Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 13 de junio de 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:509 |
| Date | 13 June 2024 |
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 13 giugno 2024 (1)
Causa C‑242/23
Tecno*37
contro
Ministero dello Sviluppo Economico,
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna,
con l’intervento di:
FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 59, paragrafo 3 – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 25 – Attività multidisciplinari – Legislazione nazionale che vieta, in via generale, ai mediatori immobiliari l’esercizio in forma imprenditoriale dell’attività di amministratore di condomini – Nesso tra la direttiva 2005/36 e la direttiva 2006/123 – Articolo 3 della direttiva 2006/123 – Conflitto con altre disposizioni del diritto dell’Unione – Insussistenza – Applicabilità della direttiva 2006/123 – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità»
1. Il Consiglio di Stato (Italia) sottopone alla Corte i suoi dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione di un divieto riguardante l’esercizio congiunto e in forma professionale dell’attività di «mediazione immobiliare» e di «amministrazione di condominio».
2. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE (2), l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE (3) e l’articolo 49 TFUE.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2005/36
3. L’articolo 1 («Oggetto») dispone quanto segue:
«La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.
(…)».
4. L’articolo 2 («Ambito di applicazione») così stabilisce:
«1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.
(…)».
5. L’articolo 4 («Effetti del riconoscimento») così prevede:
«1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.
(…)».
6. Ai sensi dell’articolo 59 («Trasparenza»):
«(…)
3. Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l’accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l’impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all’articolo come “requisiti”, sono compatibili con i seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
(…)».
2. Direttiva 2006/123
7. Ai sensi dell’articolo 3 («Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario»):
«1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche.
(…)».
8. Nell’articolo 4 («Definizioni») si legge:
«(…)
8) “motivi imperativi d’interesse generale”: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
9) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, ivi compresi gli organi giurisdizionali che agiscono in tale veste, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
(…)».
9. L’articolo 25 («Attività multidisciplinari») così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.
Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:
a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;
b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.
(…)».
B. Diritto italiano
1. Codice civile
10. Nel capo dedicato al condominio negli edifici:
– l’articolo 1117 definisce quali parti dell’edificio sono oggetto di proprietà comune;
– gli articoli da 1129 a 1133 regolano il regime giuridico dell’amministratore di condominio, al quale si conferisce la rappresentanza dei comproprietari.
2. Legge n. 39/1989 (4)
11. L’articolo 5, comma 3, così recita:
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
II. Fatti, controversia e questioni pregiudiziali
12. Dal 1988, la Tecno*37, ditta individuale con cui agisce un imprenditore (persona fisica), esercitava congiuntamente le attività di amministratore di condomini e di mediazione immobiliare.
13. Il 17 marzo 2020, in seguito alla ricezione di un esposto, il competente Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna (Italia; in prosieguo: la «CCIAA») a verificare la sussistenza a carico della Tecno*37 di una situazione di possibile incompatibilità o conflitto di interessi (5).
14. La CCIAA, dopo aver avviato il procedimento (6), ha constatato che l’attività di amministrazione di condomini esercitata dalla Tecno*37 non era saltuaria e occasionale, bensì di tipo professionale, tipicamente imprenditoriale. Considerato che la Tecno*37 svolgeva anche l’attività di mediazione immobiliare, la CCIAA ha valutato la situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 39/1989.
15. L’11 novembre 2020, la CCIAA ha disposto: i) l’inserimento nel Repertorio economico amministrativo (in prosieguo: «REA») della ditta individuale Tecno*37 per l’esercizio dell’attività di amministratore di condomini; ii) l’inibizione della prosecuzione dell’attività di mediazione immobiliare; e iii) l’inserimento nel REA della cessazione dell’attività di mediazione immobiliare della Tecno*37.
16. La Tecno*37 ha presentato ricorso contro detto provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Italia), rigettato con sentenza n. 7/2022 (7).
17. La Tecno*37 ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato. In particolare sostiene che il divieto astratto di esercizio congiunto delle attività professionali di mediatore immobiliare e amministratore di condomini viola il diritto dell’Unione.
18. In questo contesto, il Consiglio di Stato sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali, di cui riporto le ultime due:
«2) Se i principi e gli scopi dell’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva [2005/36] (come modificata dalla direttiva [2013/55]), nonché dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva [2006/123] e più in generale dell’articolo 49 TFUE ostano ad una normativa come quella italiana di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 39/1989 che sancisce in via preventiva e generale l’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini sul presupposto del mero esercizio congiunto delle due attività e senza, quindi, la necessità per le Camere di...
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