E. T. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62024CJ0213
ECLIECLI:EU:C:2025:238
Date03 April 2025
Docket NumberC-213/24
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

3 aprile 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” – Vendita di un terreno agricolo per lo sviluppo residenziale – Preparazione alla vendita da parte di un mandatario che agisce in qualità di operatore professionale – Comunione legale di beni tra coniugi proprietari »

Nella causa C‑213/24 [Grzera] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia), con decisione del 28 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 2024, nel procedimento

E.T.

contro

Dyrektor lzby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Kumin, presidente di sezione, I. Ziemele e S. Gervasoni (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per E.T., da T. Michalik, doradca podatkowy;

– per le Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, da M. Kowalewska e T. Wojciechowski;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo ceco, da L. Březinová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da Ł. Habiak e V. Uher, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra E.T., una persona fisica, e il Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (direttore dell’amministrazione tributaria di Breslavia, Polonia) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito all’assoggettamento di tale persona all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per la vendita di diversi lotti di terreno.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

4 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

Diritto polacco

Legge relativa all’imposta sui beni e sui servizi

5 L’articolo 15 dell’ustawa o podatku od towarów i usług (legge relativa all’imposta sui beni e sui servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2017, posizione 1221), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«1) Si considerano soggetti passivi le persone giuridiche, le unità organizzative prive di personalità giuridica nonché le persone fisiche, che svolgono in modo indipendente un’attività economica di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dal risultato di detta attività.

2) Si considera attività economica ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, ivi comprese le attività estrattive, agricole, nonché la libera professione. L’attività economica comprende, in particolare, le attività che comportano lo sfruttamento di beni materiali o immateriali per ricavarne introiti con carattere di stabilità».

Legge relativa al codice della famiglia e della tutela

6 L’articolo 31, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (legge relativa al codice della famiglia e della tutela), del 25 febbraio 1964 (testo unico Dz. U. del 2017, posizione 682), nella versione applicabile al procedimento principale, è formulato come segue:

«All’atto del matrimonio tra i coniugi sorge in forza di legge una comunione dei beni (comunione legale) che comprende i beni acquistati durante il matrimonio da entrambi i coniugi o da uno di essi (patrimonio comune). I beni patrimoniali che non rientrano nella comunione legale appartengono al patrimonio personale di ciascun coniuge».

7 Ai sensi dell’articolo 35 di tale legge:

«Durante il periodo della comunione legale, nessuno dei due coniugi può chiedere la divisione dei beni comuni. Nessuno dei due coniugi può inoltre disporre od obbligarsi a disporre della quota che, in caso di cessazione della comunione, gli spetterebbe sul patrimonio comune o su singoli beni compresi in tale patrimonio».

8 L’articolo 37, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:

«1. Il consenso di entrambi i coniugi è richiesto per:

1) qualsiasi atto giuridico che porti alla cessione di un bene immobile, ad un onere gravante su un bene immobile, all’acquisto a titolo oneroso di un bene immobile o di un usufrutto perpetuo, o che porti alla messa a disposizione di un bene immobile e al godimento di un bene immobile».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 Nel 1989, E.T. e il coniuge, W.T., sono divenuti proprietari di diversi lotti di terreno agricolo nell’ambito di un accordo di cessione a titolo gratuito, da parte dei genitori di W.T., di un’azienda agricola ad un successore. Tali terreni sono entrati nella comunione legale dei coniugi T.

10 Nel 2011, la coppia ha deciso di vendere tali lotti e ha concluso a tal fine un contratto di mandato con la società B.A.Z. (in prosieguo: il «mandatario»). Il mandatario era incaricato, in particolare, di organizzare il frazionamento della proprietà in lotti più piccoli e di espletare le procedure necessarie per modificare di conseguenza le iscrizioni nel registro fondiario e nel catasto, di modificare la designazione dei lotti nel piano locale di assetto territoriale (da terreni agricoli a terreni edificabili), di dotare la proprietà di reti di pubblica utilità, di pubblicizzare i lotti presso potenziali acquirenti e di preparare i documenti necessari per la conclusione degli atti notarili di vendita agli acquirenti dei lotti. I coniugi hanno conferito al mandatario la procura ad agire a loro nome presso le varie autorità polacche competenti. La remunerazione del mandatario corrispondeva alla differenza tra i prezzi di vendita stipulati nel contratto di mandato e i prezzi di vendita effettivi.

11 I lotti sono stati venduti tra il 2017 e il 2021.

12 L’amministrazione tributaria ritiene che tali vendite costituissero un’attività economica che doveva essere assoggettata all’IVA, considerando che i lotti di terreno di cui...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 3 July 2025.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 July 2025
    ...EU:C:2016:764, punto 27), e del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, punto 28). 15 Sentenze del 3 aprile 2025, Grzera (C-213/24, EU:C:2025:238, punto 28), del 12 ottobre 2016, Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punto 27), e del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, E......