La tutela dei diritti dei bambini nella normativa comunitaria, Europea e internazionale

AuthorErsiliagrazia Spatafora
Pages151-192

Page 151

@1. Considerazioni generali

La ricerca delle attività dell’UE a favore della tutela dei diritti dei bambini ha evidenziato un percorso recente ma ricco di iniziative e programmi volti ad attuare strumenti e metodi efficaci in coordinamento con le azioni promosse, in particolare, dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa.

L’attenzione dell’UE verso i bambini ha avuto, invero, inizio nel momento in cui sul piano internazionale la mancanza di strumenti giuridici specifici atti a tutelare i bambini ed i loro diritti viene colmata nel 1989 con l’adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo che chiama gli Stati a legiferare per prevenire la violazione dei diritti e, soprattutto, ricercare la punizione degli autori.1

La Convenzione del 1989, sebbene determinante per una azione congiunta degli Stati a protezione dei diritti dei bambini, ha avviato un processo irreversibile di successive azioni statali mediante una cooperazione sinergica sul piano bilaterale e multilaterale in relazione a fenomeni emergenti e in evoluzione quale la tratta degli esseri umani ed il traffico illecito di migranti ed ogni altro fenomeno trasversale ai precedenti in cui sono coinvolti i bambini.

Alla cooperazione multilaterale delle NU, autrice della Convenzione del 1989, si affianca, così, quella dell’UE (in parallelo con quanto già avviato dal Consiglio d’Europa) che pone l’attenzione alla tutela dei bambini quando coinvolti, soprattutto, nella tratta degli esseri umani, nell’immigrazione illegale, nel traffico illecito di migranti e nelle loro perverse implicazioni (sfruttamento sessuale, pedopornografia, turismo sessuale), fenomeni dovuti alla criminalità organizzata transnazionale.

Sono attori dell’UE nella ricerca di proteggere i diritti dei bambini il Parlamento europeo, la Commissione europea ed il Consiglio che hanno adottato e Page 152 adottano atti e strumenti richiamando l’attenzione degli Stati membri per una politica comune ed una strategia dell’UE per contrastare ogni attività criminosa dannosa per la vita – fisica e psichica – dei bambini.

Nella determinazione di una politica comune la strategia europea trova negli strumenti internazionali capisaldi importanti nelle definizioni adottate per la nozione di “bambino”, di “tratta degli esseri umani” e di “traffico illecito” e, soprattutto per gli Stati, nel criterio guida definito “interesse superiore del minore”.

L’UE richiama la Convenzione del 1989 adottando la seguente definizione: “per bambino si intende ogni essere umano di età inferiore a 18 anni tranne nel caso in cui la maggior età è raggiunta più avanti ai sensi della legislazione a lui applicabile”. Si evince da questo che trattasi del bambino nella sua evoluzione fisica e psichica fino alla maggiore età meno 1 giorno.

La Convenzione del 1989 ha, invero, individuato e disciplinato una dimensione giuridica del bambino chiamando gli Stati a porre in essere nella loro struttura istituzionale, sulla base dell’interesse superiore del bambino, ogni misura o mezzo per attuare e tutelare i diritti del medesimo.

Alla persona del bambino, che richiede particolare attenzione dalla sua nascita fino alla maggiore età, è stato invero riconosciuto uno status giuridico che permette al medesimo di vedere tutelata la sua persona in seno alla famiglia o fuori di essa, nei rapporti personali con i genitori o terzi o quando vittime di tratta, di sfruttamento e violenza sessuale o minori non accompagnati e separati dalle loro famiglie (solo per una elencazione non tassativa).2

Sono richiamate dall’UE nei suoi atti, programmi e piani d’azione le convenzioni sulla repressione e abolizione della tratta degli esseri umani per definire a sua volta la “tratta degli esseri umani” (trafficking) ogni forma di reclutamento, trasporto, trasferimento con minaccia di ricorso alla forza o altre forme di violenza o prelevamento con frode ed abuso di autorità esercitata su un’altra persona ai fini di sfruttamento alla prostituzione, al lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili o prelevamento di organi. Il contrasto a questo fenomeno non sempre riesce a tutelare i fanciulli (le donne) da un commercio abusivo e coercitivo e dal loro sfruttamento sessuale o dalla schiavitù”.3

Sono evocate anche le convenzioni che definiscono il “traffico di migranti”, o meglio il “traffico illecito di migranti clandestini” (smuggling) un vantaggio Page 153 finanziario o altro vantaggio materiale, l’entrata illegale in uno Stato di una persona che non è né cittadino né residente permanente dello Stato di destinazione”.4

Davanti a questi fenomeni in evoluzione crescente è, soprattutto, l’interesse superiore del bambino che ha guidato e guida la strategia europea sui diritti dei bambini ed è alle tappe di questa strategia che si farà riferimento nell’analisi degli atti e strumenti adottati dall’UE.

