Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020.#Tesco-Global Áruházak Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul volume d’affari nel settore del commercio al dettaglio in negozio – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri che sulle imprese nazionali – Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato.#Causa C-323/18.

JurisdictionEuropean Union
Date03 March 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 marzo 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul volume d’affari nel settore del commercio al dettaglio in negozio – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri che sulle imprese nazionali – Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato»

Nella causa C‑323/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), con decisione del 19 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2018, nel procedimento

Tesco-Global Áruházak Zrt.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot (relatore) ed E. Regan, presidenti di sezione, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: J. Kokott,

cancelliere: R. Șereș, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Tesco-Global Áruházak Zrt., da Sz. Vámosi-Nagy, ügyvéd;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós e D.R. Gesztelyi, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da W. Roels, V. Bottka, P.‑J. Loewenthal, R. Lyal e A. Armenia, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, 26, 49, da 54 a 56, 63, 65, 107, 108 e 110 TFUE, nonché dei principi di effettività, di primato del diritto dell’Unione e di equivalenza processuale.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Tesco-Global Áruházak Zrt. (in prosieguo: la «Tesco») e il Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direzione dei ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria, in prosieguo: la «direzione dei ricorsi») in merito al pagamento di un’imposta sul volume d’affari nel settore del commercio al dettaglio in negozio (in prosieguo: l’«imposta straordinaria»).

Contesto normativo ungherese

3 Il preambolo dell’egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (legge XCIV del 2010 relativa all’imposta straordinaria su determinati settori; in prosieguo: la «legge relativa all’imposta straordinaria su determinati settori») così recita:

«Nell’ambito del riequilibrio del bilancio, il Parlamento adotta la seguente legge, relativa all’istituzione di un’imposta straordinaria a carico dei contribuenti la cui capacità di contribuire agli oneri pubblici è superiore agli obblighi tributari generali».

4 L’articolo 1 della legge relativa all’imposta straordinaria su determinati settori dispone quanto segue:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

1. attività di commercio al dettaglio in negozio: conformemente al sistema di classificazione uniforme delle attività economiche, vigente al 1° gennaio 2009, le attività classificate nel settore n. 45.1, escluso il commercio all’ingrosso di veicoli e rimorchi, nei settori nn. 45.32 e 45.40, ad esclusione della riparazione e del commercio all’ingrosso di motocicli, nonché nei settori dal n. 47.1 al n. 47.9.

(...)

5. fatturato netto: nel caso di un contribuente soggetto alla normativa contabile, il fatturato netto proveniente dalle vendite ai sensi della normativa contabile; nel caso di un contribuente soggetto ad imposta semplificata sui redditi d’impresa e non rientrante nella sfera di applicazione della normativa contabile, il fatturato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge relativa al regime impositivo; nel caso di un contribuente soggetto all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i singoli ricavi al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge relativa alle imposte sui redditi».

5 Ai sensi dell’articolo 2 della legge relativa all’imposta straordinaria su determinati settori:

«Sono soggetti all’imposta:

a) il commercio al dettaglio in negozio,

(...)».

6 L’articolo 3 della medesima legge definisce i soggetti passivi nei seguenti termini:

«(1) Soggetti passivi sono le persone giuridiche, le altre organizzazioni ai sensi del codice generale delle imposte e i lavoratori autonomi che esercitano un’attività soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 2.

(2) Sono parimenti soggetti all’imposta le organizzazioni e i singoli non residenti, per le attività soggette ad imposta di cui all’articolo 2, laddove svolgano tali attività sul mercato interno tramite filiali».

7 L’articolo 4, paragrafo 1, di tale legge enuncia quanto segue:

«La base imponibile è costituita dal fatturato netto del soggetto passivo risultante da un’attività ai sensi dell’articolo 2 (…)».

8 L’articolo 5 della medesima legge prevede quanto segue:

«L’aliquota applicabile:

«a) alle attività di cui all’articolo 2, lettera a), è pari allo 0% per lo scaglione di base imponibile sino a 500 milioni di [fiorini ungheresi (HUF)], allo 0,1% per lo scaglione superiore a 500 milioni di HUF ma inferiore a 30 miliardi di HUF, allo 0,4% per lo scaglione superiore a 30 miliardi di HUF ma inferiore a 100 miliardi di HUF, e al 2,5% per lo scaglione superiore a 100 miliardi di HUF,

(...)».

9 L’articolo 124/B dell’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge XCII del 2003 sul sistema tributario) così dispone:

«L’amministrazione finanziaria decide in ordine all’auto-rettifica del contribuente entro un termine di quindici giorni decorrenti dalla presentazione della stessa, senza effettuare alcun accertamento, qualora il contribuente abbia presentato tale auto-rettifica deducendo esclusivamente l’incostituzionalità della norma giuridica assunta a fondamento della tassazione ovvero la sua illegittimità per contrasto con un atto giuridico vincolante dell’Unione europea o il contrasto di un atto di autogestione amministrativa con altra norma giuridica, sempreché la decisione dell’Alkotmánybíróság [(Corte costituzionale, Ungheria)], della Kúria [(Corte suprema, Ungheria)] o della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito a tale questione non sia ancora stata pubblicata al momento in cui è stata presentata l’auto-rettifica, o qualora questa non sia conforme a quanto disposto nella decisione pubblicata. La decisione adottata con riferimento all’auto-rettifica può essere impugnata in sede amministrativa o di riesame giurisdizionale di un provvedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni generali della presente legge».

