La politica comune della pesca nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

AuthorCristiana Fioravanti
Pages505-520
505
Cristiana Fioravanti
La politica comune della pesca
nel Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
S: 1. Nascita, evoluzione e consolidamento della politica comune della pesca nel regime
previgente al Trattato di Lisbona. – 2. La codificazione dell’acquis nel titolo III del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea. – 3. La nuova procedura di adozione degli atti in
materia. La ripartizione delle possibilità di pesca. – 4. Prospettive di revisione del regime di
conservazione e sfruttamento delle risorse. – 5. Considerazioni sull’attuazione in Italia della
disciplina relativa al controllo sul rispetto della normativa sulla pesca.
1. È ben noto che, nel regime previgente al Trattato di Lisbona, la compe-
tenza delle istituzioni comunitarie nel settore della pesca si fondava sulle norme
del Trattato istitutivo della Comunità che assoggettavano anche la pesca ad una
politica comune1.
La competenza comunitaria in materia discendeva dalle norme del Trattato
relative all’agricoltura, secondo la scelta già operata dai redattori del Trattato di
Roma nel ’57 di assimilare la pesca all’agricoltura2: ai sensi dell’(allora) art.
38, infatti, per i prodotti della pesca e per quelli di prima trasformazione – qua-
1 L’art. 3, lett. d), TCEE prevedeva, nella sua originaria formulazione, l’instaurazione di una
politica comune nel settore dell’agricoltura, senza alcuna menzione alla pesca, ma il successivo
art. 38, nel denire i prodotti agricoli, aveva riguardo anche ai prodotti della pesca e a quelli di
prima trasformazione in diretta connessione con tali prodotti. La specica menzione della politica
della pesca fra le azioni e politiche previste dall’art. 3 era stata successivamente disposta median-
te l’inclusione nell’art. 3, lett. e), TCE della politica della pesca fra le azioni comuni e le altre
politiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell’art. 2. In dottrina v. S. V-
, Principes de droit agraire communautaire, Bruxelles, 1967; G. O, Agricoltura in diritto
comunitario, in Dig. disc. pubbl., I, 1987, p. 118 ss., nonché I., Politique agricole commune,
Bruxelles, 1991, spec. p. 6 ss., e F. G. S, Diritto agrario della Comunità europea. Principî
e tendenze, Milano, 1990, spec. p. 10 ss. Sugli sviluppi successivi cfr. C. F, Il diritto
comunitario della pesca, Padova, 2007, partic. cap. I.
2 Si veda, sul punto, già la sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 1978, causa 61/77,
Commissione c. Irlanda, Raccolta, p. 417 ss.: “la pesca rientra, come tutte le altre attività econo-
miche, nell’ambito del Trattato CEE ed è stata, in particolare, assimilata all’agricoltura per effetto
dell’[allora] art. 38 del Trattato stesso e così inserita, tramite questa norma, nella previsione di una
politica comune”.
Cristiana Fioravanti
506
lificati come agricoli e inclusi nell’allegato I che contempla i pesci, i crostacei,
i molluschi e i loro derivati – era stato disposto l’assoggettamento alle norme del
titolo II del Trattato.
In effetti, l’assimilazione della pesca all’agricoltura nel Trattato istitutivo
della Comunità si era fondata – sin dagli albori della Comunità – sia su conside-
razioni di natura merceologica e commerciale, sia di carattere sociale. È pur
vero, infatti, che se si escludono i prodotti derivanti dall’esercizio dell’acquicol-
tura, quelli derivanti dalla pesca sono raccolti e non già coltivati3; ma essi
soddisfano, al pari dei prodotti agricoli, esigenze alimentari4 e, sotto il profilo
dell’esercizio dell’attività peschereccia, molte sono le similitudini con il settore
dell’agricoltura in considerazione della variabilità cui sono esposte le risorse
ittiche5. Ancorché le risorse acquatiche marine risultino, d’altro canto, per loro
natura esauribili se sottoposte ad uno sfruttamento superiore alla capacità natu-
rale di riproduzione, e proprio tale caratteristica abbia via via inciso sul progres-
sivo consolidarsi di una disciplina normativa improntata al perseguimento
dell’obiettivo della loro conservazione6, la comunanza per i profili indicati con
il settore agricolo ha, sin dall’inizio, intrecciato la politica della pesca alla poli-
tica agricola comune.
Orbene, l’inclusione fra i prodotti agricoli di quelli derivanti dall’esercizio
della pesca – secondo la scelta operata dai redattori del Trattato originario – ha,
per vari profili, influito sulla disciplina della materia. Da un lato, infatti, la pro-
duzione della pesca è risultata assoggettata alle regole imposte dalla necessità di
elaborare una politica comune per la realizzazione, anche in tale settore, degli
obiettivi fissati nell’art. 33 in relazione alle varie finalità della politica agricola
comune. Dall’altro lato, poiché nell’elenco dell’allegato I, cap. 3, figuravano “i
pesci, i crostacei e i molluschi nonché i loro derivati”, l’inclusione di tali prodotti
3 In effetti, poiché il legame con il ciclo biologico è tratto comune nell’agricoltura come nella
pesca, l’assimilazione dell’imprenditore ittico a quello agricolo trova giusticazione ove si consi-
deri che il pescatore “raccoglie alimenti (pesci, molluschi, crostacei), opera in un mercato sostan-
zialmente uguale a quello in cui agisce l’acquicoltore e analogo a quello in cui operano gli alleva-
tori di animali da carne ed ha sociologicamente – ma solamente ove ci si riferisca al piccolo
pescatore – aspetti assai vicini a quelli del coltivatore diretto”: così L. C, Commento agli
artt. 2 e 3 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, in Riv. dir. agrario, 2001, I, p. 527 ss., spec. p. 533.
4 G. S, Commento all’art. 32, in F. P (diretto da), Commentario breve ai Trat-
tati della Comunità e dell’Unione europea, Padova, 2001, p. 187, e L. C, Compendio di
diritto alimentare, Padova, 2002, p. 13 ss. Si veda, insieme, G. G, Il settore della pesca
nel trattato di Roma. Punti in comune e differenze sostanziali con la politica agricola comune, in
I quarant’anni di diritto agrario comunitario. Atti del Convegno di Martina Franca (12-13 giugno
1998), Milano, 1999, p. 75 ss.
5 Similmente all’attività agricola, anche la pesca è condizionata dai cicli biologici degli orga-
nismi acquatici e da fenomeni meteorologici e biologico-ambientali: sul punto v. M. G,
Commento all’art. 2 d. lgs. 18 maggio 2001, n. 226, in L. C (a cura di), I tre “decreti
orientamento”: della pesca e acquicoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico, in Le
nuove leggi civili commentate, 2001, p. 677 ss., spec. p. 685. Si veda, da ultimo, F. B, L’im-
presa ittica, Milano, 2004, spec. p. 7 ss. e, insieme, p. 91 ss.
6 Per tali proli v. C. F, op. cit., p. 11 ss. e cap. III.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT