SIA „ Zinātnes parks” v Finanšu ministrija.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2022:59 |
| Docket Number | C-347/20 |
| Date | 27 January 2022 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
27 gennaio 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Programma di cofinanziamento – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Ambito di applicazione – Limiti – Nozioni di “capitale sociale sottoscritto” e di “impresa in difficoltà” – Esclusione di imprese in difficoltà dal sostegno del FESR – Modalità con cui un aumento del capitale sociale sottoscritto diventa effettivo – Data di presentazione delle prove di tale aumento – Principi di non discriminazione e di trasparenza»
Nella causa C‑347/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 15 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2020, nel procedimento
SIA «Zinātnes parks»
contro
Finanšu ministrija,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, presidente della Quarta Sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: C. Di Bella, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2021,
considerate le osservazioni presentate:
– per la SIA «Zinātnes parks», da I. Duka, advokāte;
– per il governo lettone, inizialmente da K. Pommere e V. Soņeca, successivamente da K. Pommere e J. Davidoviča, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, da M. Browne, J. Quaney, M. Lane e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;
– per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, J. Hradil e L. Ozola, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), nonché dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SIA «Zinātnes parks» e il Finanšu ministrija (Ministero delle Finanze, Lettonia) in merito alla decisione di quest’ultimo, del 4 novembre 2019, recante rigetto della proposta di progetto della «Zinātnes parks» SIA nell’ambito di un programma di cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (in prosieguo: la «decisione di rigetto»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il considerando 1 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU 2013, L 347, pag. 289), enuncia quanto segue:
«L’articolo 176 [TFUE] prevede che il [FESR] sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione. (…)».
4 L’articolo 3 dello stesso regolamento, intitolato «Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR», al paragrafo 3 dispone quanto segue:
«Il FESR non sostiene:
(...)
d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato;
(...)».
5 Il regolamento n. 1303/2013 stabilisce le norme comuni e le disposizioni generali applicabili al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, globalmente denominati fondi strutturali e di investimento europei (in prosieguo: i «fondi SIE»).
6 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento, in linea di principio, la parte del bilancio dell’Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell’ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione.
7 L’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento è così formulato:
«1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all’accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un’autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici».
8 L’articolo 123 dello stesso regolamento richiede che ogni Stato membro designi, per ciascun programma operativo, un’autorità di gestione, un’autorità di certificazione e un’autorità di audit.
9 L’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013 definisce le funzioni dell’autorità di gestione. Ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, tale autorità è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
10 Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l’articolo 125, paragrafo 3, del medesimo regolamento enuncia che detta autorità:
«a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
ii) siano non discriminatori e trasparenti;
iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
(...)
d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell’approvazione dell’operazione;
(...)».
11 Il considerando 14 del regolamento n. 651/2014 enuncia quanto segue:
«Al fine di evitarne l’elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 [(GU 2004, C 244, pag. 2)], prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 [(GU 2012, C 296, pag. 3)] o da orientamenti successivi. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento».
12 L’articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», dispone quanto segue:
«Il presente regolamento non si applica:
(...)
c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali».
13 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
18) “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (…), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19)] e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
(...)
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
(...)».
14 Ai sensi dei considerando 7 e 8 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46):
«(7) Il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità di queste ultime riveste un’importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.
(8) La pubblicità dovrebbe consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società [e] certe indicazioni che la concernono, in...
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