Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali

AuthorNicoletta Parisi
Pages33-57
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 33-57
Nicoletta Parisi*
Tecniche di costruzione
di uno spazio penale europeo.
In tema di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie
e di armonizzazione
delle garanzie procedurali
S: 1. Il dibattito sul principio del riconoscimento reciproco come tecnica di costruzione
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La specificità della materia penale. – 2. La ten-
sione fra esigenze di efficienza nell’amministrazione della giustizia e rispetto dei principi
dello Stato di diritto. – 3. Segue: principio di stretta legalità e norma europea incidente in
materia penale. – 4. Segue: il ruolo dell’armonizzazione normativa. – 5. L’armonizzazione
delle garanzie della persona nel processo penale nazionale. – 6. Segue: lo stato d’avanzamen-
to dei lavori di armonizzazione in materia. – 7. Pregi e limiti del percorso intrapreso. – 8.
Alcune considerazioni conclusive: a proposito dell’intreccio di fonti in materia di tutela di
uno standard minimo di garanzie processuali.
1. Nel corso della lunga stagione negoziale per riformare l’Unione europea –
iniziata con la Dichiarazione di Laeken1, passata attraverso l’intenso lavorio per
predisporre il Trattato “costituzionale”2, chiusa infine (ma non conclusa)3 con la
* Ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Catania.
1 Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, allegata alle conclusioni della Pre-
sidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001.
2 In relazione alla centralità assunta dal principio di riconoscimento reciproco già nei lavori
svoltisi (in seno al Gruppo X) per il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sullo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, richiamo in particolare i documenti Conv. 449/02, del 13 dicembre
2002; Conv. 614/03, del 14 marzo 2002; Conv. 426/02, del 2 dicembre 2002.
3 Che il Trattato di Lisbona sia solo una tappa del processo di integrazione europea è evidente
dal disposto normativo (in particolare dall’art. 1, co. 2, TUE e dalla frase introduttiva del suo Pre-
ambolo), ma anche dalla prassi successiva che dà già conto di un processo di revisione iniziato
quasi immediatamente a ridosso della sua entrata in vigore: v. la decisione 2011/199/UE del Con-
siglio europeo, del 25 marzo 2011, che modica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento
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firma e l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – l’obiettivo di costruire l’Unione
quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia4 è stato oggetto di intenso dibattito.
Nell’occasione – e a proposito della componente repressiva di tale obiettivo
– non è stata messa in dubbio l’opportunità, o meglio la necessità, di rafforzare
l’azione di contrasto alla criminalità e dunque, a corollario, anche la tutela di
beni giuridici in uno spazio giudiziario comune come era venuto delineandosi
con sufficiente chiarezza già a partire dal Trattato di Maastricht5. Non è stata,
insomma, messa in discussione la grave insufficienza di differenziate risposte
nazionali di fronte a condotte di illegalità che sempre più andavano strutturan-
dosi secondo le forme dell’impresa criminale transnazionale, in grado di trarre
ogni utile vantaggio dalla permeabilità delle frontiere doganali nazionali quanto
alla circolazione dei beni e dei fattori della produzione e, insieme, dalla perdu-
rante impermeabilità delle frontiere politiche quanto all’esercizio di poteri di
polizia e dell’azione penale6. Lo spazio giuridico europeo era allora, ed è oggi,
diffusamente considerato come il contesto più adeguato a livello regionale-
continentale per il contrasto alle forme di criminalità transnazionale7.
Il terreno di scontro era – ed è – piuttosto rappresentato dall’individuazione
delle regole di costruzione e di funzionamento di siffatto spazio europeo per gli
aspetti che incidono sul tessuto penale interno degli Stati membri.
dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui mone-
ta è l’euro, GUUE L 91, 6 aprile 2011, p. 1 s., decisione fondata sul procedimento di revisione
stabilito nell’art. 48, par. 6, TUE.
4 L’obiettivo è stabilito nell’art. 3, par. 1, TUE, specicato negli articoli 67-89 TFUE, fondato
sui valori e principi espressi, rispettivamente, negli articoli 2 e 6 TUE.
5 Sulla enucleazione di uno spazio penale europeo a livello concettuale già a partire dagli anni
Settanta del secolo scorso e sul suo accoglimento ad opera del primo Trattato sull’Unione europea
(appunto di Maastricht, 1992), nonché sugli sviluppi introdotti dal Trattato di Amsterdam (1997),
si vedano i contributi di N. P, D. R e L. S in N. P, D. R (a cura di),
Giustizia e affari interni. Il “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht, Torino, 1996, rispettiva-
mente pp. 25 ss., 229 ss., 133 ss., nonché l’Appendice di aggiornamento (nell’edizione del 1998),
p. 279 ss. Per gli sviluppi successivi, nella vastissima dottrina ci si limita a rinviare a R. S-
, Diritto penale e competenze dell’Unione europea. Linee guida di un sistema integrato di tute-
la dei beni giuridici sovrannazionali e dei beni giuridici di interesse comune, Milano, 2005; e A.
B, L’armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive, in G. G, R. S-
 (a cura di), Per un rilancio del progetto europeo, Milano, 2008, p. 381 ss.
6 M. P, Criminalità organizzata e cooperazione internazionale, in Rivista italiana di di-
ritto e procedura penale, 1998, p. 703 ss.; e, da ultimo, N. P, Su taluni limiti nell’attività di
ricerca e acquisizione della prova penale (ancora a proposito del potenziale conitto fra esigenze
della sovranità e rispetto dei diritti della persona), in P. C, E. Z (a cura di), Studi in
onore di Mario Pisani, II, Piacenza, 2010, p. 443 ss., spec. par. 2.
7 Per siffatto ordine di considerazioni nella dottrina penalistica rinvio al solo V. M,
«Ripensare» la giustizia penale europea: potenzialità e limiti di un progetto alternativo, in B.
S (a cura di), Un progetto alternativo di giustizia penale europea, Milano, 2007, p.
135; nella dottrina internazionalistica a J. R. S, Why is the Harmonisation of Penal Law
Necessary?, in A. K, H.   W (eds.), Harmonisation and Harmonising Measures in
Criminal Law, Amsterdam, 2002, pp. 47-50; e a D. R, Lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, in U. D, N. P (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte
speciale, Milano, 2010, III ed., pp. 8 ss. e 60 ss.

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