M.V. e.a. v Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou».
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:113 |
| Date | 11 February 2021 |
| Docket Number | C-760/18 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
11 febbraio 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure dirette a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Contratti successivi o primo contratto prorogato – Norma equivalente – Divieto costituzionale assoluto di trasformare contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato – Obbligo di interpretazione conforme»
Nella causa C‑760/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Monomeles Protodikeio Lasithiou (Tribunale monocratico di primo grado di Lasithi, Grecia), con decisione del 4 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2018, nel procedimento
M.V. e a.
contro
Organismos Topikis Aftodioikisis (OTA) «Dimos Agiou Nikolaou»,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da A. Kumin (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz e P.G. Xuereb, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per M.V. e a., da E. Chafnavi, dikigoros;
– per l’Organismos Topikis Aftodioikisis (OTA) «Dimos Agiou Nikolaou», da K. Zacharaki, dikigoros;
– per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, E. Tsaousi e K. Georgiadis, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, inizialmente da A. Bouchagiar e M. van Beek, successivamente da A. Bouchagiar, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 1 e della clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, M.V. e altri lavoratori e, dall’altro, il loro datore di lavoro, l’Organismos Topikis Aftodioikisis (OTA) «Dimos Agiou Nikolaou» (ente locale «Comune di Agios Nikolaos», Grecia) (in prosieguo: il «Comune di Agios Nikolaos») in merito alla qualifica dei loro rapporti di lavoro, in qualità di dipendenti del servizio di pulizia di tale Comune, a tempo indeterminato.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro:
«L’obiettivo [di quest’ultimo] è:
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
4 La clausola 3 di tale accordo quadro, intitolata «Definizioni», prevede quanto segue:
«
«1. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
(...)».
5 La clausola 5 di detto accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», così recita:
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati “successivi”;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».
6 La clausola 8 del medesimo accordo quadro, intitolata «Disposizioni di attuazione», così dispone:
«1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo.
(...)».
Diritto ellenico
Disposizioni costituzionali
7 Nel corso del 2001 sono stati aggiunti all’articolo 103 della Costituzione ellenica i paragrafi 7 e 8, così formulati:
«7. L’assunzione di dipendenti nella pubblica amministrazione e nel settore pubblico in senso lato (...) avviene tramite concorso o selezione secondo criteri predefiniti e oggettivi ed è soggetta al controllo di un’autorità indipendente, come previsto dalla legge. (...)
8. La legge definisce le condizioni e la durata dei rapporti di lavoro di diritto privato con lo Stato e il settore pubblico in senso lato, come definito in ciascun caso, al fine di coprire posti in organico diversi da quelli previsti al primo comma del paragrafo 3, oppure esigenze provvisorie, impreviste o urgenti, ai sensi del paragrafo 2, secondo comma. La legge stabilisce altresì le funzioni che possono essere esercitate dal personale menzionato al comma precedente. È vietato immettere in ruolo per via legislativa il personale di cui al primo comma o trasformare i contratti in contratti a tempo indeterminato. I divieti di cui al presente paragrafo si applicano anche alle persone impiegate nell’ambito di un contratto d’opera».
Disposizioni legislative
8 L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della legge 2112/1920, che disciplina la risoluzione obbligatoria del contratto di lavoro dei dipendenti del settore privato (FEK A’67/18.3.1920), che fissa disposizioni di tutela a favore del lavoratore per quanto riguarda la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato, così dispone:
«1. È nullo qualsiasi contratto contrario alla presente legge, a meno che non sia più favorevole al dipendente. (...)
(...)
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, nel caso in cui la durata determinata del contratto non sia giustificata dalla natura del contratto stesso, ma sia stata intenzionalmente fissata allo scopo di eludere le disposizioni della presente legge relative alla risoluzione obbligatoria del contratto di lavoro».
9 Dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l’articolo 8, paragrafo 3, della legge 2112/1920, in combinato disposto con, in particolare, gli articoli 281 e 671 del Codice civile ellenico, nonché con i principi generali della Costituzione ellenica, in particolare l’articolo 25, paragrafi 1 e 3, di quest’ultima, è stato applicato nel corso degli anni dai tribunali ellenici ai fini della corretta qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro; detti tribunali, sulla base di tale articolo 8, paragrafo 3, hanno qualificato giuridicamente come «contratti a tempo indeterminato» i contratti presentati come contratti a tempo determinato ma che, in realtà, erano diretti, attraverso il loro rinnovo, a soddisfare esigenze permanenti e durature del datore di lavoro.
10 Il giudice del rinvio sottolinea che, a seguito della revisione della Costituzione ellenica, i giudici ellenici, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 3, della legge 2112/1920, hanno cessato di trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da datori di lavoro del settore pubblico. Essi hanno ritenuto che una siffatta trasformazione fosse contraria al divieto di immettere in ruolo il personale del settore pubblico, sancito dall’articolo 103 di detta Costituzione, come riveduta, anche se il contratto a tempo determinato soddisfaceva esigenze permanenti e durature del datore di lavoro.
Disposizioni relative ai rinnovi dei contratti a tempo determinato del personale del settore della pulizia degli enti locali
11 Ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 1, del Kodikas Katastasis Dimotikon kai Koinotikon Ypallilon (Codice recante lo statuto degli agenti comunali), gli enti locali possono concludere contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato per far fronte a esigenze stagionali o ad altre esigenze periodiche od occasionali.
12 L’articolo 21 della legge 2190/1994, recante istituzione di un’autorità indipendente per la selezione del personale e la gestione amministrativa (FEK A’ 28/3.3.1994), così dispone:
«1. Le amministrazioni pubbliche e le persone giuridiche (…) possono assumere personale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per far fronte a fabbisogni di carattere stagionale o ad altre esigenze di carattere periodico o temporaneo, alle condizioni e secondo la procedura di seguito previste.
2. La durata dell’attività lavorativa del personale di cui al paragrafo 1 non può eccedere gli otto mesi nell’ambito di un periodo complessivo di dodici mesi. Quando viene assunto temporaneamente personale per far fronte, in base alle disposizioni in vigore, a esigenze urgenti, a causa di assenze del personale o di posti vacanti, la durata dell’attività lavorativa per la stessa persona non può superare i quattro mesi. La proroga di un contratto o la conclusione di un nuovo contratto nel corso dello stesso anno nonché la...
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