SA Cezam v État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:418
Date17 May 2023
Docket NumberC-418/22
Celex Number62022CJ0418
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

17 maggio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Obblighi di dichiarazione e versamento dell’IVA – Articolo 273 – Sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo – Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA – Diritto alla detrazione dell’IVA – Compatibilità delle sanzioni»

Nella causa C‑418/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance du Luxembourg (Tribunale di primo grado del Lussemburgo, Belgio), con decisione dell’8 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 21 giugno 2022, nel procedimento

SA CEZAM

contro

État belge,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S. Delaude e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 62, punto 2, degli articoli 63, 167, 206, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nonché dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SA CEZAM e l’État belge (Stato belga) in merito a diverse decisioni adottate dall’amministrazione finanziaria belga, che ha imposto ammende a tale società per violazioni della normativa relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 62, punto 2, della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

2) “esigibilità dell’imposta” il diritto che l’Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito».

4 L’articolo 63 di tale direttiva così dispone:

«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».

5 L’articolo 167 della citata direttiva è formulato nei seguenti termini:

«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».

6 L’articolo 203 della medesima direttiva dispone quanto segue:

«L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».

7 L’articolo 206 della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:

«Ogni soggetto passivo che è debitore dell’imposta deve pagare l’importo netto dell’IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista all’articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un’altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori».

8 L’articolo 250, paragrafo 1, della citata direttiva è formulato nei seguenti termini:

«Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».

9 L’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».

Diritto belga

10 L’articolo 53, paragrafo 1, della legge del 3 luglio 1969, che istituisce il codice dell’imposta sul valore aggiunto (Moniteur belge del 17 luglio 1969, pag. 7046), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice IVA»), prevede quanto segue:

«Il soggetto passivo, ad esclusione di quello che non ha alcun diritto a detrazione, è tenuto ai seguenti obblighi:

(...)

2° presentare ogni mese una dichiarazione in cui è indicato:

a) l’importo delle operazioni previste dal presente Codice che egli abbia effettuato o che gli siano state fornite nel corso del mese precedente nell’ambito della sua attività economica;

b) l’importo dell’imposta esigibile, delle detrazioni da applicare e delle regolarizzazioni da effettuare

(...)

3° pagare l’imposta dovuta nel termine fissato per la presentazione della dichiarazione di cui al punto 2. (…)».

11 Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, di detto codice:

«Per ogni infrazione all’obbligo di pagamento dell’imposta, sarà applicata un’ammenda pari al doppio dell’imposta elusa o pagata in ritardo.

(...)».

12 L’articolo 1 del regio decreto del 30 gennaio 1987, n. 41, che determina l’importo delle ammende fiscali proporzionali in materia di IVA (Moniteur belge del 7 febbraio 1987, pag. 1709; in prosieguo: il «regio decreto n. 41»), così dispone:

«Gli scaglioni di riduzione delle ammende fiscali proporzionali in materia di imposta sul valore aggiunto sono stabiliti:

1° (…) per le infrazioni commesse dopo il 31 ottobre 1993, (…) alla tabella G dell’allegato al presente Decreto, nel caso delle infrazioni di cui all’articolo 70, [paragrafo 1,] del [codice IVA];

(...)».

13 L’articolo 1, secondo comma, di tale decreto prevede che «gli scaglioni di riduzione previsti nelle tabelle da A a J dell’allegato al presente Decreto non sono applicabili in caso di infrazioni commesse con l’intento di eludere o consentire di eludere l’imposta».

14 L’allegato al regio decreto n. 41 contiene una «tabella G», intitolata «Ammende applicabili in caso di infrazioni di cui all’articolo 70, [paragrafo 1, del codice IVA]». La sua rubrica V, intitolata «Inesattezze constatate all’atto del controllo della contabilità riguardo al suo contenuto», prevede, in caso di «operazioni imponibili che non sono state registrate, in tutto o in parte, oppure sono state registrate tardivamente nella dichiarazione prevista a tale scopo», l’imposizione di un’ammenda forfettaria pari al 10% dell’imposta dovuta, qualora «l’importo delle imposte dovute per un periodo verificato di un anno» sia «inferiore o pari a EUR 1 250,00» e quella di un’ammenda forfettaria pari al 20% dell’imposta dovuta, qualora tale importo sia «superiore a EUR 1 250,00».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 Con atto introduttivo del 15 maggio 2018 la CEZAM, una società la cui sede sociale si trova in Belgio e che è attiva nel settore della falegnameria e della vetreria, ha proposto ricorso dinanzi al tribunal de première instance du Luxembourg (Tribunale di primo grado del Lussemburgo, Belgio), giudice del rinvio, avverso tre decisioni dell’amministrazione finanziaria belga, notificate, rispettivamente, nel gennaio e nel marzo 2018, mediante le quali, in particolare, sono state inflitte alcune ammende fiscali a tale società.

16 Al riguardo, è pacifico che, a partire dal mese di giugno 2013, la CEZAM non ha presentato dichiarazioni periodiche IVA e che l’amministrazione finanziaria...

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