Istruirsi nello spazio europeo: sintesi imperfetta tra la libertà di circolazione e di soggiorno e uno strumento per lo sviluppo economico dell'Unione
Author | Sheila Gargiulo |
Pages | 749-769 |
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SHEILA GARGIULO
ISTRUIRSI NELLO SPAZIO EUROPEO:
SINTESI IMPERFETTA TRA LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE
E DI SOGGIORNO E UNO STRUMENTO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’UNIONE
Il 12 maggio 2009, il Consiglio dell’Unione europea rassegnava le
proprie Conclusioni (2009/C 119/02) in merito al quadro strategico per la
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione («ET
2020»): “nel periodo fino a l 2020, l’obiettivo principale della cooper a-
zione europea dovrebbe essere quello di sostenere l’ulter iore sviluppo dei
sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri che sono volti a ga-
rantir e:
a) la realizzazione personale, sociale e professionale di tutti i cittadini;
b) una pr osperità economica sostenibile e l’occupabilità, promuovendo
nel contempo i valori democratici, la coesione sociale, la cittadina n-
za attiva e il dialogo interculturale”.
Il rapporto tra i due obiettivi appena citati, il primo di carattere socia-
le ed il secondo di natura economica, non è meglio chiarito. Sembrerebbe, a
prima lettura, che entrambi gli obiettivi siano posti su un piano di parità, qua-
si debbano essere idealmente raggiunti all’unisono, e sviluppati di pari passo
per i prossimi dieci anni. Se volessimo trovare un’alternativa interpretazione
alle Conclusioni del Consiglio, sopra riportate, potremmo anche supporre
una prevalenza, per il solo fatto di essere al primo posto, dell’obiettivo socia-
le di realizzazione personale dei cittadini europei rispetto all’obiettivo di
prosperità economica ed occupazionale, tradizionalmente perseguito dalla
politica dell’Unione.
In realtà gli anzidetti obiettivi sono perfettamente bilanciati solo nel-
le intenzioni politiche dell’Unione, riflettendosi in significativi program-
mi di mobilità degli studenti e degli insegnanti. Il legislatore comunitario,
invece, non riesce ancora a sviluppare l’ingerenza dell’Unione in un am-
bito – quello sociale – prima del tutto escluso dalla competenza dei Trat-
tati (A), laddove la Corte di Giustizia tenta di tradurre l’ingresso di una
tutela non più del market Citizen, ma del nuovo status di “cittadino euro-
peo” (B). Politica, norme e giurisprudenza creano quindi una sintesi im-
perfetta tra la libertà di circolazione e di soggiorno degli studenti europei
e l’ultimo strumento per lo sviluppo economico dell’Unione1.
1 Con riferimento all’importanza dell’investimento nel capitale umano per favorire
le opportunità di favorevole collocazione dell’individuo sul mercato del lavoro (cd. em-
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a) La mobilità dell’istruzione nel diritto comunitario.
Il Trattato di Roma concepì notoriamente la circolazione delle perso-
ne come una delle quattro libertà economiche direttamente discendenti
dalla cittadinanza europea, volte alla realizzazione di un mercato comune.
La creazione di uno “spazio senza frontiere” tra gli Stati membri avrebbe
consentito che circolassero, senza ostacoli, le merci e le persone, i servizi
ed i capitali.
La libera circolazione delle persone non si è mai identificata, tuttavi-
a, né come un diritto di ciascuna “persona”, condizionato alla semplice
“cittadinanza europea”, né come un diritto pienamente uguale per tutti i
suoi titolari.
In primo luogo, infatti, con il termine “persona” il Trattato indivi-
duava solo i soggetti “economicamente attivi” che migrano da un Paese
all’altro per svolgere un’attività produttrice di reddito, tanto da lavoro di-
pendente che da lavoro autonomo. La visione di partenza della libertà di
circolazione delle persone era orientata a “liberare”, più che i cittadini, il
“capitale umano”, e cioè uno fra i fattori principali che determinano la
produttività di un sistema, costituendone il vero motore della crescita e-
conomica2. La funzionalizzazione economica della libertà di circolazione
dei lavoratori comunitari avrebbe naturalmente comportato anche
l’attribuzione di diritti del lavoro e sociali garantiti dalla Stato membro o-
spitante, per non creare situazioni di discriminazione rispetto ai lavoratori
“nazionali”. Lo conferma il contenuto della norma sulla libertà di circola-
zione dei lavoratori, l’art. 39 TCE, in armonia con il generale divieto di
“ogni discriminazione basata sulla nazionalità”, previsto all’art. 12 TCE.
Secondo l’art. 40 TCE, alla normativa derivata spettava l’adozione
delle misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori;
per un verso, il Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ot-
tobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della
Comunità, ed un gruppo di direttive3, per l’altro, costituivano le fonti
ployability), si veda ad esempio l’articolo di LEI DELSEN, Istruzione e formazione: da beni
di consumo a capitali di investimento, in Dir. delle relazioni industriali, 1/2007, p. 21 e ss.
2 Solo a partire dal 2000 in poi l’investimento nell ’istruzione, oltre che direttamente
nel lavoro, del “capitale umano” apparirà centrale anche per lo sviluppo economico
dell’Unione.
3 Trattasi delle direttive 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coor-
dinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il sogg iorno degli
stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubbli-
ca, 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restri-
zioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie
all’interno della Comunità, 72/194/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1972 , che estende il
campo di applicazione della direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei prov-
vedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi
d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai lavoratori che esercitano il diritto
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