Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 15 April 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:289
Date15 April 2021
Celex Number62019CC0487
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 15 aprile 2021(1)

Causa C487/19

W.Ż.

con l’intervento di:

Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, già Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka,

Rzecznik Praw Obywatelskich

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 2, articolo 6, paragrafi 1 e 3, e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUEArticolo 267 TFUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Giudice precostituito per legge – Principio dell’indipendenza dei giudici – Nomina a giudice della Corte suprema da parte del presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Giudice nominato nonostante un ricorso giurisdizionale pendente contro la delibera del Consiglio nazionale della magistratura che propone la nomina dell’interessato e nonostante una decisione giudiziaria che dispone la sospensione di tale delibera»






1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia; di seguito la «Corte suprema» o «il giudice del rinvio») chiede l’interpretazione dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3 TUE, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. La domanda è sorta nell’ambito di un procedimento promosso dal giudice W.Ż. per chiedere la ricusazione dei giudici della Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Corte suprema, Polonia; in prosieguo, la «Sezione di controllo»), chiamati a pronunciarsi su un ricorso presentato da W.Ż. contro una delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: la «KRS») relativa al trasferimento di W.Ż. da una sezione a un’altra dell’organo giurisdizionale cui è assegnato. Detto trasferimento equivale di fatto ad una retrocessione di grado, in quanto il giudice è stato trasferito dalla sezione di secondo grado a una sezione di primo grado dell’organo giurisdizionale. W.Ż. era membro e portavoce della precedente KRS e ha pubblicamente criticato le riforme giudiziarie effettuate in Polonia dal partito al potere.

3. Nelle presenti conclusioni non occorre riprodurre il quadro giuridico nazionale, in quanto ciò non è strettamente necessario ai fini dell’analisi giuridica (2).

I. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questione pregiudiziale

4. W.Ż. è giudice del Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia) di K. In forza di una decisione del 27 agosto 2018 egli è stato trasferito dalla sezione di detto tribunale presso la quale svolgeva fino ad allora le sue funzioni a un’altra sezione dello stesso tribunale. W.Ż. ha impugnato detta decisione dinanzi alla KRS, che, con delibera del 21 settembre 2018 (in prosieguo, la «delibera controversa»), ha archiviato il procedimento relativo alla sua impugnazione. Il 14 novembre 2018 W.Ż. ha presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema contro la delibera controversa.

5. Dopo il deposito del ricorso, W.Ż. ha presentato un’istanza affinché tutti i giudici della Corte suprema appartenenti alla Sezione di controllo di quella corte fossero esclusi dall’esame del suo ricorso. Egli ha sostenuto che, dato il contesto sistemico e le modalità di elezione dei membri da parte della KRS, che erano state stabilite in contrasto con la Costituzione, la Sezione di controllo non poteva esaminare il ricorso in modo imparziale e indipendente in qualsiasi composizione che ne includesse i membri.

6. La proposta di nomina di tutti i giudici appartenenti alla Sezione di controllo inclusi nell’istanza di ricusazione figurava nella delibera della KRS n. 331/2018 del 28 agosto 2018 (in prosieguo, la «delibera della KRS n. 331/2018»). La delibera è stata integralmente impugnata dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa») da altri partecipanti al procedimento di nomina per i quali la KRS non aveva presentato al Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (presidente della Repubblica di Polonia, in prosieguo, il «presidente della Repubblica») la proposta di nomina a giudice della Corte suprema.

7. La Corte suprema amministrativa, con provvedimento del 27 settembre 2018, ha sospeso l’esecuzione della delibera della KRS n. 331/2018. Nonostante il fatto che l’intera delibera fosse stata impugnata e che la sua esecuzione fosse stata sospesa dalla Corte suprema amministrativa, e benché il procedimento davanti alla Corte suprema amministrativa non si fosse concluso, il 10 ottobre 2018 il presidente della Repubblica ha notificato, alle persone incluse nell’istanza di ricusazione presentata da W.Ż, atti di nomina a giudice della Sezione di controllo della Corte suprema.

8. Il 21 novembre 2018 la Corte suprema amministrativa ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con riferimento a un’altra delibera della KRS (delibera n. 317/2018) che proponeva al presidente della Repubblica la nomina di talune persone a giudice del Corte suprema. Il 22 novembre 2018 il procedimento dinanzi alla Corte suprema amministrativa nelle cause riguardanti i ricorsi contro la delibera della KRS n. 331/2018 è stato sospeso da detta corte sino alla pronuncia, da parte della Corte di giustizia, sulle questioni pregiudiziali a essa sottoposte in merito alla compatibilità del disposto dell’articolo 44, paragrafo 1 ter, e dell’articolo 44, paragrafo 4, della legge sulla KRS con il diritto dell’Unione (causa C‑824/18 (3)).

