Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra BT.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:55
Docket NumberC-843/19
Celex Number62019CJ0843
Date21 January 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

21 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Pensionamento anticipato volontario – Pensione anticipata – Ammissibilità – Importo della pensione da percepire che deve essere almeno pari all’importo minimo legale – Percentuale dei lavoratori di ciascun sesso esclusi dal beneficio di una pensione anticipata – Giustificazione di un eventuale svantaggio particolare per le lavoratrici – Obiettivi di politica sociale dello Stato membro interessato»

Nella causa C‑843/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna), con decisione del 12 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2019, nel procedimento

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

contro

BT,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), da A. Álvarez Moreno e G. Guadaño Segovia, in qualità di agenti;

– per BT, da I. de Gispert Català, abogado;

– per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

– per il governo portoghese, da A. Pimenta, M. Carneiro, J. Marques e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) e BT relativamente al rifiuto dell’INSS di concedere a quest’ultima una pensione anticipata.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 79/7:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».

4 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva dispone che essa si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro, segnatamente, il rischio «di vecchiaia».

5 L’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva prevede quanto segue:

«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

– il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

– l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

– il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

6 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) è così formulato:

«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b) discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

(...)».

Diritto spagnolo

7 L’articolo 59 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), il cui testo consolidato è stato approvato dal Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «LGSS»), è intitolato «Integrazioni per pensioni inferiori alla pensione minima». Tale articolo, al suo paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Le persone titolari di pensioni contributive del sistema di previdenza sociale, che non percepiscano alcun reddito da lavoro, da capitale o da attività commerciali e da plusvalenze, conformemente a quanto previsto per tali redditi nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, o quelle che percepiscono tali redditi senza che essi superino l’importo fissato ogni anno dalla Ley de Presupuestos Generales del Estado [legge generale del bilancio dello Stato] corrispondente, hanno il diritto di percepire le integrazioni necessarie per raggiungere l’importo minimo delle pensioni, a condizione che esse risiedano nel territorio spagnolo, nei termini previsti dalla legge».

8 L’articolo 208 della LGSS, intitolato «Pensionamento anticipato per volontà dell’interessato», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«L’accesso al pensionamento anticipato per volontà dell’interessato richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) Aver compiuto un’età che sia inferiore di – non oltre – due anni all’età che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205 paragrafo 1, lettera a), senza che sia possibile applicare, a tal fine, i coefficienti di riduzione di cui all’articolo 206.

b) Dimostrare di aver maturato un periodo minimo di contribuzione effettiva di 35 anni, senza che si tenga conto, a tal fine, della parte proporzionale versata per le mensilità aggiuntive (...).

c) Laddove sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti generali e specifici di tale tipologia di pensionamento, l’importo della pensione da ricevere deve essere superiore all’importo della pensione minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. In caso contrario, non sarà possibile accedere a siffatta tipologia di pensionamento anticipato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 In quanto collaboratrice domestica, BT rientrava in un regime speciale di previdenza sociale spagnolo, riservato a tale categoria di lavoratori (in prosieguo: il «regime speciale»). BT versava contributi a tale regime durante un periodo di 14 054 giorni, ad eccezione di 166 giorni.

10 Il 12 dicembre 2016, BT ha chiesto all’INSS la concessione di un pensionamento anticipato, ai sensi dell’articolo 208 della LGSS, a partire dal 4 gennaio 2017, data in cui avrebbe raggiunto l’età di 63 anni.

11 Con decisione del 19 dicembre 2016, confermata dalla decisione adottata a seguito del reclamo di BT, l’INSS ha respinto detta domanda con la motivazione che BT non soddisfaceva la condizione di ammissibilità alla pensione anticipata prevista all’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), di detta legge, dal momento che l’importo della pensione che avrebbe percepito era inferiore all’importo minimo della...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 24 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...46 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Villar Láiz (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 45). 47 V. sentenza del 21 gennaio 2021, INSS (C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), nonché conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa TGSS (Disoccupazione dei ......
  • MK contra Lufthansa CityLine GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 October 2023
    ...sentenze del 12 gennaio 2010, Petersen, C‑341/08, EU:C:2010:4, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 gennaio 2021, INSS, C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 63 Orbene, per quanto riguarda la questione se la differenza di trattamento constatata sia tale da consentire il raggiungiment......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 27 de enero de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 January 2022
    ...rappresentino il fondamento della normativa di cui trattasi. 36 Sentenza YS, punti 60 e 61. V., altresì, sentenza del 21 gennaio 2021, INSS (C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 37 V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa NK (Pensioni aziendali del personale dirige......
  • KM v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2022
    ...maggiore di persone di un sesso rispetto a persone dell’altro sesso (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, INSS, C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 39 Ciò potrebbe verificarsi se dovesse essere accertato che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ha la conse......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • CJ contra Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...(sentenze dell’8 maggio 2019, Villar Láiz, C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 gennaio 2021, INSS, C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 24). Orbene, dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima direttiva emerge che costituisce una discriminazio......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 24 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...46 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Villar Láiz (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 45). 47 V. sentenza del 21 gennaio 2021, INSS (C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), nonché conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa TGSS (Disoccupazione dei ......
  • EB y otros contra Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ...del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 61, e del 21 gennaio 2021, INSS, C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 58 Ne consegue che tale normativa nazionale oggetto del procedimento principale persegue obiettivi legittimi di politica soci......
  • MK contra Lufthansa CityLine GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 October 2023
    ...sentenze del 12 gennaio 2010, Petersen, C‑341/08, EU:C:2010:4, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 gennaio 2021, INSS, C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 63 Orbene, per quanto riguarda la questione se la differenza di trattamento constatata sia tale da consentire il raggiungiment......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT