Il Trattato sul Meccanismo di stabilità (MES) e la pronuncia della Corte di giustizia nel caso Pringle

AuthorPieralberto Mengozzi
PositionProfessore a contratto di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Bologna
Pages129-152
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Studi sull’integrazione europea, VIII (2013), pp. 129-152
Pieralberto Mengozzi*
Il Trattato sul Meccanismo
di stabilità (MES) e la pronuncia
della Corte di giustizia
nel caso Pringle
S: 1. L’obbligo di evitare disavanzi eccessivi e il controllo del suo rispetto nel diritto
dell’Unione. – 2. Le innovazioni a cui sul piano dell’Unione e su quello internazionale si è
fatto ricorso a seguito della crisi finanziaria. – 3. L’obbligo di pareggio dei bilanci degli Stati
dell’area euro previsti dal Fiscal Compact. – 4. Il Trattato MES e l’assistenza da esso previ-
sta a Stati dell’area euro che si trovino o rischino di trovarsi in difficoltà finanziaria. – 5. La
struttura e le modalità di funzionamento del MES. – 6. Il meccanismo di condizionalità a cui
è subordinata l’assistenza finanziaria MES e i ricorsi costituzionali contro la ratifica del
Trattato che la prevede. – 7. Segue: le puntualizzazioni relative alla salvaguardia delle prero-
gative del Parlamento tedesco che hanno caratterizzato il rigetto del ricorso avanzato in
Germania. – 8. Segue: il rinvio pregiudiziale che l’High Court irlandese ha fatto alla Corte di
giustizia e le principali questioni su cui questa si è pronunciata. – 9. La competenza della
Corte di giustizia a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione del Consiglio europeo di
avvio della procedura di revisione semplificata prevista dal co. 2 dell’art. 48, par. 6, TUE.
– 10. La qualificazione che la Corte ha fatto del MES come destinato ad operare unicamente
nel quadro delle competenze degli Stati membri in materia di politica economica. – 11.
Segue: e non ad accrescere le competenze dell’Unione. – 12. La distinzione dell’assistenza
MES da quella del par. 2 dell’art. 122 TFUE. – 13. Le ragioni per cui la Corte considera il
MES compatibile con la competenza esclusiva dell’Unione a concludere accordi internazio-
nali in materia monetaria: a) l’attenzione privilegiata da prestarsi alla ripartizione delle
competenze risultante dal TFUE in ossequio al principio di attribuzione. – 14. Segue: b) il
non contrasto di forme di assistenza finanziaria ad uno Stato membro responsabile degli
impegni risultanti da tale assistenza con il divieto di bail-out dell’art. 125 TFUE. – 15. Segue:
c) la conformità alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dall’art.
126 TFUE che gli interventi MES devono sempre presentare. – 16. Segue: d) la non impli-
cazione di alcun potere decisionale e di alcun impegno propri della Commissione e della
BCE che caratterizzano le funzioni ad esse affidate. – 17. Segue: e) il fondamento sull’art.
273 TFUE delle funzioni affidate alla Corte di giustizia e la connessione del loro oggetto con
quello dei Trattati istitutivi dell’Unione. – 18. La connotazione che le sentenza Pringle dà del
MES come un legittimo arricchimento della cooperazione e della solidarietà a cui gli Stati
membri dell’Unione sono chiamati in materia economica e finanziaria.
* Professore a contratto di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Bologna.
Pieralberto Mengozzi
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1. L’art. 104 TCE, stabilendo un principio centrale della politica economica
e monetaria della Comunità, prevedeva l’obbligo degli Stati membri di evitare
disavanzi pubblici eccessivi. Questo principio, precisato nel Patto di stabilità e
crescita del 19971, nel Six Pack2 e nell’Accordo concluso in forma semplifi-
cata Europlus3 è ora ripreso nell’art. 126 TFUE, risultante dal Trattato di
Lisbona, e nel Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, annesso
a tale Trattato. Il Protocollo completa e concretizza le disposizioni del TFUE:
stabilisce i valori di riferimento a cui si devono attenere i bilanci degli Stati
membri precisando che il rapporto tra il loro disavanzo pubblico, previsto o
effettivo, ed il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato non deve superare il
3% e che il rapporto tra il loro debito pubblico e il prodotto interno lordo a prezzi
di mercato non deve superare il 60%.
Nel caso di violazione di queste prescrizioni da parte di uno Stato membro,
l’art. 104, par. 10, TCE, non modificato dall’art. 126 TFUE, escludeva il diritto
della Commissione e degli Stati membri di proporre una procedura di infrazione
nei confronti di quello Stato davanti alla Corte di giustizia. Ai sensi di detto art.
104 – ora ripreso nei paragrafi 9 e 11 dell’art. 126 – la responsabilità di fare
1 Risultante dalla risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità adottata ad
Amsterdam il 17 giugno 1997 (97/C 236/01) e da due regolamenti del Consiglio, adottati il 7
luglio 1997, il regolamento (CE) n. 1466/97, per il rafforzamento della sorveglianza delle posi-
zioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e
il regolamento (CE) n. 1467/97, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione
della procedura per i disavanzi eccessivi, entrambi in GUCE L 209, 2 agosto 1997, p. 1 ss. Nel
marzo 2005 il Patto è stato sottoposto ad un’importante riforma che ha portato a togliere dal
conteggio delle entrate quelle una tantum, eliminando al contempo le spese per ricerca, innova-
zione, formazione e cooperazione internazionale. Su questa riforma e, più in generale, sulle
modalità secondo cui il Patto trova applicazione cfr. M. L E, Le Pacte de stabilité
et croissance, in S. C (a cura di), Il governo dell’economia in Europa, Napoli, 2008, p. 49
ss.; M. F M, La politica economica e monetaria, in U. D, N. P-
 (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione Europea, Parte Speciale – Il diritto sostanziale,
Milano, 2010, III ed., p. 287 ss.
2 Il Six Pack è costituito da cinque regolamenti UE, quattro dei quali del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 novembre 2011 – il n. 1173/2011, relativo all’effettiva esecuzione della
sorveglianza di bilancio nella zona euro; il n. 1174/2011, sulle misure esecutive per la correzione
degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; il n. 1175/2011, che modica il regola-
mento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di
bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; il n.
1176/2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici) – e uno del Consi-
glio, dell’8 novembre 2011, il n. 1177/2011, che modica il regolamento (CE) n. 1467/97 per
l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi ecces-
sivi, nonché dalla direttiva 85/2011/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri (i cinque regolamenti e la direttiva sono in GUUE L
306, 23 novembre 2011, p. 1 ss.). Su di essi e sul successivo Accordo Europlus cfr. G. D’A,
Sull’ingresso in Costituzione del principio del “pareggio di bilancio” (a proposito di un recente
parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti), in Il Foro italiano, 2012, III, c. 58 ss.; G. L.
T, L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione, in G. B, F. B (a cura
di), Il Fiscal Compact, Roma, 2012, p. 16 ss.
3 Accordo concluso a margine del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011.

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