The Software Incubator Ltd v Computer Associates (UK) Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:742
Date16 September 2021
Docket NumberC-410/19
Celex Number62019CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Fornitura di un programma informatico ai clienti per via elettronica – Concessione di una licenza perpetua d’uso – Nozioni di “vendita” e di “merci”»

Nella causa C‑410/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con decisione del 22 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2019, nel procedimento

The Software Incubator Ltd

contro

Computer Associates (UK) Ltd,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe (relatrice), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per The Software Incubator Ltd, da O. Segal, QC, ed E. Meleagros, solicitor;

– per la Computer Associates (UK) Ltd, da J. Dhillon, QC, D. Heaton, barrister, e C. Hopkins e J. Mash, solicitors;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Armati e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra The Software Incubator Ltd e la Computer Associates (UK) Ltd (in prosieguo: la «Computer Associates») in merito al pagamento di un’indennità in seguito alla violazione del contratto intercorrente tra le stesse due società.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

L’accordo di recesso

3 Con la decisione (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di recesso, che è stato allegato alla suddetta decisione.

4 L’articolo 86 dell’accordo di recesso, rubricato “Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea”, prevede, ai paragrafi 2 e 3, quanto segue:

«2. La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

3. Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia (...)».

5 Conformemente all’articolo 126 dell’accordo di recesso, il periodo di transizione ha avuto inizio alla data di entrata in vigore di detto accordo ed è terminato il 31 dicembre 2020.

La direttiva 86/653

6 Il secondo e terzo considerando della direttiva 86/653 così recitano:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno dell’[Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe e quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

7 L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:

– una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione,

– un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,

– un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento».

8 L’articolo 2, paragrafo1, della succitata direttiva così recita:

«La presente direttiva non si applica:

– agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,

– agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,

– all’organismo conosciuto sotto il nome “Crown Agents for Overseas Governments and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai “Crown Agents”, o alle sue filiali».

9 L’articolo 3 della stessa direttiva prevede quanto segue:

«1. L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

2. In particolare, l’agente commerciale deve:

a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;

b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;

c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente».

10 L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/653 così recita:

«In particolare, il preponente deve:

a) mettere a disposizione dell’agente commerciale la documentazione necessaria...

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