Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 30 March 2023. Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Measures relating to the law on succession – Regulation (EU) No 650/2012 – Article 13 – Declaration concerning the waiver of a succession made by an heir before the court of the Member State of his or her habitual residence – Subsequent registration of that declaration, at the request of another heir, in the register of another Member State.#Case C-651/21.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:277
Date30 March 2023
Docket NumberC-651/21
Celex Number62021CJ0651
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

30 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale – Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro»

Nella causa C‑651/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 25 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento avviato da

M. Ya. M.

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), facente funzione di presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Commissione europea, da W. Wils e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da М. Ya. M., nella sua qualità di erede, in merito a una domanda di iscrizione, nel registro di un altro Stato membro, di una dichiarazione di rinuncia a un’eredità resa da un altro erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 7, 23, 32 e 67 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue:

«(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(...)

(23) In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione [europea] e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. (...)

(...)

(32) Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata[,] nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(...)

(67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità [dovrebbe poter] dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. (...)».

4 Il capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», comprende, in particolare, gli articoli 4 e 13 di quest’ultimo.

5 L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6 L’articolo 13 dello stesso regolamento, rubricato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima», dispone quanto segue:

«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

7 Il capo III del regolamento n. 650/2012, rubricato «Legge applicabile», comprende, in particolare, gli articoli 21 e 22 di quest’ultimo.

8 L’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Criterio generale», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

9 L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Scelta di legge», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».

Diritto bulgaro

10 Lo zakon za nasledstvo (legge sulle successioni, DV n. 22, del 29 gennaio 1949), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulle successioni»), all’articolo 48 prevede che l’eredità si acquisisce per accettazione e che questa diventa efficace a decorrere dall’apertura della successione.

11 Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, di tale legge, l’accettazione può essere effettuata mediante dichiarazione scritta resa al Rayonen sad (Tribunale distrettuale, Bulgaria) nel cui distretto si è aperta la successione. In tal caso, l’accettazione è iscritta in un registro ad hoc.

12 Conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di detta legge, su istanza di qualsiasi interessato, il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) fissa per il chiamato all’eredità, previa convocazione di quest’ultimo, un termine per la dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia ad essa. Lo stesso articolo 51, paragrafo 2, stabilisce che l’erede, se non risponde entro il termine impartito, perde il diritto di accettare l’eredità. Ai sensi del suddetto articolo 51, paragrafo 3, la dichiarazione dell’erede è iscritta nel registro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della stessa legge.

13 A norma dell’articolo 52 della legge sulle successioni, la rinuncia all’eredità è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 49, paragrafo 1, di tale legge ed è iscritta nel registro secondo le medesime modalità.

14 L’articolo 26, paragrafo 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile, DV n. 59, del 20 luglio 2007), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), prevede che le parti del procedimento civile siano le persone a nome delle quali e contro le quali si svolge la causa. Lo stesso articolo 26, paragrafo 2, stabilisce che, tranne nei casi previsti dalla legge, nessuno può far valere a proprio...

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