La Scuola 'romana' dei conflitti di leggi di fine '600

AuthorMassimo Panebianco
PositionGià ordinario di Diritto internazionale nell'Università degli studi di Salerno
Pages175-184
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Studi sull’integrazione europea, VIII (2013), pp. 175-184
Massimo Panebianco*
La Scuola “romana” dei conitti
di leggi di ne ’600
S: 1. Le scuole romanistiche tradizionali e la Scuola “romana” dopo Westphalia (1648).
– 2. I conflitti nel common law e nel civil law. – 3. Il diritto giurisprudenziale come scienza
casistica dei conflitti verticali e orizzontali di leggi e come “pratica moralizzata”. – 4.
Rilettura conflittualistica dell’opera di Giovan Battista De Luca in combinazione tra legge
“meglio collegata” e deontologia etico-professionale. – 5. Il Theatrum veritatis et justitiae
come sistema forense decentrato e suo progresso rispetto alla teoria statutaria classica.
1. Nell’ultimo ventennio del XVI secolo si realizzarono nel sistema degli Stati
europei eventi importanti di trasformazione dell’ordinamento giuridico, determinati
dalla cosiddetta “era di Westphalia” e contrassegnati dall’evoluzione delle scuole
romanistiche tradizionali “statutarie” nonché tra esse della stessa scuola accademica
e forense localizzata nella città di Roma come capitale degli Stati Pontifici. Trattasi
del fenomeno che va sotto il nome di disciplina dei “conflitti di leggi”, la cui indi-
scussa fortuna permane ancor oggi nel mondo giuridico anglo-americano in virtù
del suo ampio riferimento alla coesistenza fra regole di diritto di Stati diversi nel
settore sia privato che pubblico. L’espressione conflitti veniva utilizzata come sino-
nimo di altre, come concorso o collisione, non del tutto coincidenti rispetto alla
prima ma comunque ritenute equivalenti nell’uso corrente sia forense che accade-
mico. Tale era d’esempio quella del “concorso” fra leggi o statuti comunali o statali
poste in posizione di concorrenza reciproca su basi di parità, ovvero di eguale par-
tecipazione alla vita giuridica internazionale. Più marcata era invece l’altra espres-
sione, anch’essa riscontrabile a distanza di tempo, riferita a vere e proprie collisioni
fra regole di diritto naturale o positivo, pubblico o privato, valutate come contrap-
poste o antagoniste l’una rispetto all’altra per contenuto o finalità rispettive. Come
è noto solo a partire dagli inizi del ’800 alla predetta sostanziosa ma incisiva termi-
nologia, altre e ancora vigenti ne furono sostituite miranti ad eliminare i significati
predetti con altri maggiormente allusivi ad aspetti riferibili alla vita “inter-nazio-
nale” dei soggetti pubblici e privati (cosiddetto diritto internazionale privato).
Il suddetto fenomeno, originato da una diversa composizione dell’Europa di
Westphalia, priva di soggetti imperiali centrali e dotata di una propria composi-
zione pluralistica e decentrata, avveniva ovviamente all’ombra della persistente
* Già ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Salerno.

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