De Ruiter vof v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:71 |
Docket Number | C-361/19 |
Celex Number | 62019CJ0361 |
Date | 27 January 2021 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 gennaio 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regime di sostegno agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 97, paragrafo 1, e articolo 99, paragrafo 1 – Pagamenti diretti – Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole di condizionalità – Determinazione dell’anno da prendere in considerazione ai fini del calcolo della percentuale di riduzione – Sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a)»
Nella causa C‑361/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 23 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2019, nel procedimento
De Ruiter vof
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, N. Piçarra, D. Šváby e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, C. Schillemans e J. Langer, in qualità di agenti;
– per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, in qualità di agente, assistito da P. Biering, advokat;
– per il governo tedesco, da D. Klebs e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, da A. Falk, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz e H. Shev, in qualità di agenti;
– per il Parlamento europeo, da G. Mendola e R. van de Westelaken, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da D. Kornilaki, S. Boelaert e F. Naert, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Haasbeek e A. Sauka, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 novembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità, da un lato, dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifiche in GU 2014, L 61, pag. 11; GU 2016, L 130, pag. 7, e GU 2017, L 327, pag. 83), e, dall’altro, dell’articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra De Ruiter vof e il minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Ministro»), in merito alla riduzione dei pagamenti diretti per l’anno 2016 a causa dell’inosservanza delle regole di condizionalità degli aiuti ricevuti nell’ambito della politica agricola comune (PAC), accertata nel medesimo anno, ma riferita, in particolare, a casi di inosservanza sopravvenuti nel 2015.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1306/2013
3 Il considerando 53 del regolamento n. 1306/2013 afferma quanto segue:
«Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio[, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1)], sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 [del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16)], ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell’intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1)], e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 [del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1)].
Nell’ambito del risultante meccanismo della condizionalità, gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC».
4 Ai sensi del considerando 57 di tale regolamento:
«Il meccanismo della condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste dal diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell’Unione. (...)».
5 L’articolo 91 di detto regolamento, intitolato «Principio generale», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Al beneficiario di cui all’articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall’articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa».
6 L’articolo 92 del medesimo regolamento, intitolato «Beneficiari interessati», al primo comma prevede quanto segue:
«L’articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti (...)».
7 L’articolo 97 del regolamento n. 1306/2013, recante il titolo «Applicazione della sanzione amministrativa», è così formulato:
«1. La sanzione amministrativa di cui all’articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (“anno civile considerato”) le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell’anno civile considerato.
(…)
2. In caso di cessione di superficie agricola durante l’anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l’inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un’omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un’omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell’anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.
Ai fini del presente paragrafo, per “cessione” si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.
3. In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le norme da adottare ai sensi dell’articolo 101, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l’importo della sanzione è pari o inferiore a 100 [euro].
Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell’anno successivo l’autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all’inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l’obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
(...)».
8 Ai sensi dell’articolo 99 del medesimo regolamento, intitolato «Calcolo della sanzione amministrativa»:
«1. La sanzione amministrativa di cui all’articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell’importo totale dei pagamenti elencati all’articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata l’inadempienza.
(...)».
Il regolamento di esecuzione n. 809/2014
9 L’articolo 73 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, intitolato «Principi generali», al paragrafo 4, primo comma, lettera a), dispone quanto segue:
«La sanzione amministrativa si applica all’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, erogati o da erogare al beneficiario:
a) a seguito di domande di aiuto o domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno dell’accertamento (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 A seguito di un controllo effettuato il 3 marzo 2016 dalla Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (autorità dei Paesi Bassi competente in materia di controlli sui prodotti alimentari e di consumo), il Ministro informava la ricorrente nel procedimento principale, in data 12 gennaio 2017, della sua intenzione di...
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