Sped-Pro S.A. contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:67
Date09 February 2022
Docket NumberT-791/19
Celex Number62019TJ0791
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

9 febbraio 2022 (*)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci – Decisione di rigetto di una denuncia – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 – Termine ragionevole – Interesse dell’Unione a proseguire l’esame di una denuncia – Determinazione dell’autorità nella posizione migliore per esaminare una denuncia – Criteri – Errore manifesto di valutazione – Carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto – Rischio di violazione dei diritti di un denunciante in caso di rigetto di una denuncia – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑791/19,

Sped-Pro S.A., con sede in Varsavia (Polonia), rappresentata da M. Kozak, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Szczodrowski, L. Wildpanner e P. van Nuffel, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 6099 final della Commissione, del 12 agosto 2019 (caso AT.40459 – Spedizione di merci per ferrovia in Polonia – PKP Cargo), recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente riguardante asserite infrazioni all’articolo 102 TFUE nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci in Polonia,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov (relatore), E. Buttigieg, G. Hesse e D. Petrlík, giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Sped-Pro S.A., ricorrente, è una società con sede in Varsavia (Polonia), attiva nel settore della prestazione di servizi di spedizione. Nell’ambito di tali attività, essa si è avvalsa dei servizi di trasporto ferroviario di merci forniti dalla PKP Cargo S.A., società controllata dallo Stato polacco.

2 Il 4 novembre 2016 la ricorrente ha presentato una denuncia nei confronti della PKP Cargo presso la Commissione europea (in prosieguo: la «denuncia»), ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Nella denuncia, la ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la PKP Cargo aveva abusato della propria posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci in Polonia in quanto avrebbe, in sostanza, rifiutato di concludere con essa un contratto di cooperazione pluriennale alle condizioni del mercato. Il 24 agosto 2017 la ricorrente ha presentato un’integrazione di denuncia.

3 Con lettera del 13 settembre 2017 (in prosieguo: la «lettera di orientamento»), la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di respingere la denuncia, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).

4 La ricorrente ha presentato osservazioni e informazioni supplementari il 19 ottobre, il 19 dicembre e il 21 dicembre 2017 nonché l’8 gennaio, il 29 giugno e il 4 ottobre 2018. Inoltre, si sono svolte due riunioni tra la ricorrente e la Commissione il 5 dicembre 2017 e il 26 aprile 2018.

5 Con la decisione C(2019) 6099 final, del 12 agosto 2019 (caso AT.40459 – Spedizione di merci per ferrovia in Polonia – PKP Cargo) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha respinto la denuncia, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, con la motivazione, in sostanza, che il Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia; in prosieguo: l’«autorità polacca garante della concorrenza») era in una posizione migliore per esaminarla.

Procedimento e conclusioni delle parti

6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

7 Il 30 gennaio 2020 la Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

8 La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 aprile e il 26 giugno 2020.

9 Con decisione del 25 maggio 2020, il presidente della Decima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica di Polonia a sostegno delle conclusioni della Commissione. La Repubblica di Polonia ha depositato una memoria di intervento il 30 agosto 2020 e la ricorrente ha fatto pervenire osservazioni su detta memoria il 29 settembre 2020. Tuttavia, l’8 ottobre 2020, il presidente della Decima Sezione del Tribunale ha deciso di non versare agli atti tali osservazioni, per il motivo che erano state depositate fuori termine.

10 Su proposta della Decima Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

11 A causa dell’impedimento di un membro della Decima Sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato sé stesso, il 20 luglio 2021, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di procedura, per integrare la Sezione nella presente causa. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento, egli ha altresì assunto la presidenza della Sezione in tale causa.

12 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 17 settembre 2021.

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

14 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

15 La Repubblica di Polonia sostiene le conclusioni della Commissione.

In diritto

16 La ricorrente deduce tre motivi. Il primo si suddivide in due parti, vertenti, in sostanza, rispettivamente, la prima, sulla violazione del diritto della ricorrente a che il suo caso sia trattato entro un termine ragionevole e, la seconda, su un difetto di motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo verte su una violazione del principio dello Stato di diritto in Polonia. Il terzo motivo riguarda l’interesse dell’Unione a proseguire l’esame della denuncia.

17 Occorre esaminare, anzitutto, la prima parte del primo motivo, poi il terzo motivo e, infine e congiuntamente, il secondo motivo e la seconda parte del primo motivo.

Sulla prima parte del primo motivo, vertente su una violazione del diritto della ricorrente a che il suo caso sia trattato entro un termine ragionevole

18 La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il principio del termine ragionevole in quanto ha adottato la decisione impugnata quasi tre anni dopo la presentazione della denuncia e quasi due anni dopo la notifica della lettera di orientamento alla ricorrente. Così facendo, la Commissione avrebbe violato l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

19 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

20 In primo luogo, occorre ricordare che l’osservanza di un termine ragionevole nell’espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione del quale i giudici dell’Unione assicurano il rispetto (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, C‑452/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:829, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

21 Il principio del termine ragionevole di un procedimento amministrativo è stato riaffermato dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, a norma del quale ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione (v. sentenza del 15 luglio 2015, HIT Groep/Commissione, T‑436/10, EU:T:2015:514, punto 239 e giurisprudenza ivi citata).

22 Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.

23 Pertanto, un denunciante ha il diritto di ricevere una decisione di rigetto della sua denuncia e la Commissione ha l’obbligo di statuire su quest’ultima entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, BVGD/Commissione, T‑104/07 e T‑339/08, non pubblicata, EU:T:2013:366, punto 127).

24 È vero che, nella sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (C‑466/19 P, EU:C:2021:76), la Corte ha indicato, al punto 32, che la violazione del principio del termine ragionevole poteva soltanto giustificare l’annullamento di una decisione di accertamento di infrazioni adottata in esito ad un procedimento amministrativo fondato sull’articolo 101 o 102 TFUE, qualora fosse stato dimostrato che tale violazione aveva pregiudicato...

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