Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 26 de junio de 2025.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:489 |
| Date | 26 June 2025 |
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 26 giugno 2025 (1)
Cause riunite C‑364/24 e C‑393/24
Giorgio Fidenato, in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola «In Trois»
contro
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
con l’intervento di:
WX, in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola Li Pocis di WX (C-364/24)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Italia)]
e
Giorgio Fidenato, in proprio nonché quale titolare dell’azienda agricola «In Trois»
contro
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C-393/24)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Udine (Italia)]
« Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 quater, paragrafo 3 – Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 – Divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 in Italia – Validità »
I. Introduzione
1. Sembra che la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) sia poco apprezzata all’interno dell’Unione europea. Pertanto, 35 anni dopo la prima armonizzazione delle disposizioni relative all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM (2), solo una varietà di OGM è ancora autorizzata attualmente alla coltivazione nell’Unione: il mais geneticamente modificato MON 810 dell’impresa Monsanto (in prosieguo: il «mais MON 810») (3). Detta autorizzazione aveva inoltre ricevuto una tiepida accoglienza da parte degli Stati membri. Infatti, alcuni di essi avevano adottato misure volte a limitare o a vietare tale coltivazione facendo ricorso a diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell’Unione (4).
2. In tale situazione, nel 2015 il legislatore dell’Unione ha infine deciso, in sostanza, di dare carta bianca agli Stati membri, i quali possono così limitare o vietare la coltivazione di OGM nei loro territori, alla sola condizione di ottenere il consenso dell’operatore economico interessato. Ciò ha portato alla creazione di un sistema di «coltivazione à la carte» degli OGM nell’Unione (5), nell’ambito del quale molti Stati membri (6) hanno limitato o vietato la coltivazione del mais MON 810 in tutto il loro territorio o in parte di esso.
3. Dieci anni più tardi, la Corte è invitata a valutare, nelle presenti cause, la validità delle disposizioni che prevedono tale «coltivazione à la carte» degli OGM e la legittimità del divieto di coltivazione del mais MON 810 introdotto in Italia sulla base di tali disposizioni.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
4. Il considerando 4 della direttiva 2001/18/CE (7) così recita:
«Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; Gli effetti di tali emissioni sull’ambiente possono essere irreversibili».
5. L’articolo 1 della suddetta direttiva così prevede:
«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando:
(...)
– si immettono in commercio all’interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti».
6. Il successivo articolo 22 così dispone:
«Fatto salvo l’articolo 23, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva».
7. L’articolo 33 della stessa direttiva, intitolato «Sanzioni», così dispone:
«Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive».
8. La direttiva 2001/18 è stata modificata, in particolare, dalla direttiva (UE) 2015/412 (8).
9. I considerando da 5 a 8 della direttiva 2015/412 così recitano:
«(5) Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione conformemente al quadro normativo dell’Unione sugli OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni del diritto dell’Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle condizioni definite dal diritto dell’Unione.
(6) L’esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di Stati membri. Le questioni relative all’immissione in commercio e all’importazione degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno. Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, [TFUE], gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Unione. Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul processo di valutazione (...).
(7) Per limitare o proibire la coltivazione di OGM, alcuni Stati membri hanno fatto ricorso in passato alle clausole di salvaguardia e alle misure di emergenza ai sensi dell’articolo 23 della [direttiva 2001/18] e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 [(9)] sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardano la valutazione di rischi ambientali o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti. Altri Stati membri hanno fatto ricorso alla procedura di notifica di cui all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, che richiede la presentazione di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro. Inoltre il processo decisionale è risultato particolarmente difficoltoso per quanto riguarda la coltivazione di OGM, in quanto sono state espresse preoccupazioni nazionali non dettate unicamente da questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e per l’ambiente;
(8) In questo contesto, è opportuno garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell’Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della [direttiva 2001/18] per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Dare questa possibilità agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell’Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno».
10. L’articolo 1, punto 2, di tale direttiva ha inserito gli articoli 26 ter e 26 quater nella direttiva 2001/18 (in prosieguo: le «disposizioni controverse»).
11. La direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412 (in prosieguo: la «direttiva 2001/18»), ai paragrafi da 1 a 3 e 8 del suo articolo 26 ter, intitolato «Coltivazione», prevede quanto segue:
«1. Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell’autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l’ambito geografico dell’autorizzazione scritta o dell’autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione. Tale richiesta è comunicata alla Commissione (...). La Commissione presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e agli altri Stati membri (...).
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione, il notificante/richiedente può adeguare o confermare l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale.
In mancanza di conferma, l’ambito geografico della notifica/richiesta è adeguato (...).
(...)
3. Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/richiedente ha confermato l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del [regolamento n. 1829/2003], a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio‑economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l’articolo 26 bis;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
(...)
8. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera...
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