Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Constitutive Treaties of the European Communities and certain related acts
| Published date | 10 March 2001 |
| Date of Signature | 26 February 2001 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, C 80, 10 mars 2001,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 80, 10 marzo 2001,Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 80, 10. März 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 80, 10 de marzo de 2001 |
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo,
DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam, volto a preparare il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea in un'Unione allargata,
DETERMINATI a portare avanti, su tale base, i negoziati di adesione per giungere ad una conclusione positiva, secondo la procedura prevista dal trattato sull'Unione europea,
HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi,
ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
Sig. Louis MICHEL,
Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:
Sig. Mogens LYKKETOFT,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Sig. Joseph FISCHER,
Ministro federale degli affari esteri e Vice Cancelliere federale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Sig. Georgios PAPANDREOU,
Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:
Sig. Josep PIQUÉ I CAMPS,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Sig. Hubert VÉDRINE,
Ministro degli affari esteri;
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
Sig. Brian COWEN,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Sig. Lamberto DINI,
Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Sig.ra Lydie POLFER,
Vice Primo Ministro, Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
Sig. Jozias Johannes VAN AARTSEN,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:
Sig.ra Benita FERRERO-WALDNER,
Ministro federale degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Sig. Jaime GAMA,
Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri;
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:
Sig. Erkki TUOMIOJA,
Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:
Sig.ra Anna LINDH,
Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
Sig. Robin COOK,
Ministro degli affari esteri e del Commonwealth;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
PARTE PRIMA. MODIFICHE DI MERITO
Articolo 1
Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri."
2) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.
La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.
3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48."
3) All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il terzo trattino seguente:
"- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5."
4) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
1. Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza.
2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno.
3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.
4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.
5. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio.
6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione."
5) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei...
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