convenzione europea
dei diritti dell’uomo**
S. 1. Premessa. – 2. La dottrina del margine di apprezzamento. – 3. Il margine di apprez-
zamento nel caso Lautsi. – 4. Il margine di apprezzamento e le regole sull’interpretazione dei
trattati. – 5. Margine di apprezzamento e principio di sussidiarietà. – 6. Conclusioni.
1. La recente sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo nel caso Lautsi1 offre l’occasione per ritornare sul “margine di apprez-
zamento”, che vi ha giocato un ruolo decisivo, e proporre una riflessione sulla sua
base giuridica. Nei numerosissimi commenti che la pronuncia ha attratto, talvolta
molto critici rispetto al rilievo che la Corte ha tributato al margine di apprezza-
mento, tale questione non è stata oggetto di particolare attenzione. Riteniamo,
invece, che sia di primaria importanza anche per poter poi formulare un giudizio
circa la pertinenza del suo richiamo nel caso di specie.
La base giuridica della “dottrina” del margine di apprezzamento non è espli-
citata nella sentenza della Grande Camera nel caso Lautsi, né nella precedente
giurisprudenza della Corte, che pure ne ha fatto largo uso. Prospetteremo che
tale base giuridica sia reperibile, da un lato, nelle regole sull’interpretazione dei
trattati, dall’altro nel principio di sussidiarietà. Al rispetto delle prime, la Corte
è tenuta quando esercita la propria funzione di assicurare “the observance of the
engagements undertaken by the High Contracting Parties in the Convention and
the Protocols thereto” (art. 19 CEDU); al rispetto del principio di sussidiarietà
* Ordinario di Diritto internazionale nella LUMSA di Roma.
** Il presente scritto costituisce il testo aggiornato della relazione tenuta al convegno “State-
Sponsored Religious Displays in the US and Europe”, svoltosi a Roma il 22 giugno 2012. Il testo
in lingua inglese della relazione è in corso di pubblicazione nel Catholic Journal of Legal Studies.
1 Il caso Lautsi c. Italia è stato deciso da una camera della Corte europea dei diritti dell’uomo
il 3 novembre 2009 e dalla Grande Camera della stessa Corte il 18 marzo 2011. Entrambe le sen-
tenze sono reperibili all’indirizzo www.echr.coe.int, al pari delle altre pronunce della Corte euro-
pea citate nel prosieguo.
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essa è d’altra parte tenuta perché, per suo stesso espresso riconoscimento, è uno
dei principi cardine della Convenzione europea.
2. Schematicamente si può dire che, con il termine “margine di apprezza-
mento”, la Corte europea dei diritti dell’uomo si riferisce all’area di discreziona-
lità dello Stato contraente nella attuazione della Convenzione europea2.
Dal punto di vista del suo ambito di applicazione, esso si estende all’attua-
zione dei diritti e libertà di carattere non assoluto e della clausola di deroga di
cui all’art. 15. Queste regole hanno in comune due elementi: per cominciare,
sono “open-ended, unsettled rules, providing limited conduct-guidance”3, e
permettono quindi più modalità di attuazione, tutte potenzialmente compatibili
con la Convenzione; in secondo luogo, si riferiscono a diritti e libertà che
ammettono restrizioni da parte dello Stato in presenza di date condizioni e, nel
far ciò, presuppongono valutazioni rimesse alle autorità nazionali (l’esistenza
di una emergenza nazionale, di un pericolo per la vita della nazione, di uno
scopo legittimo, di ragioni di ordine pubblico, inclusa la protezione dei diritti
altrui e della salute pubblica), tali da richiedere appunto una limitazione dei
diritti protetti dalla Convenzione. La Grande Camera ha, ad esempio, affermato
di recente, in un caso relativo al diritto di voto, che “the rights enshrined in
Article 3 of Protocol No. 1 are not absolute. There is room for implied limita-
tions and the Contracting States must be afforded a margin of appreciation in
this sphere”4.
Nel campo economico e sociale, norme di questo tipo abbondano sia nella
Convenzione che nei Protocolli, e gli organi di Strasburgo hanno riconosciuto
con continuità il margine di apprezzamento delle Parti contraenti: ammettendo,
2 R. MD, The Margin of Appreciation in the Jurisprudence of the European Court of
Human Rights, in Il diritto internazionale al tempo della sua codicazione. Studi in onore di Ro-
berto Ago, III, Milano, 1987, p. 187 ss.; R. S, Sul margine di apprezzamento statale nel
sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, 1991,
p. 571 ss.; E. B, Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards, in New
York University Journal of International Law and Politics, 1999, p. 843 ss.; Y. A-T,
The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of
the ECHR, Antwerp-Oxford-New York, 2002; G. L, A Theory of Interpretation of the Euro-
pean Convention on Human Rights, Oxford-New York, 2007, p. 58; S. G, The Interpretation
of the European Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of Appreciation?,
in UCL Human Rights Review, 2010, p. 1 ss.
3 Y. S, Toward a General Margin of Appreciation in International Law?, in European
Journal of International Law, 2006, p. 913; R. S, L’interpretazione della Convenzione
europea tra margine di apprezzamento statale e vincolo di interpretazione conforme. Proli siste-
matici, in F. S, R. S (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il
giudice italiano, Torino, 2011, p. 171.
4 Sentenza del 25 maggio 2012, Scoppola c. Italia, par. 83. Come è stato giustamente osserva-
to, in tali casi il fatto che i giudici della Corte “substitute its own conception of what is appropria-
te may, therefore, result in it taking sides in national debates concerning the resolution of genuine
human rights and public interest dilemmas which are not amenable to any straightforward legal
solution”: S. G, op. cit., p. 3.

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