10 L’articolo 128, paragrafo 2, di detta legge prevede quanto segue:

«Non potrà procedersi a liquidazione d’imposta complementare laddove per le imposte o gli aiuti di bilancio sia esclusa la correzione mediante dichiarazione rettificativa».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 La Tesco è una società commerciale di diritto ungherese specializzata nel commercio al dettaglio e all’ingrosso in negozio. Essa fa parte di un gruppo avente sede nel Regno Unito e rappresenta la catena di commercio al dettaglio che ha realizzato il fatturato più elevato sul mercato ungherese nel periodo compreso tra il 1º marzo 2010 e il 28 febbraio 2013.

12 La Tesco è stata oggetto di un accertamento fiscale effettuato dal Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, direzione delle imposte per i grandi contribuenti, Ungheria; in prosieguo: l’«autorità tributaria di primo grado») e riguardante la globalità delle imposte versate e degli aiuti pubblici percepiti nel corso del periodo citato.

13 A seguito dell’accertamento stesso, l’autorità tributaria di primo grado ha applicato alla Tesco una rettifica riguardante, segnatamente, l’imposta straordinaria per un importo di HUF 1 396 684 000 (circa EUR 4 198 852), e ha riscontrato un’eccedenza, in favore di quest’ultima, pari a HUF 17 900 000 (circa EUR 53 811) a titolo di questa stessa imposta. In totale, HUF 4 634 131 000 (circa EUR 13 931 233) sono stati considerati come imposte non versate, che hanno dato luogo a una sanzione tributaria pari a HUF 873 760 000 (circa EUR 2 626 260) e ad una penalità di mora pari a HUF 956 812 000 (circa EUR 2 875 889).

14 Investita di un ricorso amministrativo avverso la decisione dell’autorità tributaria di primo grado, la direzione dei ricorsi ha confermato tale decisione per quanto riguarda l’imposta straordinaria. Per contro, detta decisione è stata riformata con riferimento all’eccedenza d’imposta constatata in favore della Tesco, che è stata fissata in HUF 249 254 000 (circa EUR 749 144), e alla rettifica a suo carico, fissata in HUF 3 058 090 000 (circa EUR 9 191 226), di cui HUF 3 013 077 000 (circa EUR 9 070 000) considerati come imposte non versate. Oltre a tale debito tributario, la direzione dei ricorsi ha ingiunto alla Tesco di corrispondere HUF 1 396 684 000 (circa EUR 4 198 378) a titolo di imposta straordinaria e di versare una sanzione tributaria pari a HUF 468 497 000 (circa EUR 1 408 284), nonché una penalità di mora pari a HUF 644 890 000 (circa EUR 1 938 416).

15 La Tesco ha impugnato la decisione della direzione dei ricorsi dinanzi al Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria). A suo avviso, l’obbligo di versamento dell’imposta straordinaria che le è stato imposto è infondato e adduce che la normativa attinente...

To continue reading

Request your trial
17 practice notes
  • AllianzGI-Fonds AEVN contra Autoridade Tributária e Aduaneira.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2022
    ...di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C 323/18, EU:C:2020:140, punto 22 e giurisprudenza ivi 24 D’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta p......
  • Tesco-Global Áruházak Zrt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 March 2020
    ...to all taxable persons — Neutrality of the amount of turnover as a criterion of differentiation — Ability to pay of taxable persons) In Case C‑323/18, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Administrative and Labour Cour......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 15 October 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 October 2020
    ...final. 4 Cette procédure est pendante devant la Cour sous le numéro d’affaire C‑562/19 P. 5 Arrêts du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak (C‑323/18, EU:C:2020:140 ), et du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország ( C‑75/18 , 6 Arrêt du 27 juin 2019, Hongrie/Commission (T‑20/17, EU:T:2019:448). ......
  • UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH v Agenzia delle Entrate.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2021
    ...2018, Fidelity Funds e a., C‑480/16, EU:C:2018:480, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 51 e giurisprudenza ivi 29 Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i provvedimenti nazionali c......
  • Request a trial to view additional results
17 cases
  • AllianzGI-Fonds AEVN contra Autoridade Tributária e Aduaneira.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2022
    ...di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C 323/18, EU:C:2020:140, punto 22 e giurisprudenza ivi 24 D’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta p......
  • Tesco-Global Áruházak Zrt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 March 2020
    ...to all taxable persons — Neutrality of the amount of turnover as a criterion of differentiation — Ability to pay of taxable persons) In Case C‑323/18, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Administrative and Labour Cour......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 15 October 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 October 2020
    ...final. 4 Cette procédure est pendante devant la Cour sous le numéro d’affaire C‑562/19 P. 5 Arrêts du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak (C‑323/18, EU:C:2020:140 ), et du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország ( C‑75/18 , 6 Arrêt du 27 juin 2019, Hongrie/Commission (T‑20/17, EU:T:2019:448). ......
  • UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH v Agenzia delle Entrate.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2021
    ...2018, Fidelity Funds e a., C‑480/16, EU:C:2018:480, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 51 e giurisprudenza ivi 29 Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i provvedimenti nazionali c......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT