Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 15 de abril de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:293
Celex Number62019CC0882
Date15 April 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 15 aprile 2021(1)

Causa C882/19

Sumal, S.L.

contro

Mercedes Benz Trucks España, S.L.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Impresa – Nozione – Unità economica – Azione di risarcimento danni diretta contro la controllata della società sanzionata dalla Commissione per una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammissibilità – Condizioni»






1. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni, la Corte è chiamata a chiarire se la responsabilità civile per il danno derivante da una pratica anticoncorrenziale possa essere fatta valere, dal soggetto che asserisce di averlo subito, nei confronti della controllata della società che ha partecipato alla suddetta pratica ed è stata, per questa ragione, sanzionata dalla Commissione con una decisione che non contempla la controllata, nel presupposto che tali società costituiscano un’«unità economica».

2. Com’è noto, la teoria dell’unità economica è ben consolidata nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale, in cui è stata utilizzata al fine di sanzionare la società madre per il comportamento anticoncorrenziale delle sue controllate, mediante una sorta di processo «ascendente» che dalle seconde risale alla prima. Nel caso portato all’attenzione della Corte dal giudice del rinvio si tratta, invece, di stabilire se la medesima nozione di «unità economica» possa giustificare un processo «discendente» di imputazione della responsabilità, all’esito del quale la controllata risponda dei danni provocati dal comportamento anticoncorrenziale della società madre.

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Sumal SL (in prosieguo: «Sumal») e Mercedes Benz Trucks España SL (in prosieguo: «MBTE») avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla prima a causa della partecipazione di Daimler AG (in prosieguo: «Daimler»), società madre di MBTE, a un’intesa in violazione dell’articolo 101 TFUE.

I. Fatti, procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

4. Tra il 1997 e il 1999 Sumal, appellante nel procedimento principale, ha acquisito, mediante contratto di leasing, due autocarri del gruppo Daimler da MBTE, appellato nel procedimento principale, tramite la Stern Motor S.L., concessionaria.

5. Il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha adottato la decisione C(2016)4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (2) (in prosieguo: la «decisione del 2016»), nella quale ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE consistente, tra l’altro, in accordi collusivi tra i principali produttori di autocarri, tra cui Daimler, sulla fissazione dei prezzi e sugli aumenti dei prezzi lordi degli autocarri nel SEE, intervenuti, per quanto riguarda Daimler, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011.

6. Sumal ha intentato un’azione per risarcimento danni nei confronti di MBTE dinanzi il Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (tribunale di commercio n. 7 di Barcellona, Spagna), chiedendo il pagamento della somma di EUR 22 204,35 per i danni derivanti dalla violazione delle norme a tutela della concorrenza accertata tramite la decisione del 2016, di cui la ritiene responsabile nella sua qualità di società controllata di Daimler. MBTE si è opposta alla domanda eccependo, inter alia, il suo difetto di legittimazione passiva in quanto sola responsabile dell’illecito doveva considerarsi Daimler, dotata di una personalità giuridica distinta dalla sua.

7. Con sentenza del 23 gennaio 2019, il Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (tribunale di commercio n. 7 di Barcellona) ha respinto il ricorso, negando la legittimazione passiva della convenuta in ragione del fatto che Daimler era l’unico soggetto giuridico interessato dal procedimento amministrativo sanzionatorio avviato dalla Commissione avente ad oggetto l’intesa su cui si fondavano le pretese risarcitorie di Sumal.

8. Quest’ultima ha presentato un appello contro la sentenza del Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (tribunale di commercio n. 7 di Barcellona) dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio. Tale giudice rileva che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione di sapere se un’azione di risarcimento danni intentata sul fondamento di una decisione con cui si constata una violazione delle regole di concorrenza, adottata dalla Commissione o da un’autorità nazionale di tutela della concorrenza, possa essere diretta contro una società non interessata da tale decisione ma interamente detenuta dalla società che, in detta decisione, è indicata come autore della violazione. Essa sottolinea che la giurisprudenza nazionale diverge sul punto. Alcuni tribunali spagnoli ammetterebbero una tale possibilità in applicazione della «teoria dell’unità economica», mentre altri la respingerebbero basandosi sulla considerazione che detta teoria, se consente di imputare la responsabilità civile per il comportamento anticoncorrenziale di una controllata alla controllante, non consente l’operazione inversa in assenza di controllo da parte della prima sulla seconda.

9. È in tale contesto che l’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se la dottrina dell’unità economica che deriva dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia dell’Unione europea giustifichi l’estensione della responsabilità della società controllante alla società controllata oppure se tale dottrina si applichi solo ai fini di estendere la responsabilità delle società controllate alla società controllante.

Se la nozione di unità economica debba essere estesa nell’ambito dei rapporti infragruppo facendo esclusivamente riferimento a fattori relativi al controllo o se possa fondarsi anche su altri criteri, tra cui il fatto che la società controllata abbia potuto trarre beneficio dalle infrazioni.

Nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di estendere la responsabilità della società controllante alla società controllata, quali siano i relativi requisiti.

Se la risposta alle precedenti questioni fosse favorevole a riconoscere l’estensione alle società controllate della responsabilità delle società controllanti per le condotte poste in essere da queste ultime, se sia compatibile con tale orientamento della Corte di giustizia una norma nazionale, come l’articolo [71, paragrafo 2 della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza, in prosieguo: «LDC») (3)] che contempla unicamente la possibilità di estendere la responsabilità della società controllata alla società controllante, purché sussista una situazione di controllo della società controllante sulla società controllata».

10. Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte, MBTE, i governi italiano e spagnolo e la Commissione. A titolo di misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha invitato le parti nel procedimento principale e gli interessati ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto a rispondere per iscritto a taluni quesiti. Sumal, MBTE, il governo spagnolo e la Commissione hanno dato seguito a tale misura. La Corte ha inoltre deciso di rinunciare all’udienza inizialmente fissata al 1° dicembre 2020 e di porre alle parti e agli interessati ulteriori quesiti per risposta scritta. Sumal, MBTE, i governi spagnolo e italiano e la Commissione hanno risposto a tali quesiti.

II. Analisi

A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

11. MBTE eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per due motivi.

12. In primo luogo, la decisione di rinvio non risponderebbe alle esigenze previste dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, poiché non conterrebbe né un’illustrazione dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio, né un’illustrazione delle circostanze sulle quali si basano le questioni pregiudiziali, ma si limiterebbe a riprodurre le allegazioni in fatto avanzate dalle parti del procedimento principale. La decisione di rinvio fornirebbe infine un quadro impreciso, parziale e inesatto della giurisprudenza nazionale pertinente (4).

13. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate o che spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, che è caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (5). Nella specie, contrariamente a quanto sostiene MBTE, la presentazione, nella decisione di rinvio, dei fatti all’origine della controversia principale è sufficiente a illustrare le ragioni che hanno condotto il giudice del rinvio a formulare le prime tre questioni pregiudiziali e a comprenderne la portata. Tale presentazione ha peraltro permesso alle parti e agli interessati ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di presentare osservazioni scritte su tali questioni.

14. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la quarta questione pregiudiziale. In effetti, per un verso, come affermato da MBTE nel quadro del primo motivo d’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contenuto dell’articolo 71, paragrafo...

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