9. Nonostante i procedimenti in corso, il 20 febbraio 2019 il presidente della Repubblica ha trasmesso un atto di nomina a giudice della Sezione di controllo ad A.S. (il giudice monocratico incaricato dell’esame dell’impugnazione proposta da W.Ż.).

10. La proposta di nomina di A.S. era contenuta nella delibera della KRS n. 331/2018, e, conseguentemente, anche la nomina di A.S. è avvenuta dopo l’impugnazione dell’intera delibera n. 331/2018 della KRS dinanzi alla Corte suprema amministrativa e la sospensione della sua esecuzione da parte di tale organo giurisdizionale, e sebbene il relativo procedimento davanti al suddetto organo fosse ancora pendente. Considerato che A.S. è stato nominato giudice della Corte suprema il 20 febbraio 2019, ossia dopo il deposito dell’istanza di ricusazione da parte di W.Ż., egli non figurava in detta istanza.

11. L’8 marzo 2019, poco prima dell’inizio dell’udienza dinanzi alla Sezione civile della Corte suprema, la Sezione di controllo, composta da una sola persona (A.S.), senza avere a disposizione i fascicoli della causa I NO 47/18, ha emesso un’ordinanza nel procedimento, respingendo il ricorso presentato da W.Ż. in quanto irricevibile (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). Nella suddetta ordinanza è stata accolta la tesi del pubblico ministero senza che fosse stata data la possibilità a W.Ż. di presentare osservazioni. La Sezione di controllo, inoltre, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso sebbene il procedimento fosse stato già avviato dinanzi alla Sezione civile della Corte suprema da W.Ż, allo scopo di ottenere l’esclusione di tutti i giudici della suddetta sezione.

12. All’udienza del 20 marzo 2019, il collegio giudicante della Corte suprema che ha esaminato l’istanza di ricusazione ha concluso che l’emissione dell’ordinanza dell’8 marzo 2019 nella causa I NO 47/18 (prima che fosse possibile esaminare la suddetta istanza) violava l’articolo 50, paragrafo 3, comma 2, del codice di procedura civile, l’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e l’articolo 47, secondo comma, della Carta.

13. La Corte suprema ha altresì affrontato la questione se A.S., tenuto conto delle circostanze in cui era stato nominato, fosse effettivamente un giudice della Corte suprema. Tale fatto è rilevante ai fini della decisione circa l’esistenza giuridica in quanto decisione giudiziaria dell’ordinanza emessa nella causa I NO 47/18 l’8 marzo 2019 dalla Corte suprema in composizione monocratica nella persona di A.S. La risposta a tale questione è rilevante ai fini dell’esito dell’esame sull’istanza di ricusazione. Qualora l’ordinanza dell’8 marzo 2019 fosse giuridicamente esistente, il procedimento di ricusazione dovrebbe estinguersi (essere archiviato) in quanto privo d’oggetto. Qualora, al contrario, l’ordinanza emessa l’8 marzo 2019 fosse giuridicamente inesistente, si renderebbe allora necessaria una decisione sull’istanza di ricusazione.

14. Nell’esaminare la questione, la Corte suprema, fortemente dubbiosa su come procedere, ha sottoposto a un collegio di sette giudici della medesima corte il seguente quesito giuridico: se sia giuridicamente esistente una decisione emessa da un organo giurisdizionale in composizione monocratica formato da una persona nominata a giudice della Corte suprema, nonostante la delibera della KRS riguardante la proposta sulla sua nomina fosse stata precedentemente impugnata dinanzi alla Corte suprema amministrativa, l’esecuzione della suddetta delibera fosse stata sospesa e il procedimento dinanzi alla Corte amministrativa suprema non fosse concluso al momento della notifica dell’atto di nomina alla suddetta persona.

15. I sette giudici della Corte suprema ritengono che sia necessaria una sentenza della Corte di giustizia per potersi pronunciare sulla suddetta questione giuridica. Dalla risposta della Corte di giustizia potrebbe conseguire che le decisioni emesse dalla Corte suprema composta unicamente dalle...

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