Hauptzollamt B v XY.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62020CJ0087 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:382 |
| Date | 12 May 2021 |
| Docket Number | C-87/20 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
12 maggio 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 – Caviale delle specie di storione – Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici – Licenza di importazione – Deroga – Quantitativo massimo di 125 grammi per persona – Superamento – Intenzione di donare a terzi»
Nella causa C‑87/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 15 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 2020, nel procedimento
Hauptzollamt B
contro
XY,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Seconda Sezione, e T. von Danwitz, giudice,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per lo Hauptzollamt B, da A. Wollschläger, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, da J. Möller e S. Eisenberg, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Hermes e R. Tricot, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014 (GU 2014, L 361, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 338/97»), e dell’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 (GU 2006, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/870 della Commissione, del 5 giugno 2015 (GU 2015, L 142, pag. 3) (in prosieguo: il «regolamento n. 865/2006»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone lo Hauptzollamt B (Ufficio doganale principale B, Germania) a XY, in merito alla confisca di sei vasetti di caviale delle specie di storione del peso di 50 grammi (g) ciascuno a causa della mancata presentazione, da parte dell’interessata, di una licenza di importazione al momento del suo ingresso nel territorio doganale dell’Unione europea.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 (Raccolta dei trattati delle Nazioni unite, vol. 993, n. I‑14537; in prosieguo: la «CITES»), ha lo scopo di garantire che il commercio internazionale delle specie elencate nei suoi allegati, nonché delle parti o dei prodotti da esse derivanti, non pregiudichi la conservazione della biodiversità e si fondi su un utilizzo durevole delle specie selvatiche.
4 Tale Convenzione, della quale l’Unione è divenuta parte l’8 luglio 2015, è stata attuata in seno all’Unione dal 1° gennaio 1984 in forza del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU 1982, L 384, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 338/97, il cui articolo 1, secondo comma, prevede che esso si applichi nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.
5 Ai sensi della risoluzione della Conferenza delle Parti 13.7 (Rev. CoP17) relativa al controllo del commercio di effetti personali e oggetti domestici:
«(...)
La Conferenza delle Parti della [CITES]
1. Decide che l’espressione “effetti personali e oggetti domestici”, di cui all’articolo VII, paragrafo 3, si applica agli esemplari:
a) di proprietà o posseduti a titolo personale per scopi non commerciali;
b) acquisiti legalmente; e che
c) al momento dell’importazione, dell’esportazione o della riesportazione:
i) sono indossati, trasportati o inclusi nel bagaglio personale; oppure
ii) rientrano in un trasloco.
(...)
3. Concorda che le Parti:
(...)
b) non richiedano licenze di esportazione o di importazione o certificati di riesportazione per gli effetti personali e oggetti domestici che siano esemplari morti, parti o prodotti derivati, appartenenti a specie iscritte nell’allegato II, fatta eccezione per:
(...)
iv) i seguenti esemplari, qualora la quantità ecceda i limiti fissati:
– caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) – fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona, in contenitori etichettati conformemente alla risoluzione Conf. 12.7 (Rev. CoP17);
(...)».
6 L’allegato 1 di tale risoluzione, intitolato «Linee guida per l’interpretazione di effetti personali e oggetti domestici», prevede quanto segue:
«(...)
Definizione di effetti personali e oggetti domestici
8. Gli esemplari devono essere di proprietà o posseduti a titolo personale per scopi non commerciali, il che ne esclude l’utilizzo a scopo di lucro o per la vendita, l’esposizione a fini commerciali, la detenzione, il trasporto e l’offerta a fini di vendita.
(...)».
Diritto dell’Unione
7 Il considerando 12 del regolamento n. 338/97 così recita:
«considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all’atto dell’introduzione [nell’Unione] degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [(GU 1992, L 302, pag. 1)], ovvero all’atto dell’esportazione o della riesportazione [dall’Unione]; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura».
8 L’articolo 1 del regolamento n. 338/97 enuncia quanto segue:
«L’obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.
Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definit[a] all’articolo 2».
9 L’articolo 2 di tale regolamento dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(...)
j) “oggetti personali o domestici”, esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
(...)
t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall’imballaggio, dal marchio, dall’etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all’allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
(...)».
10 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento:
«L’introduzione [nell’Unione] di esemplari di specie elencate nell’allegato B del presente regolamento è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie e all[a] previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero d’introduzione, di una licenza d’importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione».
11 L’articolo 7 del medesimo regolamento, al paragrafo 3, intitolato «Oggetti personali e domestici», prevede quanto segue:
«Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti [nell’Unione], ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. (...)».
12 L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 338/97 precisa che i provvedimenti adeguati che...
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