TJ v Inspectoratul General pentru Imigrări.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:1020
Date22 December 2022
Docket NumberC-392/21
Celex Number62021CJ0392
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 dicembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro»

Nella causa C‑392/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), con decisione del 12 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2021, nel procedimento

TJ

contro

Inspectoratul General pentru Imigrări,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per TJ, da I. Kis, avocat;

– per l’Inspectoratul General pentru Imigrări, da M.-G. Creţu, C. Vasilache e S.-I. Voicu, in qualità di agenti;

– per il governo rumeno, da E. Gane, in qualità di agente, assistita da L. Baţagoi, consigliere;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da A. Armenia e D. Recchia, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1990, L 156, pag. 14).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TJ e l’Inspectoratul General pentru Imigrări (Ispettorato generale per l’immigrazione, Romania; in prosieguo: l’«Ispettorato generale») in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della domanda di rimborso delle spese connesse all’acquisto di occhiali, presentata da TJ.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 89/391/CEE

3 L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 311, pag. 1), così recita:

«Il Consiglio, su proposta della Commissione, fondata sull’articolo [153 TFUE], stabilisce direttive particolari riguardanti, fra l’altro, i settori di cui all’allegato».

Direttiva 90/270

4 Il quarto considerando della direttiva 90/270 è così formulato:

«considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori».

5 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«La presente direttiva, che è la quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali quali sono definite all’articolo 2».

6 Ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori»:

«1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

– prima di iniziare l’attività su videoterminale,

– periodicamente, in seguito, e

– allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d’un sistema sanitario nazionale».

Diritto rumeno

7 L’articolo 7, punto i), della Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (legge quadro n. 153/2017 relativa alla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici), del 28 giugno 2017 (Monitorul Oficial al României, parte I, nº 492 del 28 giugno 2017), è così formulato:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(...)

i) “premio”, un elemento dello stipendio mensile/della retribuzione mensile, concesso sotto forma di percentuale dello stipendio base, della retribuzione, dell’indennità di inquadramento, alle condizioni previste dalla legge, a ciascuna categoria di personale».

8 L’articolo 12 del capo II dell’allegato VI di tale legge, intitolato «Gruppo professionale delle funzioni di bilancio “Difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale”», prevede quanto segue:

«(...)

2. I militari, gli agenti di polizia, i funzionari con statuto speciale dell’amministrazione penitenziaria e il personale civile godono, in funzione delle loro condizioni di lavoro, dei seguenti premi:

(...)

b) a titolo di condizioni di lavoro gravose, un premio che può raggiungere il 15% dello stipendio/retribuzione di base corrispondente all’orario di lavoro svolto nei rispettivi luoghi di lavoro;

(...)

3. I luoghi, le condizioni di lavoro e le operazioni nonché le percentuali di concessione sono fissati con decreto dell’ordinatore principale, nei limiti delle disposizioni del regolamento emanato in applicazione della presente legge, sulla base delle relazioni di determinazione o, se del caso, di perizie emesse dalle autorità designate a tal fine».

9 A termini dell’articolo 12 della Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (decreto governativo n. 1028/2006 che fissa i requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali), del 9 agosto 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, nº 710 del 18 agosto 2006):

«I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

a) prima di iniziare l’attività su videoterminale, al momento della visita medica di entrata in servizio;

b) periodicamente, in seguito;

c) allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale».

10 L’articolo 13 del decreto governativo n. 1028/2006 così dispone:

«I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 12 ne evidenzi la necessità».

11 Ai sensi dell’articolo 14 del decreto governativo n. 1028/2006:

«I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati dell’esame di cui all’articolo 12 o dell’esame di cui all’articolo 13 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali».

12 L’articolo 15 del decreto governativo n. 1028/2006 prevede quanto segue:

«Le misure prese in applicazione degli articoli da 12 a 14 non devono assolutamente comportare oneri finanziari a carico dei lavoratori».

13 L’articolo 16 del decreto governativo n. 1028/2006 così dispone:

«La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può essere garantita, per quanto riguarda i relativi costi, nell’ambito del sistema sanitario nazionale, conformemente alla normativa vigente».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14 TJ è impiegato presso l’Ispettorato generale, al servizio dell’immigrazione del dipartimento di Cluj (Romania). Egli esercita la propria attività lavorando su attrezzature munite di videoterminali.

15 TJ afferma che il lavoro su schermo nonché altri fattori di rischio, quali la luce «visibile discontinua», l’assenza di luce naturale e il sovraccarico neuropsichico hanno comportato un forte deterioramento della sua vista. Pertanto, egli avrebbe dovuto, su raccomandazione di un medico specialista, cambiare occhiali da vista, al fine di correggere la diminuzione della sua acutezza visiva.

16 Facendo valere che il sistema nazionale di assicurazione malattia rumeno non prevedeva...

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