Statement by the European Parliament on the suspension of assistance granted under the external financing instruments 2021/C 226 I/01

Published date14 June 2021
Subject MatterDevelopment cooperation,External action by the Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, C 226I, 14 June 2021
CI2021226IT.01000101.xml
14.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea CI 226/1

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell’assistenza concessa nell’ambito degli strumenti di finanziamento esterno

(2021/C 226 I/01)

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale contiene un riferimento generico alla possibilità di sospendere gli aiuti senza specificare la base concreta di tale decisione. Una tale sospensione dovrebbe essere attuata laddove in un paese partner persista una violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o delle norme in materia di sicurezza nucleare riconosciute a livello internazionale.

Tuttavia il Parlamento europeo osserva che, a differenza di quanto previsto per altre aree geografiche di cooperazione, le disposizioni specifiche riguardanti il vicinato, in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, prevedono un accentuato sostegno alla società civile, alla prevenzione dei conflitti e al consolidamento della pace, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra le autorità locali, un sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o misure di sostegno collegate alle crisi, in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto o qualora vi sia un maggiore rischio di conflitto. Il Parlamento europeo ritiene che tale accentuato sostegno si debba fornire alle aree summenzionate qualora tale deterioramento si verifichi anche in paesi esterni all’area del vicinato e ricorda che, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 5, prevede che le azioni nell’ambito dei programmi tematici possano essere intraprese anche nel caso in cui il programma geografico sia stato sospeso.

Il Parlamento...

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