Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 1 de octubre de 2020.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2020:766
Date01 October 2020

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 1° ottobre 2020 (1)

Causa C501/19

UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

contro

Pro Management Insolv IPURL, in qualità di liquidatore dell’Asociația Culturală «Suflet de Român»

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Remunerazioni per la diffusione delle opere musicali presso il pubblico – Pagamento di una licenza non esclusiva da parte degli utilizzatori delle opere – Organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore incaricato della riscossione di dette remunerazioni per conto dei titolari dei relativi diritti»






I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’articolo 25, lettera a), e dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto(2).

2. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposta l’Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor (Unione dei compositori e dei musicologi della Romania – Associazione per i diritti d’autore; in prosieguo: l’«UCMR – ADA») all’Asociația Culturală «Suflet de Român» (associazione culturale «Anima rumena»; in prosieguo: l’«associazione culturale»), attualmente in liquidazione, in merito al versamento di una parte delle remunerazioni, maggiorate dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dovute da quest’ultima all’UCMR – ADA a titolo della comunicazione al pubblico, in particolare dell’esecuzione pubblica, di opere musicali in occasione di uno spettacolo.

3. Viene dunque offerta alla Corte l’occasione di specificare quali siano, in relazione alla direttiva IVA, gli obblighi dei titolari di diritti d’autore su opere musicali e quelli degli organismi di gestione collettiva, laddove questi riscuotano le remunerazioni dovute a fronte del rilascio, da parte loro, di licenze non esclusive di utilizzazione delle opere in questione, per conto dei titolari medesimi, e questi ultimi corrispondano agli organismi stessi una commissione a titolo della gestione collettiva delle loro remunerazioni.

4. In esito all’analisi delle operazioni così effettuate con tale intervento, frequente nella pratica, di un organismo di gestione collettiva che non detenga né trasferisca esso stesso i diritti d’autore né sia beneficiario delle remunerazioni percepite, suggerirò alla Corte di dichiarare che i titolari di diritti d’autore effettuano una prestazione di servizi ai sensi della direttiva IVA, precisando le conseguenze che ne derivano per i singoli soggetti passivi a seconda che l’organismo di gestione collettiva agisca in nome proprio o in nome dei titolari stessi.

II. Contesto normativo

A. La direttiva IVA

5. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA dispone quanto segue:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

6. L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima così recita:

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

7. Il successivo articolo 25, lettera a), prevede quanto segue:

«Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti:

a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo».

8. A termini del successivo articolo 28:

«Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale».

B. Diritto rumeno

1. Il codice tributario

9. L’articolo 126, paragrafo 1, lettera a), della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Legge n. 571/2003, che istituisce il codice tributario) (3), del 22 dicembre 2003, nel testo applicabile alla controversia principale, dispone quanto segue:

«Ai fini dell’IVA, sono imponibili in Romania le operazioni rispondenti alle seguenti condizioni cumulative:

a) le operazioni che, ai sensi degli articoli da 128 a 130, costituiscono o sono assimilate ad una cessione di beni oppure ad una prestazione di servizi, rilevante ai fini dell’IVA, effettuate a titolo oneroso».

10. A termini del successivo articolo 129, intitolato «Prestazione di servizi»:

«1. Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni, quale definita all’articolo 128.

2. Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto e fornito tali servizi a titolo personale.

3. Le prestazioni di servizi includono operazioni quali:

(...)

b) la cessione di beni immateriali, rappresentati o meno da un titolo, in particolare: il trasferimento e/o la cessione di diritti d’autore, brevetti, licenze, marchi e altri diritti analoghi;

(...)

e) servizi di intermediazione effettuati da persone che agiscono in nome e per conto di terzi, allorché hanno luogo nell’ambito di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

(...)».

2. La legge sul diritto dautore

11. L’articolo 13, lettera f), della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi) (4), del 14 marzo 1996, nel testo applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, dispone quanto segue:

«L’utilizzazione di un’opera fa sorgere, in capo all’autore, diritti patrimoniali distinti ed esclusivi che gli consentono di autorizzare o di vietare:

(...)

f) la comunicazione diretta o indiretta dell’opera al pubblico, con qualsiasi mezzo, inclusa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

12. Il titolo III di tale legge è intitolato «Gestione e difesa dei diritti d’autore e dei diritti connessi». Il suo capo I, relativo alla «[g]estione dei diritti patrimoniali d’autore e dei diritti connessi», contiene tre sezioni. Gli articoli da 123 a 1234 sono ricompresi nella sezione I, intitolata «Disposizioni generali».

13. L’articolo 123, paragrafi 1 e 3, così dispone:

«1. «I titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla presente legge, personalmente o, su la base di un mandato, tramite organismi di gestione collettiva, secondo le modalità previste dalla presente legge.

(...)

3. I titolari di diritti d’autore o di diritti connessi non possono cedere i diritti patrimoniali riconosciuti dalla presente legge ad organismi di gestione collettiva».

14. L’articolo 1231 della legge medesima prevede quanto segue:

«1. La gestione collettiva è obbligatoria per esercitare i seguenti diritti:

(...)

e) il diritto di comunicare opere musicali al pubblico (...)

(...)

2. Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari di diritti che non hanno conferito loro mandato».

15. Il successivo articolo 125, paragrafo 2, collocato nella sezione II, intitolata «Organismi di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi», dispone quanto segue:

«[G]li organismi [di gestione collettiva] sono creati direttamente dai titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi, persone fisiche o giuridiche, ed agiscono nei limiti del mandato loro conferito e sulla base dello statuto adottato secondo il procedimento previsto dalla legge».

16. I termini del successivo articolo 1291:

«Nel caso in cui la gestione collettiva sia obbligatoria, laddove un titolare [di diritti di autore] non sia affiliato ad un alcun organismo, la competenza spetta all’organismo del settore con il maggior numero di membri. I titolari di diritti non rappresentati possono rivendicare le somme loro dovute entro un termine di tre anni a partire dalla data della notifica. Scaduto tale termine, le somme non ripartite o non rivendicate vengono utilizzate conformemente alla decisione dell’assemblea generale, ad eccezione delle spese di gestione».

17. All’interno del titolo III, capo I, della legge medesima, la sezione III, intitolata «Funzionamento degli organismi di gestione collettiva», contiene gli articoli da 130 a 135.

18. Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1:

«Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti:

a) a rilasciare autorizzazioni non esclusive agli utilizzatori che ne facciano richiesta prima di qualsiasi utilizzazione del repertorio protetto, dietro retribuzione, mediante una licenza non esclusiva, in forma scritta;

b) a elaborare metodologie per il loro settore di attività, comprendenti i corrispondenti diritti patrimoniali, che devono essere negoziate con gli utilizzatori ai fini della corresponsione dei diritti medesimi nel caso di opere il cui sistema di sfruttamento renda impossibile il rilascio di una singola autorizzazione da parte dei titolari dei diritti;

c) a concludere, in nome dei titolari di diritti che abbiano concesso loro un mandato o in forza delle convenzioni concluse con corrispondenti organismi all’estero, contratti generali con gli organizzatori di spettacoli (...);

(...)

e) a riscuotere le somme dovute dagli utilizzatori provvedendo alla loro ripartizione fra i titolari di diritti (...);

(...)».

19. Il successivo articolo 1311, paragrafo 1, che integra le disposizioni di cui all’articolo 130, paragrafo 1, lettera b), così dispone:

«La metodologia è negoziata dagli organismi di gestione collettiva e dai rappresentanti di cui all’articolo 131, paragrafo 2, lettera b), nel rispetto dei seguenti criteri principali:

a) la categoria...

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