La direttiva sulla tratta di esseri umani tra cooperazione giudiziaria penale, contrasto dell'immigrazione illegale e tutela dei diritti

AuthorChiara Gabrielli
Pages609-631
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Chiara Gabrielli
La direttiva sulla tratta di esseri
umani tra cooperazione giudiziaria
penale, contrasto dell’immigrazione
illegale e tutela dei diritti
S: 1. Premessa. – 2. La tutela dei diritti fondamentali delle vittime e la cooperazione nel
quadro del Consiglio d’Europa. – 3. La questione della base giuridica tra cooperazione giu-
diziaria penale e politica dell’immigrazione. – 4. La proposta di direttiva e la ricerca di un
compromesso negoziale. – 5. Analisi del contenuto della direttiva. – 6. Segue: la tutela delle
vittime. – 7. La questione dell’integrazione differenziata del Regno Unito. – 8. Il pilastro
della tutela delle vittime: la direttiva sulla concessione del soggiorno. – 9. Conclusioni.
1. La direttiva sulla tratta 2011/36/UE1 (d’ora in avanti: direttiva sulla
tratta), che sostituisce (salvo che per il Regno Unito) la pre-vigente decisione
quadro 2002/629/GAI2 (d’ora in avanti: decisione quadro), rappresenta la
prima misura adottata in materia di cooperazione giudiziaria penale dopo l’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona.
La tratta di esseri umani, ovvero il commercio di persone ridotte in schiavitù,
costituisce un crimine contro l’umanità di natura consuetudinaria3, la cui disci-
1 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernen-
te la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, GUUE L 101, 15 aprile 2011, pp. 1
ss. Gli Stati membri dovranno recepire la misura entro il 6 aprile 2013.
2 V. decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta
degli esseri umani, GUCE L 203, 1° agosto 2002, p. 1 ss. Per un commento, v. T. O, EU
Council Framework Decision on Combating Trafcking in Human Beings: A Critical Appraisal,
in CML Rev., 2003, p. 917 ss.
3 V. Statuto del Tribunale penale internazionale, art. 7, par. 1, lett. c) (“trafcking in persons,
in particular women and children”) e gli Elements of Crimes n. 11. Non è certo se l’art. 7 si riferi-
sca solo alle forme più gravi o a tutte le forme di trafcking. Per un compendio delle regole e dei
princìpi in vigore, v. Ofce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Recom-
mended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafcking: Commentary, New
York-Geneva, 2010. Sulla tratta e sui crimini contro l’umanità v. M. C. B, Crimes Against
Humanity, in M. C. B (ed.), International Criminal Law, New York-Dobs Ferry, 1999, II
ed., p. 521 ss.; D. R, Dening Crimes Against Humanity, in AJIL, 1999, p. 43 ss.; I.,
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plina è stata sviluppata da strumenti internazionali4. Si tratta di una fattispecie
ben più grave delle ipotesi di “contrabbando” (smuggling) e di “traffico” (traffi-
cking) di migranti5. Tuttavia, i confini tra queste fattispecie di illecito possono
essere di non facile identificazione in quanto le persone, che cercano di emigrare
o di ottenere protezione internazionale, sono spesso coinvolte nello sfruttamento
da parte di organizzazioni criminali proprio in occasione della ricerca di un
“mezzo di trasbordo” illegale.
L’azione per l’armonizzazione legislativa delle norme penali in materia di
tratta di esseri umani si colloca all’intersezione delle competenze dell’Unione
per il contrasto della criminalità organizzata, i diritti delle vittime e l’immigra-
zione clandestina. L’art. 83 TFUE (già art. 31 del vecchio TUE) prevede l’ado-
zione, tramite la procedura legislativa ordinaria, di misure di amonizzazione
Crimes Against Humanity: Reection on State Sovereignty, Legal Precision and the Dictate of the
Public Conscience, in F. L, W. S (eds.), Essays on the Rome Statute of the Inter-
national Criminal Court, I, Ripa Fagnano Alto, 2000, p. 139 ss.; F. S, Evoluzione e deter-
minatezza del divieto di tratta nel diritto penale internazionale ed italiano, in Studi di diritto in-
ternazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, III, Napoli, 2004, p. 2107 ss.; F. P, Human
Trafcking: A Crime Against Humanity, in E. U. S, S. S (eds.), Measuring Hu-
man Trafcking: Complexities And Pitfalls, New York, 2007, p. 5 ss.
4 V. la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, spe-
cie il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e
bambini, adottato con risoluzione dell’Assemblea Generale n. 55/25 del 15 novembre 2000, aper-
to alla rma a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000 ed entrato in vigore nel dicembre 2003 (d’ora
in avanti: Protocollo di Palermo). Sinora tale Protocollo è stato raticato da ventisei Stati membri
dell’Unione (la Repubblica Ceca lo ha rmato ma non raticato). La Comunità europea ha aderi-
to al Protocollo contro la tratta mediante decisione 2006/618/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006,
GUUE L 262, 22 settembre 2006, p. 44 ss.
5 Tali fattispecie presuppongono il consenso della vittima o, in qualche modo, la sua parteci-
pazione al trasferimento clandestino da uno Stato ad un altro. In particolare, le persone coinvolte
sono oggetto di “contrabbando” (smuggling), quando, al ne di entrare illegalmente in uno Stato,
entrano in contatto con le organizzazioni criminali; mentre nel trafco generico (trafcking) sono
avviati con la forza alla prostituzione e all’accattonaggio. In argomento, v., tra gli altri, L. S,
Contrasto internazionale all’immigrazione clandestina, in U. L (a cura di), Le migrazioni.
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, Smuggling via mare e responsabilità internazionale degli Stati, ivi, p. 215 ss.; I. C-
, Il diritto internazionale nella prevenzione e contrasto al trafco illecito di migranti clandesti-
ni, in I. C, M. C. C (a cura di), Migrazione, Formazione ed Integrazione,
Napoli, 2006, p. 57 ss.; B. N, A. D P, Riessioni sul contrasto al trafco di
persone nel diritto internazionale, comunitario e nazionale, in G. P (a cura di), Il con-
trasto al trafco di migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno, Milano, 2008, p. 27
ss., specie p. 29 ss. e bibliograa ivi citata; G. P, Il contrasto al trafco di migranti
clandestini dal punto di vista del diritto internazionale, in P. B (a cura di), Flussi migra-
tori e fruizione dei diritti fondamentali, Ripa Fagnano Alto, 2008, p. 75 ss., specie pp. 78-81; M.
C, Lo smuggling nel Mediterraneo tra strumenti internazionali ed europei di prevenzione e
di contrasto, in E. T (a cura di), Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di
una società integrata, Napoli, 2010, p. 189 ss.; A. T. G, International Law of Human
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Comprehensive Response to Child Trafcking and Sexual Exploitation, in Vanderbilt JTL, 2010,
p. 1 ss.

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