Staatsanwaltschaft Berlin v M.N.

JurisdictionEuropean Union
Date30 April 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

30 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Acquisizione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione – Condizioni di emissione – Servizio di telecomunicazioni cifrate – EncroChat – Necessità della decisione di un giudice – Utilizzo di prove acquisite in violazione del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑670/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania), con decisione del 19 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2022, nel procedimento penale a carico di

M.N.,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe (relatrice), C. Lycourgos, T. von Danwitz, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, I. Jarukaitis, A. Kumin, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: D. Dittert, capo unità, e K. Hötzel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Staatsanwaltschaft Berlino, da R. Pützhoven e J. Raupach, in qualità di agenti;

– per M.N., da S. Conen, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche e M. Hellmann, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da L. Halajová, M. Smolek, e T. Suchá, in qualità di agenti;

– per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;

– per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, M.A. Joyce e D. O’Reilly, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;

– per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da G. Bain e R. Bénard, B. Dourthe, B. Fodda e T. Stéhelin, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

– per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman, A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo svedese, da F.-L. Göransson e H. Shev, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da H. Leupold, M. Wasmeier e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 31 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), nonché sui principi di equivalenza e di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento penale a carico di M.N. e riguarda la legittimità di tre ordini europei di indagine, emessi dalla Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Procura di generale Francoforte sul Meno, Germania) (in prosieguo: la «Procura generale di Francoforte»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2002/58/CE

3 L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), dispone quanto segue:

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. (...) Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del [TUE].»

Direttiva 2014/41

4 I considerando 2, da 5 a 8, 19 e 30 della direttiva 2014/41 sono così formulati:

«(2) A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione [europea] deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione.

(...)

(5) In seguito all’adozione delle decisioni quadro [2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU 2003, L 196, pag. 45)] e [2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU 2008, L 350, pag. 72)], è apparso evidente che il quadro esistente per l’acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.

(6) Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.

(7) Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine (OEI). L’OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo “Stato di esecuzione”) siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell’acquisizione di prove. Ciò include anche l’acquisizione di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione.

(8) L’OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove. Tuttavia, l’istituzione di una squadra investigativa comune e l’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente. Fatta salva l’applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine.

(...)

(19) La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”)], l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere rifiutata.

(...)

(30) Le possibilità di cooperare conformemente alla presente direttiva in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non dovrebbero essere limitate al contenuto delle telecomunicazioni, ma dovrebbero anche riguardare la raccolta di dati relativi al traffico e all’ubicazione associate a tali telecomunicazioni, in modo che le autorità competenti possano emettere un OEI inteso a ottenere dati meno intrusivi sulle telecomunicazioni. Un OEI volto a ottenere dati storici relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni dovrebbe rientrare nel regime generale applicabile all’esecuzione dell’OEI e può essere considerato, a seconda del diritto dello Stato di esecuzione, un atto di indagine coercitivo».

5 L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Ordine europeo d’indagine e obbligo di darvi esecuzione», enuncia:

«1. L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

2. Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva».

6 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva...

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