A. contra Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62019CJ0895 |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:216 |
Docket Number | C-895/19 |
Date | 18 March 2021 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
18 marzo 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto intracomunitario di beni – Detrazione dell’imposta dovuta a monte a titolo di un tale acquisto – Requisiti formali – Requisiti sostanziali – Termine per la presentazione della dichiarazione fiscale – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità»
Nella causa C‑895/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice, Polonia), con decisione del 4 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2019, nel procedimento
A.
contro
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
con l’intervento di:
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Piçarra, presidente di sezione, S. Rodin e K. Jürimäe (relatrice), giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per A., da M. Bielawski, doradca podatkowy;
– per il Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, da P. Chrupek, radca prawny;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da M. Siekierzyńska e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A. e il Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej (Direttore del Servizio nazionale delle informazioni del Tesoro, Polonia) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in ordine alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta a monte a titolo di acquisti intracomunitari.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva IVA:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(...)
b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:
i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36».
4 L’articolo 68 di detta direttiva enuncia quanto segue:
«Il fatto generatore dell’imposta si verifica al momento dell’effettuazione dell’acquisto intracomunitario di beni.
L’acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro».
5 L’articolo 69 della direttiva succitata prevede quanto segue:
«Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l’IVA diventa esigibile al momento dell’emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all’articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data».
6 Ai sensi dell’articolo 167 della medesima direttiva:
«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
7 L’articolo 168 della direttiva IVA così dispone:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
(...)
c) l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);
(...)».
8 L’articolo 178 di detta direttiva così recita:
«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:
(...)
c) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all’articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;
(...)».
9 Ai sensi dell’articolo 179 di detta direttiva:
«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178.
Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all’articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione».
10 L’articolo 180 della medesima direttiva è così formulato:
«Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179».
11 L’articolo 181 della direttiva IVA stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5 a procedere alla detrazione prevista all’articolo 168, lettera c), per i suoi acquisti intracomunitari di beni».
12 L’articolo 182 di detta direttiva enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalità di applicazione degli articoli 180 e 181».
13 Ai sensi dell’articolo 222, primo comma, della direttiva in parola:
«Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall’articolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell’articolo 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta».
14 L’articolo 273, primo comma, della stessa direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».
Diritto polacco
15 L’articolo 86 dell’ustawa o podatku od towarów i usług (legge in materia di imposta sui beni e sui servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2018, posizione 2174), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge in materia di IVA»), prevede quanto segue:
«1. Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati per effettuare operazioni soggette a tassazione, il soggetto passivo ha diritto a detrare dall’importo dell’imposta dovuta l’importo dell’imposta assolta a monte (…).
(...)
10. Il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta dovuta l’importo dell’imposta a monte sorge nel periodo in cui è sorto l’obbligo fiscale relativo ai beni e ai servizi acquistati o importati dal soggetto passivo.
10b. Il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta dovuta l’importo dell’imposta a monte, nelle ipotesi di cui:
(...)
2) al paragrafo 2, punto 4, lettera c), sorge, ai sensi del paragrafo 10, a condizione che il soggetto passivo:
a) riceva una fattura che attesti la cessione dei beni che costituisce per lui un acquisto intracomunitario di beni, entro tre mesi dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo fiscale relativo ai beni acquistati;
b) riporti l’importo dell’imposta dovuta a titolo dell’acquisto intracomunitario di beni nella dichiarazione fiscale in cui è tenuto a liquidare tale imposta, non oltre il termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo fiscale relativo ai beni acquistati.
(...)
10i. Qualora il soggetto passivo riporti l’importo dell’imposta dovuta nella dichiarazione fiscale in cui è tenuto a liquidare tale imposta, oltre la scadenza del termine previsto dal paragrafo 10b, punti 2, lettera b), e 3, questi può aumentare, per l’importo corrispondente, l’importo dell’imposta a monte nella liquidazione effettuata per il periodo...
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