SIA „Rodl & Partner” v Valsts ieņēmumu dienests.
Jurisdiction | European Union |
Date | 17 November 2022 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 novembre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Allegato III, punto 3, lettera b) – Approccio basato sul rischio – Valutazione dei rischi effettuata dai soggetti obbligati – Individuazione dei rischi da parte degli Stati membri e dei soggetti obbligati – Misure di adeguata verifica della clientela – Misure rafforzate di adeguata verifica – Paesi terzi ad alto rischio di corruzione – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) – Requisiti di prova e documentazione incombenti ai soggetti obbligati – Articolo 14, paragrafo 5 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni»
Nella causa C‑562/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 12 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2020, nel procedimento
SIA «Rodl & Partner»
contro
Valsts ieņēmumu dienests,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, P.G. Xuereb, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– per la SIA «Rodl & Partner», da J.-C. Pastille, Rechtsanwalt, e L. Rasnačs, advokāts;
– per il governo lettone, da I. Hūna, K. Pommere e V. Soņeca, in qualità di agenti;
– per il Parlamento europeo, da J. Etienne, O. Hrstková Šolcová, M. Menegatti e L. Ruppeka-Rupeika, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da D. Ancāne, M. Chavrier, I. Gurov e K. Pleśniak, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Havas, A. Sauka e T. Scharf, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), dell’articolo 14, paragrafo 5, dell’articolo 18, dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, e dell’allegato III, punto 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), nonché sulla validità dell’articolo 14, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SIA «Rodl & Partner» e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia) (in prosieguo: il «VID»), in merito a una sanzione finanziaria inflitta alla Rodl & Partner per violazioni delle disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 1, 22, 30, 43 e 66 della direttiva 2015/849 enunciano quanto segue:
«(1) I flussi di denaro illecito possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari.
(…)
(22) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano.
(...)
(30) Il rischio è per sua natura variabile e le variabili possono, singolarmente o in combinazione fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, così incidendo sulla determinazione del livello adeguato delle misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono alcune circostanze in cui è opportuno procedere con misure rafforzate di adeguata verifica e altre in cui misure semplificate di adeguata verifica sono appropriate.
(...)
(43) È essenziale che l’allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni riviste del [Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)] sia effettuato in piena conformità con il diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea]. Alcuni aspetti dell’attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, l’analisi, la conservazione e la condivisione dei dati. Tale trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nella presente direttiva e per le attività previste da essa, tra cui l’adeguata verifica della clientela, il controllo costante, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l’identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l’identificazione delle persone politicamente esposte, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari ed altri soggetti obbligati. La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti. In particolare, occorre vietare categoricamente l’ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.
(…)
(66) Conformemente all’articolo 21 della Carta [dei diritti fondamentali], che vieta qualsiasi forma di discriminazione, gli Stati membri devono assicurare che la presente direttiva sia applicata in modo non discriminatorio per quanto riguarda le valutazioni del rischio nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela».
4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati».
5 L’articolo 5 della direttiva in parola così dispone:
«Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, entro i limiti del diritto dell’Unione».
6 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2015/849:
«Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati. Esso tiene aggiornata tale valutazione del rischio».
7 L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva è così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.
2. Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi».
8 L’articolo 11 di detta direttiva così dispone:
«Gli Stati membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti:
a) quando instaurano un rapporto d’affari;
b) quando eseguono un’operazione occasionale che:
i) sia d’importo pari o superiore a 15 000 [euro], indipendentemente dal fatto che l’operazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; o
ii) rappresenti un trasferimento di fondi quale definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (2015, L 141, pag. 1),], superiore a 1 000 [euro];
(...)
e) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del...
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