SC AA SRL v MFE.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0701
ECLIECLI:EU:C:2024:891
Date17 October 2024
Docket NumberC-701/22
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2024 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 60 – Principio della sana gestione finanziaria – Articolo 80 – Diritto dei beneficiari di ricevere i pagamenti entro il più breve termine e nella loro integrità – Diritto di ottenere interessi di mora – Principi di effettività e di equivalenza – Risoluzione di un contratto di finanziamento a titolo del FESR a causa di irregolarità commesse durante la sua esecuzione – Annullamento di tale risoluzione – Rettifica delle irregolarità – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Ambito di applicazione »

Nella causa C‑701/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), con decisione del 15 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2022, nel procedimento

SC AA SRL

contro

Ministerul Fondurilor Europene,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Ministerul Fondurilor Europene, da M.-I. Boloş, in qualità di agente;

– per il governo rumeno, da E. Gane e O.-C. Ichim, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da H. Almeida, P. Barros da Costa, H. Oliveira e A. Pimenta, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Ehrbar, G. Gattinara e T. Isacu de Groot, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), in combinato disposto con il principio di equivalenza, dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SC AA SRL (in prosieguo: «AA») e il Ministerul Fondurilor Europene (Ministero dei Fondi europei; in prosieguo: il «MFE») in merito al versamento di interessi di mora richiesto da AA a causa del pagamento tardivo, da parte del MFE, delle spese ammissibili in forza di un contratto di finanziamento concluso tra tali due parti (in prosieguo: il «contratto di finanziamento»), in esecuzione di un programma cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento (CE) n. 1080/2006

3 L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU 2006, L 210, pag. 1), prevede quanto segue:

«Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:

a) gli interessi passivi;

(...)».

Regolamento n. 1083/2006

4 Il regolamento n. 1083/2006, abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), ma che continua ad applicarsi ratione temporis al procedimento principale, all’articolo 2, punto 7, definisce la nozione di «irregolarità» come «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale».

5 L’articolo 60 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Funzioni dell’autorità di gestione», era così formulato:

«L’autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione;

(...)».

6 L’articolo 80 di tale regolamento, intitolato «Integrità dei pagamenti ai beneficiari», così disponeva:

«Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari».

7 L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri», prevedeva quanto segue:

«1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

(...)».

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

8 L’articolo 2, punto 59, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), definisce la nozione di «sana gestione finanziaria» come «l’esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia».

Direttiva 2011/7

9 L’articolo 1 della direttiva 2011/7, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede quanto segue:

«1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

(...)».

10 L’articolo 2, punto 1, di tale direttiva definisce, ai fini della stessa, la nozione di «transazioni commerciali» come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo».

Diritto rumeno

Codice civile

11 Ai sensi dell’articolo 1535 della legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României (legge n. 287/2009, recante il codice civile rumeno), del 17 luglio 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 511 del 24 luglio 2009), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Interessi moratori nel caso di obbligazioni pecuniarie»:

«(1) Quando una somma di denaro non è pagata alla scadenza, il creditore ha diritto agli interessi di mora, dalla data di scadenza fino alla data del pagamento, per l’importo concordato dalle parti o, in mancanza, per l’importo previsto dalla legge, senza dover dimostrare [di avere subìto] alcun danno. In tal caso, il debitore non ha il diritto di dimostrare che il danno subìto dal creditore a causa del ritardo nel pagamento sia inferiore.

(...)

(3) Qualora il tasso degli interessi di mora dovuti non sia superiore al tasso legale, il creditore ha diritto, oltre agli interessi al tasso legale, al risarcimento integrale del danno subìto».

OG n. 13/2011

12 L’articolo 1 dell’Ordonanța Guvernului nr. 13 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul bancar (decreto del governo n. 13, relativo agli interessi legali corrispettivi e a titolo di penalità su obbligazioni pecuniarie e per la regolamentazione di talune misure finanziarie e tributarie nel settore bancario), del 24 agosto 2011 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 607 del 29 agosto 2011, in prosieguo: l’«OG n. 13/2011»), così dispone:

«(1) Le parti sono libere di stabilire, nel contratto, il tasso di interesse tanto per la restituzione di un prestito di una...

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