St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD v QX.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62024CJ0429 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:301 |
| Docket Number | C-429/24 |
| Date | 30 April 2025 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
30 aprile 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Nozione di “consumatore” – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “contratto di servizi” – Articolo 2, punto 6 – Contratti di insegnamento relativi all’istruzione dei bambini in età di scuola dell’obbligo – Insegnamento privato – Articolo 27 – Fornitura non richiesta di servizi – Materie obbligatorie conformemente alle norme nazionali in materia di istruzione »
Nella causa C‑429/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 3 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2024, nel procedimento
St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD
contro
QX,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Condinanzi e R. Frendo (relatrice), giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD, da S.A. Logofetova;
– per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G. Koleva e I. Rubene, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 1 e 6, e dell’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD (in prosieguo: la «St. Kliment Ohridski»), istituto di insegnamento privato, e QX, persona fisica, in merito al pagamento da parte di quest’ultima di una penale contrattuale risultante dalla risoluzione unilaterale dei contratti di insegnamento da essa conclusi con tale istituto per l’istruzione dei suoi figli in età di scuola dell’obbligo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 2 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), così recita:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».
4 Il considerando 60 della direttiva 2011/83/UE così recita:
«Poiché la vendita per inerzia («inertia selling»), che consiste nella fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali [delle imprese nei confronti dei] consumatori nel mercato interno [e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») [(GU 2005, L 149, pag. 22)], ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio contrattuale che esonera il consumatore dall’obbligazione di pagare per una tale fornitura non richiesta».
5 L’articolo 2 della direttiva 2011/83, intitolato «Definizioni», dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
2) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
(...)
5) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
6) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
(...)».
6 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 5 prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. (...)
(...)
5. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».
7 L’articolo 27 di detta direttiva, intitolato «Fornitura non richiesta», così recita:
«Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso».
Diritto bulgaro
Legge sull’istruzione prescolare e scolastica
8 L’articolo 8 dello Zakon za preduchilishtnonto i uchilishtnoto obrazovanie (legge sull’istruzione prescolare e scolastica) (DV n. 79, del 13 ottobre 2015), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZPUO»), al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«L’obbligo di frequenza scolastica sussiste fino al compimento del sedicesimo anno di età e a partire dall’anno scolastico in cui il bambino compie i sette anni di età».
9 L’articolo 29, paragrafo 3, dello ZPUO dispone quanto segue:
«Gli asili nido privati e le scuole private acquisiscono la qualità di persona giuridica alle condizioni e secondo le modalità previste dal Targovski zakon (legge sul commercio) [(DV n. 48, del 18 giugno 1991)], dallo Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (legge relativa alle persone giuridiche senza scopo di lucro) [(DV n. 81, del 6 ottobre 2000)], dallo Zakon za kooperatsiite (legge sulle cooperative) [(DV n. 113, del 28 dicembre 1991)] o dalla normativa di un altro Stato membro».
10 L’articolo 301, paragrafi 1 e 2, dello ZPUO recita:
«(1) Le prestazioni effettuate a titolo oneroso da asili privati e scuole private al di fuori dell’offerta finanziata dallo Stato di cui all’articolo 10, paragrafo 3, sono disciplinate dalla rispettiva regolamentazione dell’asilo nido privato o della scuola privata.
(2) Le condizioni e le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al paragrafo 1 e l’importo dei pagamenti sono stabiliti per contratto tra l’asilo nido privato o la scuola privata e il genitore del bambino o dell’alunno».
Legge sulla tutela dei consumatori
11 Il paragrafo 13 delle disposizioni complementari allo Zakon za zashtita na potrebitelite (legge sulla tutela dei consumatori) (DV n. 99, del 9 dicembre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale, recepisce nel diritto bulgaro, in termini pressoché identici, l’articolo 2 della direttiva 2011/83.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12 QX ha concluso con la St. Kliment Ohridski due contratti di insegnamento a tempo pieno per l’istruzione dei suoi figli nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, verso il pagamento di tasse scolastiche annuali.
13 I figli di QX erano in età di scuola dell’obbligo, secondo la legislazione bulgara.
14 I due contratti contenevano una clausola in base alla quale QX poteva risolverli unilateralmente, con preavviso scritto di un mese e pagamento di una penale contrattuale. Tale clausola precisava che, se QX non avesse pagato l’ultima rata relativa al contratto di cui trattasi al momento della notifica della sua risoluzione, la penale contrattuale dovuta sarebbe stata pari all’importo di quest’ultima rata non pagata alla data della notifica di tale risoluzione.
15 Il 4 aprile 2023 tali due contratti sono stati risolti e i figli di QX hanno cominciato a frequentare un nuovo istituto di insegnamento.
16 La St. Kliment Ohridski ha...
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Opinion of Advocate General Biondi delivered on 18 September 2025.
...du 5 décembre 2013, Vapenik (C‑508/12, EU:C:2013:790, points 23 et 25) et du 30 avril 2025, St. Kliment Ohridski Primary Private School (C‑429/24, EU:C:2025:301, point 34). 10 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les......