Opinion of Advocate General Hogan delivered on 7 May 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:352
Date07 May 2020
Celex Number62018CC0594
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 7 maggio 2020 (1)

Causa C594/18 P

Repubblica d’Austria

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuto previsto dal Regno Unito in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C — Contratto per differenza, accordo con il ministero e garanzia di credito — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Obiettivo di interesse pubblico — Aiuto all’investimento — Aiuto al funzionamento — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Articolo 194, paragrafo 2, TFUE — Articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom — Promozione dell’energia nucleare — Comunicazione sulle garanzie»






I. Introduzione

1. La presente causa può essere descritta come il profilo giuridico di una controversia tra Stati membri favorevoli e Stati membri contrari all’energia nucleare. Entrambi i gruppi sostengono di agire in difesa della tutela dell’ambiente (2). Al centro della controversia vi è la questione fondamentale se un aiuto di Stato per la costruzione di una centrale nucleare possa essere oggetto di approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Si tratta, probabilmente, della questione più importante che si pone nell’ambito della presente impugnazione, e che emerge dalla decisione del Tribunale pronunciata il 12 luglio 2018 nella causa Austria/Commissione (3) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

2. Con tale decisione, il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica d’Austria, che contestava la validità della decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, relativa alla misura di aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N)(4) (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi»). Detta decisione concerne la fornitura di un sostegno finanziario da parte del Regno Unito per la costruzione della centrale nucleare di Hinkley Point C sulla costa sudoccidentale dell’Inghilterra. Com’è prevedibile, i dettagli della decisione di cui trattasi e della sentenza impugnata sono complessi: il solo fatto che la sentenza del Tribunale si componga di 736 punti è un segnale rivelatore.

3. Orbene, come ho già osservato, al centro della presente impugnazione proposta dalla Repubblica d’Austria si colloca la sua asserzione secondo cui poiché essa (e, parimenti, vari altri Stati membri) si oppone fermamente alla costruzione di centrali nucleari, la concessione di aiuti per siffatti progetti da parte di altri Stati membri sostenitori dell’energia nucleare è esclusa, espressamente o implicitamente, dai vari trattati che disciplinano l’Unione europea (tra cui il trattato Euratom). Da parte sua, il Regno Unito (intervenuto a sostegno della decisione di cui trattasi), ha sostenuto di avere il diritto di determinare la propria politica energetica, ivi compreso il diritto di scegliere «tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico», come riconosciuto dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE.

4. Solo raramente la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla corretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, disposizione in relazione alla quale il Tribunale ha sviluppato la propria giurisprudenza nel corso degli anni. Tra i vari temi sollevati dalla presente impugnazione, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione se gli aiuti di Stato debbano rispondere a obiettivi specifici per essere compatibili con il mercato comune conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e, in caso affermativo, quali siano tali obiettivi. Essa avrà inoltre l’occasione di esaminare se, nell’ambito della valutazione di aiuti di Stato connessi a un’attività rientrante nell’ambito del trattato Euratom, altri obiettivi dell’Unione, come precisati nel TUE e nel TFUE, nel caso di specie, la tutela dell’ambiente, debbano o meno essere tenuti in considerazione.

II. Contesto normativo

5. Gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), 192, paragrafo 2, lettera c), e 194, paragrafo 2, TFUE, e gli articoli 1, 2, 106 bis, paragrafo 3, e 192, paragrafo 1, del trattato Euratom sono le disposizioni di diritto primario che compongono il contesto normativo della presente impugnazione.

6. L’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (5), contiene la seguente definizione:

«“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

7. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6), prevede quanto segue:

«1. Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell’allegato II:

a) aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

c) inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili;

(…).

3. La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali (…)».

8. Il punto 3.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (in prosieguo: la «comunicazione sulle garanzie») (7), prevede quanto segue:

«Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:

a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.

(…)

b) L’entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un’operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c) La garanzia non assiste più dell’80% del prestito (o di un’altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito (…).

d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.

(…)».

9. I punti 5.1 e 5.2 della comunicazione sulle garanzie prevedono quanto segue:

«5.1 Aspetti generali

Le garanzie statali soggette all’articolo 87, paragrafo 1 [attuale articolo 107, paragrafo 1] del trattato devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti.

5.2. Valutazione

La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme (…)».

III. Fatti all’origine della controversia

10. Il 22 ottobre 2013 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato misure a sostegno di una nuova centrale nucleare da costruire a Hinkley Point C, accanto a due centrali nucleari esistenti, denominate Hinkley Point A e Hinkley Point B (in prosieguo: «Hinkley Point C»). Il beneficiario delle misure notificate è la società NNB Generation Company Limited (in prosieguo: la «NNBG»), che a sua volta è una controllata di EDF Energy plc (in prosieguo: l’«EDF»).

11. Le misure notificate, descritte nel dettaglio alla sezione 2 della decisione di cui trattasi, sono le seguenti:

– un accordo contrattuale volto a garantire la stabilità del prezzo di vendita dell’elettricità prodotta a Hinkley Point C. Il meccanismo di base del contratto è il seguente: la NNBG sarà tenuta a ricevere o a corrispondere la differenza tra un prezzo di esercizio predeterminato, calcolato sulla base delle stime dei costi di costruzione e di esercizio della NNBG, comprensivo di un margine di utile ragionevole (8), e un prezzo di riferimento fissato dal Regno Unito per tutti gli operatori che forniscono energia nello stesso segmento (9) e che operano nel quadro di siffatta misura (in prosieguo: il «contratto per differenza»). Il contratto contiene, inoltre, un meccanismo di «condivisione degli utili». Esso è stipulato dalla NNBG e dalla Low Carbon Contracts Company Ltd, un’entità finanziata con l’imposizione di un obbligo di legge in capo a tutti i fornitori di energia elettrica licenziatari.

– Inoltre, la NNBG sarà tutelata contro talune modifiche legislative e potrà recuperare i costi da esse causati; la NNBG e i suoi investitori riceveranno un indennizzo in caso di chiusura anticipata per motivi politici (10) o per ragioni legate all’indisponibilità di un’assicurazione contro la responsabilità nucleare di terzi. In tali casi la NNBG potrà essere ceduta al governo del Regno Unito.

– Il summenzionato diritto degli investitori della NNBG di ricevere un indennizzo in caso di chiusura per motivi politici è accompagnato da un accordo di garanzia stipulato tra il Ministero per l’energia e del cambiamento climatico e gli investitori della NNBG, ai sensi del quale il ministero si farà carico dell’indennizzo concordato nel caso in cui la Low Carbon Contracts Company Ltd non sia in grado di...

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