Testamento biologico. La posizione delle organizzazioni europee

AuthorMassimo Condinanzi - Ilaria Anrò
PositionOrdinario di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Milano - Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Milano
Pages547-568
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Studi sull’integrazione europea, VIII (2013), pp. 547-568
Massimo Condinanzi*, Ilaria Anrò**
Testamento biologico. La posizione
delle organizzazioni europee***
S: 1. Introduzione. – 2. Le istituzioni dell’Unione europea di fronte alla questione del
testamento biologico: i limiti delle competenze nel diritto primario. – 3. Le istanze di armo-
nizzazione nel diritto derivato. – 4. Il Consiglio d’Europa: gli strumenti giuridici in tema di
fine vita. – 5. La Convenzione di Oviedo. – 6. La giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, tra eutanasia e testamento biologico. – 7. Conclusioni.
1. In Italia, il dibattito sul testamento biologico, avviato da tempo dalla dottrina1,
si sta ora sviluppando a livello legislativo, a margine delle diverse iniziative presen-
tate2 che, in caso di esito positivo, porteranno all’introduzione di questo istituto nel
nostro ordinamento.
* Ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Milano.
** Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Milano.
*** Il presente lavoro rielabora il testo di una relazione presentata al Convegno su “Testamento biolo-
gico”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Verbania, svoltosi il 25 maggio 2013 a Stresa. Massimo
Condinanzi è autore dei paragra 1 e 2; i restanti paragra sono interamente attribuibili ad Ilaria Anrò.
1 La dottrina sul punto è sconnata. Vedi, senza pretesa di completezza, L. I, Testamento
biologico e direttive anticipate. Le disposizioni in previsione dell’incapacità, Assago, 2000; AA.VV., Il
Testamento biologico. Riessioni di dieci giuristi, Milano, 2006; M. C, M. L. D P, C. C-
, Proli storici del dibattito italiano sul testamento biologico ed esame comparato dei disegni di
legge all’esame della XII Commissione (Igiene e Sanità) del Senato, in Medicina e Morale, 2007, p. 19
ss.; P. S, G. S, Testamento biologico, cure mediche e tutela della vita, in Iustitia, 2007,
pp. 43-64; S. V, La volontà del soggetto nell’ambito dell’Advance Health Care Planning:
brevi riessioni in tema di testamento biologico, in Rivista del notariato, 2007, p. 905 ss.; E. C, Il
testamento biologico, tra diritto e anomia, Milano, 2008; A. L, Direttive anticipate, testamen-
to biologico ed amministrazione di sostegno, in Giurisprudenza di Merito, 2008, p. 2515 ss.; F. G.
P, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della
persona, Milano, 2008; C. C, Autodeterminazione e diritto privato, in Europa e diritto pri-
vato, 2010, p. 1037 ss.; L. B, L’autodeterminazione nel “ne vita”, in Rivista trimestrale di
diritto processuale civile, 2011, p. 1009 ss.; R. C, A. B, M. P, T. P, F.
D S, Le direttive anticipate di trattamento nella prospettiva del legislatore ed i riessi medico-
legali, in Rivista Italiana di Medicina legale, 2012, p. 1479 ss.; A. D’A (a cura di), Il diritto alla
ne della vita, Parma, 2012; G. N, M. F, F. D L, Il disegno di legge circa le dispo-
sizioni anticipate di trattamento (alla luce delle modiche del testo emanato dalla Camera il 12 luglio
2011): un’occasione mancata?, in Rivista Italiana di Medicina legale, 2012, p. 1061 ss.; G. S,
Autodeterminazione e cure mediche. Il testamento biologico, Torino, 2012.
