French Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1041
Docket NumberC-404/19
Date17 December 2020
Celex Number62019CJ0404
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 dicembre 2020 (*)

«Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica francese – Rettifica forfettaria al tasso del 100% – Proporzionalità – Orientamenti della Commissione europea relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti»

Nella causa C‑404/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 maggio 2019,

Repubblica francese, rappresentata da A.-L. Desjonquères, C. Mosser e D. Colas, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da X.A Lewis, A. Sauka e J. Aquilina, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby (relatore), S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione la Repubblica francese chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, Francia/Commissione (T‑26/18, non pubblicata, EU:T:2019:153; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1120/2009

2 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2009, L 316, pag. 1), conteneva, alla lettera c), la seguente definizione:

«“pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio [, del 30 giugno 1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU 1992, L 215, pag. 85)], i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio[, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999, L 160, pag. 80)] e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1)]; in questo contesto, per “erba o altre piante erbacee da foraggio” si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell’allegato I».

Regolamento (CE) n. 1122/2009

3 La parte II del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65), conteneva un titolo III vertente sui «[c]ontrolli» e di cui faceva parte l’articolo 34 di tale regolamento, relativo alla «[d]eterminazione delle superfici». Detto articolo, ai paragrafi 2 e 4, così disponeva:

«2. Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché essa sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.

Per le regioni in cui alcuni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale determinata dagli Stati membri. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nella regione di cui trattasi e non supera i due metri.

Può essere tuttavia mantenuta una larghezza superiore a due metri se uno Stato membro l’ha notificata alla Commissione, a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 [della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004, L 141, pag. 18)], prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(...)

4. Fermo restando l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 [del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16)], una parcella agricola arborata è considerata ammissibile ai fini dei regimi di aiuto per superficie, purché le attività agricole o eventualmente la produzione prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona».

Regolamento (UE) n. 1306/2013

4 Il titolo IV, intitolato «Gestione finanziaria dei fondi», del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), contiene un capo IV, intitolato «Liquidazione contabile», la cui sezione II, a sua volta intitolata «Liquidazione», contiene l’articolo 52 di tale regolamento, relativo alla «[v]erifica di conformità». Ai paragrafi 1 e 2 detto articolo così dispone:

«1. Qualora constati che le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320)], la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 116, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all’Unione. Essa basa l’esclusione sull’identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all’Unione».

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014

5 Il capo III, intitolato «Liquidazione dei conti e altri controlli», del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il...

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2 practice notes
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  • Roumanie contre Commission européenne.
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    • General Court (European Union)
    • January 18, 2023
    ...delle norme dell’Unione e quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti (sentenza del 17 dicembre 2020, Francia/Commissione, C‑404/19 P, EU:C:2020:1041, punto 131 Nel caso di specie, occorre rilevare che, come risulta dalla relazione di sintesi e dalla posizione finale contenuta nella lettera ......

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