Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 7 de mayo de 2020.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CC0132
ECLIECLI:EU:C:2020:355
Date07 May 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 7 maggio 2020(1)

Causa C132/19 P

Groupe Canal +

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Distribuzione televisiva – Esclusività territoriale – Regolamento n. 1/2003 – Articolo 9 – Decisione che rende vincolanti gli impegni – Sviamento di potere – Valutazione preliminare – Contesto giuridico ed economico – Proporzionalità – Obbligo per la Commissione di tener conto di considerazioni relative all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Diritti contrattuali di terzi – Tutela»






I. Introduzione

1. L’odierno giudizio trae origine dall’impugnazione di una decisione della Commissione europea nella quale sono stati resi vincolanti degli impegni assunti da una multinazionale produttrice di contenuti audiovisivi per rispondere alle preoccupazioni concorrenziali esposte dalla Commissione nell’avvio di un procedimento istruttorio.

2. Tali preoccupazioni avevano ad oggetto una pretesa intesa verticale finalizzata alla compartimentazione su base nazionale del mercato interno attraverso clausole contrattuali che garantivano alla multinazionale e a un broadcaster nel mercato di UK e Irlanda una licenza di esclusiva territoriale assoluta.

3. La decisione della Commissione di accettare e rendere vincolanti gli impegni proposti è stata impugnata da un broadcaster francese, terzo rispetto al procedimento nel quale è intervenuto solo in un secondo momento, che si è visto notificare dalla multinazionale i suddetti impegni al fine di comunicare di non avere più intenzione di pretendere il rispetto delle clausole contrattuali che gli conferivano un’esclusiva territoriale assoluta sul mercato francese.

4. Tra i diversi motivi di appello, le questioni giuridiche essenziali, contenute nel terzo e quarto motivo di appello, su cui concentrerò le mie conclusioni, come richiesto dalla Corte, sono tre: 1) la necessità di inserire nel contesto giuridico ed economico la condotta oggetto delle preoccupazioni concorrenziali; 2) la questione se la Commissione, nell’adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, debba tener conto di considerazioni relative all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE; 3) la questione relativa al rispetto da parte della Commissione del principio di proporzionalità nel rendere vincolanti gli impegni proposti dall’impresa, con particolare riferimento agli effetti nei confronti di terzi di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in particolare quando gli impegni dell’impresa destinataria di tale decisione, poi resi vincolanti dalla Commissione, consistono in una dichiarazione unilaterale di non rispettare più alcune clausole di un accordo tra tale impresa e un’altra che, non essendo stata oggetto di indagine, non ha proposto né condiviso l’offerta di tali impegni.

II. Contesto normativo

5. Il tredicesimo considerando del regolamento (CE) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora articoli 101 e 102] (2), dispone quanto segue:

«Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l’intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione […]».

6. Il ventiduesimo considerando del regolamento (CE) del Consiglio del 16 dicembre 2002, n. 1/2003 dispone quanto segue:

«Per assicurare il rispetto dei principi della certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie in un sistema di competenze parallele devono essere evitati i conflitti fra decisioni. Occorre pertanto precisare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli effetti delle decisioni e dei procedimenti della Commissione sulle giurisdizioni e sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le decisioni d’impegno adottate dalla Commissione lasciano impregiudicato il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli 81 e 82 del trattato».

7. Inoltre, l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 stabilisce che:

«1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato.

[…]».

III. Fatti, procedimento e sentenza impugnata

A. Il contesto della controversia

8. In data 13 gennaio 2014 la Commissione ha avviato un’inchiesta su possibili restrizioni riguardanti la fornitura di servizi televisivi a pagamento nell’ambito degli accordi di licenza tra sei studi statunitensi di produzione cinematografica e le principali emittenti europee di pay‑TV.

9. Nell’ambito della predetta indagine, il 23 luglio 2015 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla Paramount Pictures International Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), e alla Viacom Inc., con sede a New York (Stati Uniti), società madre della prima (in prosieguo, congiuntamente: «Paramount»).

10. In tale comunicazione, la Commissione ha esposto la propria conclusione preliminare sull’incompatibilità di alcune clausole inserite negli accordi di licenza che la Paramount aveva concluso con Sky UK Ltd e Sky plc (in prosieguo, congiuntamente: «Sky») con l’articolo 101TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «SEE»).

11. Nel dettaglio, la Commissione ha concentrato la propria indagine su due clausole connesse, contenute all’interno degli accordi di licenza conclusi con Sky.

12. Lo scopo della prima clausola era quello di proibire o limitare la capacità di Sky di rispondere positivamente a richieste non sollecitate di acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel SEE, ma al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda. La seconda clausola imponeva, invece, alla Paramount, nell’ambito degli accordi che essa concludeva con le emittenti stabilite nel SEE, ma al di fuori del Regno Unito, di vietare o limitare la possibilità di queste ultime di rispondere positivamente alle richieste non sollecitate di acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel Regno Unito o in Irlanda.

13. Con decisione del 24 novembre 2015, Groupe Canal + (in prosieguo: «GCP») è stato ammesso a partecipare al procedimento in qualità di terzo interessato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004 (3).

14. Con lettera del 4 dicembre 2015, intitolata «Informazioni sulla natura e l’oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004», la Commissione ha comunicato, tra gli altri, a GCP, la propria valutazione giuridica sull’applicazione dell’articolo 101TFUE ai fatti di cui alla presente causa, seguita da una conclusione preliminare in merito. Secondo tale conclusione preliminare, la Commissione aveva l’intenzione di adottare una decisione destinata a Sky e a tutte le case di produzione cinematografica oggetto della sua inchiesta con la quale essa constatava che esse avevano violato l’articolo 101TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, infliggeva loro diverse ammende e ordinava loro di porre fine all’infrazione e astenersi da qualsiasi misura idonea ad avere un oggetto o un effetto analogo.

15. A seguito dell’apertura del procedimento e delle preliminari valutazioni della Commissione, in data 15 aprile 2016 Paramount ha proposto a quest’ultima degli impegni per rispondere alle preoccupazioni prospettate dalla Commissione, così come previsto dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

16. Dopo aver ricevuto le osservazioni di altri terzi interessati, tra cui GCP, la Commissione ha adottato la decisione impugnata dinanzi al Tribunale (in prosieguo: la «decisione impugnata») (4), la quale dispone, all’articolo 1, che gli impegni allegati sono vincolanti nei confronti di Paramount, dei suoi successori legali e delle sue controllate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di notifica della medesima.

17. In particolare, la clausola n. 1, nono comma, dell’allegato alla decisione impugnata prevede vari tipi di clausole che sono oggetto del procedimento (di seguito le «clausole pertinenti»), riguardanti sia la trasmissione di contenuti audiovisivi via satellite, sia la loro trasmissione via Internet.

18. Da un lato, con riferimento alla trasmissione via satellite, sono coinvolte, in primo luogo, la clausola secondo cui la ricezione al di fuori del territorio coperto dall’accordo di licenza (overspill) non costituisce una violazione del contratto da parte dell’emittente se quest’ultima non ha autorizzato detta ricezione in modo consapevole e, in secondo luogo, la clausola secondo cui la ricezione nel territorio coperto dall’accordo di licenza non costituisce una violazione del contratto da parte di Paramount se quest’ultima non ha autorizzato la disponibilità di decodificatori di terzi in tale territorio.

19. Dall’altro, con...

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