EL and TP v Caixabank SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:278
Docket NumberC-385/20
Date07 April 2022
Celex Number62020CJ0385
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Principio di effettività – Principio di equivalenza – Procedimento giurisdizionale diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale – Procedimento nazionale di liquidazione delle spese – Spese rimborsabili a titolo di onorari di avvocato»

Nella causa C‑385/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 49 di Barcellona, Spagna), con decisione del 7 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2020, nel procedimento

EL,

TP

contro

CaixaBank SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per EL e TP, da P. Gabeiras Vázquez, abogada;

– per la Caixabank SA, da J. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, abogado;

– per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da N. Ruiz García e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra EL e TP, da un lato, e la Caixabank SA, dall’altro, in merito alle spese rimborsabili a titolo di onorari di avvocato dovuti a seguito di un procedimento giurisdizionale diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4 L’articolo 4 di tale direttiva così dispone:

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

5 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

6 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

7 L’articolo 8 di tale direttiva precisa quanto segue:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

Diritto spagnolo

8 L’articolo 243, paragrafo 1, della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: la «LEC»), dispone che le spese sono calcolate, segnatamente, dal cancelliere incaricato dell’esecuzione della sentenza. Quest’ultimo è tenuto a ridurre l’importo delle spese reclamate a titolo di onorari degli avvocati e degli altri professionisti non soggetti a una tariffa specifica qualora tali onorari superino il massimale di cui all’articolo 394, paragrafo 3.

9 L’articolo 251, punti 1 e 8, della LEC prevede quanto segue:

«Il valore è fissato in funzione dell’interesse economico della domanda, calcolato secondo le seguenti regole:

1. Se viene reclamata una somma di denaro determinata, il valore della domanda è rappresentato da tale somma e, in mancanza di determinazione, anche per relazione, la domanda è considerata di valore indeterminato.

(...)

8. Nei procedimenti aventi ad oggetto l’esistenza, la validità o l’efficacia di un titolo di credito, il valore sarà calcolato in base all’importo totale del debito, anche se pagabile a rate. Tale criterio di valutazione si applica ai giudizi costitutivi, modificativi o estintivi di un titolo di credito o di un diritto di natura personale, purché non sia applicabile un’altra norma del presente articolo».

10 Ai sensi dell’articolo 253 della LEC:

«1. Il ricorrente indica il valore della domanda, giustificandolo, nell’atto introduttivo del giudizio. Detto valore è calcolato, in ogni caso, conformemente alle regole enunciate nelle disposizioni che precedono.

La modifica del valore dei beni oggetto della controversia che intervenga dopo la proposizione del ricorso, non comporta alcuna modifica del valore della domanda né del tipo di procedimento.

2. Il valore della domanda è indicato con chiarezza e precisione. Esso può tuttavia essere indicato per relazione, se il ricorrente dimostra in buona e debita forma che l’interesse economico della controversia è perlomeno pari al valore minimo corrispondente al procedimento ordinario o non supera l’importo massimo fissato per il procedimento sommario (juicio verbal). Il ricorrente non può in alcun caso limitarsi ad indicare il tipo di procedimento da seguire, né delegare al convenuto il compito di determinare il valore della domanda.

3. Qualora il ricorrente non possa determinare il valore della domanda, nemmeno per relazione, perché l’oggetto è privo di interesse economico, tale interesse non può essere calcolato conformemente ad alcuna delle norme di legge sulla determinazione del valore della domanda o, sebbene esista una regola di calcolo applicabile, il valore della domanda non poteva essere determinato al momento della proposizione del ricorso, quest’ultimo è trattato secondo le modalità del procedimento ordinario».

11 L’articolo 394, paragrafo 3, della LEC così recita:

«Se, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, la parte soccombente è condannata alle spese, questa è tenuta a pagare, sulla somma corrispondente alla remunerazione di avvocati e di altri professionisti non soggetti a tariffa delle spese o degli onorari, solo un importo complessivo non superiore a un terzo del valore del processo per ciascuna delle parti che hanno ottenuto una siffatta decisione a proprio favore; a questo solo scopo, le domande di valore indeterminabile saranno valutate in EUR 18 000, a meno che, in ragione della complessità della causa, il giudice disponga diversamente».

12 L’articolo 411 della LEC è così formulato:

«Le modifiche sopravvenute dopo l’inizio del procedimento per quanto riguarda il domicilio delle parti, la situazione della cosa controversa e l’oggetto del giudizio non modificano la giurisdizione e la competenza, che si determinano secondo quanto accertato all’inizio della litispendenza».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 Il 25 aprile 2008 i ricorrenti nel procedimento principale e la Caixabank concludevano un contratto di credito, accompagnato da garanzia ipotecaria, per un importo di EUR 159 000 espresso in valuta estera.

14 Nel corso del 2016, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio una domanda diretta ad ottenere la dichiarazione della nullità parziale di tale contratto, deducendo il carattere abusivo delle clausole relative al rimborso in valuta estera.

15 In tale domanda i ricorrenti nel procedimento principale hanno asserito che, sebbene alla data di presentazione della stessa il saldo residuo dovuto fosse di EUR 127 269,15, l’importo di detta domanda doveva essere considerato indeterminato. Infatti, poiché la domanda in questione mirava all’annullamento delle clausole relative al rimborso del prestito, l’importo effettivo di quest’ultimo avrebbe potuto essere calcolato solo nella fase di esecuzione dell’eventuale decisione di accoglimento di tale domanda.

16 Con sentenza del 29 novembre 2018 il giudice del rinvio ha accolto la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale, dichiarando la nullità delle clausole del contratto relative al rimborso in valuta estera e ordinando di ricalcolare il saldo residuo dovuto tenendo conto dell’importo che sarebbe già stato rimborsato dai ricorrenti nel procedimento principale se le mensilità già pagate fossero state versate in euro, e non in valuta estera. La Caixabank, rimasta soccombente, è stata condannata alle spese.

17 Con decisione del 1° ottobre 2019 il cancelliere ha fissato il valore della controversia, per...

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