Ammissibilità e limiti del sindacato giurisdizionale diffuso sulle sanzioni individuali del Consiglio di sicurezza

AuthorNicola Colacino
Pages565-592
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 565-592
Nicola Colacino*
Ammissibilità e limiti
del sindacato giurisdizionale
diuso sulle sanzioni individuali
del Consiglio di sicurezza
S: 1. Il regime delle sanzioni individuali del Consiglio di sicurezza: cenni generali. – 2.
Le procedure di listing e delisting e i problemi di compatibilità con gli standard internazio-
nali di tutela dei diritti dell’uomo. – 3. Argomentazioni a sostegno dell’ammissibilità di un
sindacato giurisdizionale diffuso sulle sanzioni individuali del Consiglio di sicurezza. – 4.
Analisi della prassi giurisprudenziale: la “saga” Kadi e altre pronunce rilevanti. – 5.
Considerazioni di sintesi: la legittimità delle sanzioni individuali antiterrorismo tra rule of
law internazionale e difesa dell’ordine pubblico europeo.
1. A partire dall’ultima decade del XX secolo, il fenomeno del terrorismo
internazionale si è riproposto sulla scena mondiale con una serie di sanguinosi
attentati, culminata negli attacchi dell’11 settembre 2001 e nelle stragi di Madrid,
Londra, Mumbai1.
Tale “salto di qualità” nell’azione terroristica, reso possibile grazie all’ac-
cesso a cospicue risorse finanziarie e alla complicità di alcuni regimi politici, ha
costretto gli Stati ad approntare misure finalizzate a reprimerne la diffusione in
un contesto non più geograficamente individuato, bensì globalizzato.
Tra le varie iniziative adottate sul piano internazionale, quella più rilevante
– e discussa – è senz’altro la prassi delle c.d. “sanzioni mirate” (“targeted” o
smart sanctions”) contro individui e gruppi sospettati di attività terroristiche,
inaugurata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a partire dalla nota
risoluzione 1267 del 15 ottobre 19992 (d’ora in poi risoluzione 1267). Ciò non
solo per l’importanza dell’organo emanante, ma soprattutto per gli effetti pro-
* Ricercatore di Diritto internazionale nell’Università “Niccolò Cusano” di Roma.
1 Com’è noto, sono riconducibili al terrorismo di matrice fondamentalista (e specicamente
imputabili all’organizzazione terroristica Al-Qaida) già gli attentati compiuti ad Aden il 29 dicem-
bre 1992 e al World Trade Center il 26 febbraio 1993, ai quali hanno fatto seguito quelli alle am-
basciate statunitensi di Nairobi e Dar es Salaam del 7 agosto 1998 e l’attacco al cacciatorpedinie-
re USS Cole nell’ottobre del 2000.
2 S/RES/1267 (1999) del 15 ottobre 1999.
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dotti da tali misure, sia nella sfera giuridica dei privati destinatari, sia negli
ordinamenti giuridici degli Stati membri tenuti a recepirle.
Va detto subito che il regime introdotto dalla risoluzione 1267 (poi ampliato
e perfezionato da risoluzioni successive), essendo diretto a colpire soggetti pri-
vati, e non anche gli Stati membri delle Nazioni Unite, ha innovato lo schema
sanzionatorio abituale del Consiglio di sicurezza3.
In linea di principio, la Carta delle N.U. non autorizza né esclude espressa-
mente una simile eventualità, ma è appena il caso di osservare che, nel corso dei
lavori della Conferenza di San Francisco, essa non era mai stata concretamente
presa in esame. Il sistema di sicurezza collettiva istituito dalla Carta, infatti, deve
intendersi necessariamente rivolto solo agli Stati, in particolare nei casi in cui il
Consiglio di sicurezza sia chiamato a esercitare la propria potestà decisoria ai
sensi del Capitolo VII.
Nella prassi, fino alla risoluzione 1267, le uniche sanzioni individuali com-
minate dal Consiglio di sicurezza avevano colpito esponenti di regimi politici in
considerazione delle rispettive qualifiche e funzioni, rilevanti sul piano pubbli-
cistico4. I destinatari delle misure stabilite dalla risoluzione 1267 (e ss.), invece,
non sono titolari di alcun ufficio pubblico, né è propriamente configurabile una
relazione organica o funzionale con il governo dei rispettivi Stati di apparte-
nenza. Si può affermare, pertanto, che costoro siano stati colpiti da un regime di
sanzioni internazionali in quanto semplici privati, a prescindere, cioè, dal rilievo
pubblicistico delle rispettive qualifiche o attività.
In sostanza, il presupposto su cui poggia il regime sanzionatorio in com-
mento è costituito dal fatto che i destinatari delle misure, in quanto ideatori,
autori, complici o semplici sostenitori di azioni terroristiche, rappresentano una
minaccia per l’intera comunità internazionale e per il mantenimento dell’ordine
pacifico delle relazioni giuridiche internazionali. Sono, in altre parole, “nemici
pubblici” internazionali e, proprio per tale ragione, possono essere assoggettati
a un regime repressivo idoneo a incidere sul godimento di alcuni loro diritti.
Si è già detto, tra l’altro, che la possibilità di adottare sanzioni nei confronti
di soggetti privati, pur non essendo contemplata dalla Carta, non è da questa
3 Per comprendere l’importanza della prassi in commento, occorre considerare che per la pri-
ma volta si è ammessa la possibilità di includere i non-State actors tra i soggetti destinatari di
misure a carattere afittivo (recanti, cioè, limitazioni all’esercizio dei loro diritti), adottate sulla
base di una decisione autoritativa di un organo internazionale privo di potestà giurisdizionale. Cfr.
F. S, Il rispetto delle garanzie processuali nell’attuazione delle misure del Consiglio di
Sicurezza contro il terrorismo internazionale, in Rivista di diritto internazionale privato e proces-
suale, 2010, pp. 5-34, in particolare pp. 11-12.
4 Si pensi alle sanzioni adottate nei confronti del governo illegittimo di minoranza bianca della
Rhodesia del Sud, contenute nelle risoluzioni S/RES/216 (1965) e S/RES/217 (1965), rispettiva-
mente del 12 e del 20 novembre 1965, e nella successiva risoluzione S/RES/232 (1966) del 16 di-
cembre 1966, ovvero alle misure restrittive indirizzate agli esponenti del governo della Liberia per
il loro sostegno all’attività del Revolutionary United Front (RUF) nell’ambito del conitto in Sierra
Leone (S/RES/1343 (2001) del 7 marzo 2001), o ancora alle sanzioni adottate nei confronti degli
oppositori al processo di pace in Costa d’Avorio (S/RES/1572 (2004) del 15 novembre 2004).

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