2 Disegno di legge n. 2350, approvato dal Senato il 26 marzo 2009, modicato dalla Camera dei
deputati il 12 luglio 2011. Questo d.d.l. è stato preceduto da altre diverse proposte. Il primo progetto di
legge relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento è stato presentato durante la XII legislatura
Massimo Condinanzi, Ilaria Anrò
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La lettura del disegno di legge da ultimo discusso in Parlamento3 consente di
cogliere i nodi concettuali lungo i quali si concentra l’attenzione del legislatore e
dell’interprete per la novità degli istituti introdotti nel nostro ordinamento, nonché
per la ricerca di un delicato bilanciamento delle diverse istanze etiche e giuridiche
connesse. Il disegno di legge richiama, infatti, da un lato, alcuni principi certamente
già appartenenti al nostro ordinamento, quali l’inviolabilità e l’indisponibilità della
vita, la dignità della persona, il divieto di ogni forma di eutanasia e di aiuto al suicidio
(art. 1), mentre, dall’altro lato, introduce un istituto del tutto innovativo, quello delle
c.d. DAT, “dichiarazioni anticipate di trattamento”, ovvero un documento mediante
il quale un soggetto, pienamente capace, dopo una compiuta e puntuale informazione
medico-clinica, esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di
fine vita cui vorrebbe essere sottoposto, in previsione di un’eventuale futura perdita
della propria capacità di intendere e di volere (art. 3). Fondamentali in questo senso
risultano i concetti di “consenso informato” del paziente e di “alleanza terapeutica”
con il medico, il quale deve operare nel migliore interesse della persona. Il medico,
infatti, ha un ruolo fondamentale nella formazione delle DAT, in quanto deve fornire
al paziente tutte le informazioni necessarie per consentire allo stesso di decidere a
quali trattamenti sottoporsi, nonché nella loro attuazione. Egli, quindi, non è un mero
esecutore della volontà del paziente, in quanto, di fronte alle indicazioni contenute
nelle DAT, conserva il diritto di non seguirle, motivando la propria difforme deci-
sione. In caso di controversia tra il medico e il nominato fiduciario del soggetto in
stato vegetativo, la questione dovrà essere sottoposta alla valutazione di un collegio.
Detto disegno di legge lascia aperte alcune questioni, circa i limiti del contenuto
delle DAT (le quali, ad esempio, non possono escludere l’alimentazione e l’idrata-
zione), la loro validità temporale, il ruolo del fiduciario e la libertà del medico nel
dare esecuzione a quanto espresso nelle DAT, sulle quali si continuerà a discutere,
sia in Parlamento che in altre sedi.
Un contributo a tale dibattito, al fine di tentare di definire i principi e i concetti
sottesi a tale delicata regolamentazione, potrebbe derivare da un confronto con la
disciplina di tali questioni al di fuori dei confini nazionali. A questo proposito, da
un lato, è possibile osservare che il tema del fine vita è ampiamente dibattuto anche
negli altri Paesi europei, i quali, in alcuni casi, hanno previsto una legislazione sul
punto4. Dall’altro, occorre tenere presente che il tema è affrontato anche nell’am-
dall’on. Gnafni, AC 5673, Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà
anticipate nei trattamenti sanitari, 10 febbraio 1999. Per una ricostruzione della successione delle pro-
poste legislative in tema, cfr. F. G. P, op. cit., p. 4 ss. Il disegno di legge n. 2350 è decaduto per
la ne della XVI legislatura. Nell’attuale legislatura, è stato proposto un nuovo disegno di legge in tema
di testamento biologico “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà
anticipate nei trattamenti sanitari”, il n. 1298, presentato il 3 luglio 2013 dall’on. Locatelli di cui, ad
oggi, non è disponibile il testo.
3 Ovvero il disegno di legge n. 2350.
4 Cfr. E. S, Direttive anticipate di trattamento: un percorso europeo, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2006, p. 688 ss.; La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Fran-
cia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti), Servizio Studi del Senato, n. 104, marzo
2009; G. S, Questioni di ne vita tra modelli adottati in Europa, negli Stati Uniti e proposte inter-
ne, in Europa e diritto privato, 2011, p. 1175 ss.; C. C, Il ne vita nel diritto comparato, fra
imposizioni, libertà e fuzzy sets, in D’A (a cura di), op. cit., p. 52.

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