Skatteministeriet v Danish Fluid System Technologies A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:427
Date25 May 2023
Docket NumberC-368/22
Celex Number62022CJ0368
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

25 maggio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 7307 – Accessori per tubi – Sottovoce 7307 22 10 – Manicotti»

Nella causa C‑368/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca), con decisione del 9 maggio 2022, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2022, nel procedimento

Skatteministeriet

contro

Danish Fluid System Technologies A/S,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo danese, da C. Maertens, in qualità di agente, assistita da B. Søes Petersen, advokat;

– per la Commissione europea, da K. Rasmussen e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 7307 22 10 della nomenclatura combinata, figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 della Commissione, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nelle versioni risultanti, nell’ordine, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU 2009, L 287, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU 2011, L 282, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (ministero delle Imposte, Danimarca) e la Danish Fluid System Technologies A/S (in prosieguo: la «DFST») in merito alla classificazione doganale di cinque accessori per tubi.

Contesto normativo

Il SA

3 Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.

4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, di detta convenzione, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA.

5 Le note esplicative relative alla voce 7307 del SA sono formulate nei seguenti termini:

«Questa voce comprende un insieme di oggetti di ghisa, ferro o acciaio, destinati essenzialmente a collegare o congiungere due tubi o elementi tubolari fra loro o un tubo ad un altro dispositivo, o ancora a otturare certi elementi di tubazione. Ne sono esclusi, però, certi oggetti che, sebbene destinati al montaggio di tubi (per esempio le fascette o staffe che si fissano nei muri per sostenere le canne, le fascette di serraggio che servono a fissare canne flessibili su elementi rigidi come tubi, rubinetti, raccordi, ecc.), non fanno parte integrante della conduttura (voci 73.25 o 73.26).

Il raccordo o la congiunzione si effettuano:

– sia per avvitamento per gli accessori in ghisa o in acciaio filettati,

– sia per saldatura estremità con estremità o per saldatura dopo incastro o immanicatura, per i raccordi da saldare in acciaio. Nel caso della saldatura estremità con estremità le punte degli accessori e dei tubi sono tagliate di sbieco o smussati,

– sia per contatto per gli accessori spostabili in acciaio.

Tra gli accessori per tubi compresi qui si possono citare le flange piatte, o a golette forgiate, i gomiti e le curve, le riduzioni, le T, le croci e i tappi, i manicotti da saldare estremità con estremità, i raccordi a schiena d’asino, i raccordi distributori a branche multiple, i raccordi analoghi per balaustrate tubolari, i raccordi a vite (olandesi), i manicotti e le mammelle [nippli], i raccordi-unione, i sifoni, le rondelle a spalla per tubi, i giunti di accoppiamento e le fascette.

(...)».

NC

6 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura.

7 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali conformemente all’articolo 1, quale risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

8 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, del regolamento n. 2658/87:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

9 L’allegato I del regolamento n. 2658/87 contiene una parte seconda, intitolata «Tabella dei dazi», la cui sezione XV è intitolata «Metalli comuni e loro lavori». Tale sezione comprende un capitolo 73, intitolato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», la cui voce 7307 è così formulata:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio




- fusi:



(…)

(…)

(…)

(…)


altri, di acciai inossidabili:



7307 21 00

- - Flange

3,7

7307 22

- - Gomiti, curve e manicotti, filettati



7307 22 10

- - - Manicotti

esenzione

7307 22 90

- - - Gomiti e curve

3,7

7307 23

Accessori da saldare testa a testa



(...)

(...)

(...)

(...)

7307 29

- - altri:



7307 29 10

- - - filettati

3,7

7307 29 30

- - - per saldare

3,7

7307 29 90

- - - altri

3,7


- altri



(...)

(...)

(...)

(...)


10 In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione redige le note esplicative della NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quelle pubblicate il 7 maggio 2008 (GU 2008, C 112, pag. 8) e il 6 maggio 2011 (GU 2011, C 137, pag. 1), applicabili alla data delle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale, non contengono note distinte per le sottovoci 7307 22 10 e 7307 29 10 della NC.

Tariffa integrata dellUnione europea (TARIC)

11 Il quinto considerando del regolamento n. 2658/87 enuncia quanto segue:

«considerando che talune misure comunitarie specifiche non possono essere prese in considerazione nel quadro della [NC]; che è pertanto necessario creare suddivisioni comunitarie complementari da riprendere in una tariffa integrata delle Comunità europee (Taric); (...)».

12 L’articolo 2 di tale regolamento così prevede:

È istituita dalla Commissione una [TARIC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Essa si basa sulla [NC] e...

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