Föreningen Skydda Skogen contra Länsstyrelsen i Västra Götalands län y B.A.B.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2021:166
Date04 March 2021
Docket NumberC-473/19

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12, paragrafo 1Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Silvicoltura – Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette – Progetto di disboscamento definitivo – Sito ospitante specie protette»

Nelle cause riunite C‑473/19 e C‑474/19,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Tribunale distrettuale di Vänersborg, Corte a tutela del territorio e dell’ambiente, Svezia), con decisioni del 12 e 13 giugno 2019, pervenute in cancelleria il 18 giugno 2019, nei procedimenti

Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19)

Naturskyddsföreningen i Härryda,

Göteborgs Ornitologiska Förening (C‑474/19)

contro

Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

B.A.B. (C‑473/19),

U.T.B. (C‑474/19),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Kumin, T. von Danwitz e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Föreningen Skydda Skogen, da E. Götmark;

– per la Naturskyddsföreningen i Härryda, da J. Hort;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da K. Simonsson, C. Hermes e E. Ljung Rasmussen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dall’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), e dell’articolo 5 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»).

2 Le domande sono state presentate nel contesto delle controversie sorte tra la Föreningen Skydda Skogen (Associazione «Proteggere la foresta»), il Naturskyddsföreningen i Härryda (Associazione per la conservazione della natura di Härryda) nonché il Göteborgs Ornitologiska Förening (Società ornitologica di Göteborg), da un lato, e, dall’altro, il Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Prefettura della contea di Västra Götaland, Svezia), il B.A.B. e l’U.T.B., in merito a una decisione della prefettura della regione del Västra Götaland di non intervenire nei confronti di una dichiarazione di abbattimento per un’area forestale nel comune di Härryda (Svezia).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva «habitat»

3 Il terzo, quarto e sesto considerando della direttiva «habitat» così recitano:

«considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

(…)

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.»

4 Ai sensi dell’articolo 1, lettere i) e m) della direttiva medesima:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

i) “Stato di conservazione di una specie”: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2.

Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente”, quando:

– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

e

– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile

e

– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

(…)

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell’allegato IV e nell’allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall’animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all’imballaggio, al marchio, all’etichettatura o ad un altro elemento.

5 Il successivo articolo 2 prevede quanto segue:

«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

6 L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva medesima così dispone:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

7 A termini del successivo articolo 16, paragrafo 1:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

8 L’allegato IV(a) della direttiva stessa menziona, inter alia, la Rana arvalis, comunemente nota come rana campestre, come una specie animale di interesse comunitario che dev’essere rigorosamente protetta.

Direttiva «uccelli»

9 I considerando 3, 4 e 5 della direttiva «uccelli» così recitano:

«(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile».

10 L’articolo 1 di tale direttiva così dispone:

«1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina...

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