L’esame degli atti e degli strumenti evidenzieranno le tematiche e problema tiche affrontate dall’UE sui diritti dei bambini nella loro trasversalità esaminando i documenti sulla tratta degli esseri umani, sullo sfruttamento sessuale, sulla pedopornografia e la sicurezza dei minori su Internet nella loro interazione con l’immigrazione illegale, il traffico illecito di migranti, tutti fenomeni in cui i bambini sono coinvolti sempre più quali vittime inconsapevoli.

Prima di iniziare l’analisi degli atti e strumenti della strategia dell’UE in comparazione con gli atti del Consiglio d’Europa e di ogni altro attore internazionale, occorre precisare che il termine “bambino” viene utilizzato alternativamente al termine “minore” anche se questo termine individua più propriamente uno status giuridico in relazione ai suoi diritti individuali e alla sua difesa davanti ai competenti organi giudiziari.

Sotto questo profilo i diritti del minore trovano protezione nell’ambito della normativa sui diritti dell’uomo come espressa a livello internazionale ed europeo nonché nazionale secondo termini e modalità prescritte e definite.

@2. Tratta degli essere umani e sfruttamento sessuale

@@a) premessa

La disamina sulla tratta degli esseri umani, quale fenomeno che coinvolge donne e bambini, non può, innanzi tutto, trascurare il fenomeno parallelo dell’immigrazione illegale.

Entrambi, invero, sono collegati nel momento in cui le persone trafficate, che entrano illegalmente in uno Stato, sono indotte alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale, alla schiavitù e al lavoro illegale.

Implicazioni queste che, coinvolgendo in particolare le categorie vulnerabili – donne e bambini, richiedono misure di prevenzione rivolte ai paesi coinvolti in conflitti interni o ai paesi in situazioni post-conflittuali o paesi non democratici che hanno ridotto all’estrema povertà e alla fame la popolazione civile che ricerca in altri Stati una qualità di vita migliore e sostenibile per sfuggire alle continue violazioni dei propri diritti umani.

Page 154

Da ciò ne consegue che la tratta degli esseri umani e l’immigrazione illegale sono presenti in Europa ove si è instaurato un commercio abusivo e coercitivo, soprattutto, dei bambini ed il loro sfruttamento sessuale fino alla schiavitù con false illusioni addotte da gruppi di persone o crimine organizzato anche transnazionale nei cui confronti sono state e vengono adottate, sebbene con risultati non sempre positivi, adeguate misure di contrasto.5

In Europa l’UE ed il Consiglio d’Europa hanno rispettivamente prodotto strumenti giuridici, programmi e piani d’azione per prevenire, contrastare e reprimere la tratta degli esseri umani, l’immigrazione illegale e le sue implicazioni e disciplinato alcuni diritti dei bambini.

I cammini percorsi dalle due organizzazioni verranno analizzati separatamente anche se tra di loro coordinati per la presenza in ciascuna delle due organizzazioni di Stati, membri di entrambe senza trascurare la cooperazione internazionale attuata dalle Nazioni Unite e da altri attori.6

@@b) Unione Europea

Tracciando il percorso dell’UE si osserva che la mancanza iniziale di una competenza specifica in materia di diritti umani ha indotto ogni organo comunitario ad assumere singole iniziative in relazione alla tratta degli esseri umani e alle sue implicazioni per richiamare gli Stati membri ad una cooperazione efficace per un ravvicinamento degli ordinamenti interni e per l’adozione di misure a tutela delle categorie vulnerabili, in particolare, dei bambini.

Partendo da quanto previsto nella Convenzione delle NU sui diritti del fanciullo del 1989, all’articolo 35: “Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita e la tratta di fanciulli per qualunque e sotto qualsiasi forma”, nel 1989 e nel 1996 il Parlamento europeo – PE, adottando due “risoluzioni sulla tratta degli essere umani”7 consapevole che gli Stati membri, parti contraenti degli Accordi di Schengen, si erano obbligati a prevenire e disciplinare sul piano multilaterale e nazionale settori fino allora estranei alla competenza comunitaria (asilo, immigrazione, visti, cooperazione di polizia), ha inteso definire la “trattal’atto illegale di chi, direttamente o in direttamente, favorisce l’entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un paese terzo ai fini del suo sfruttamento utilizzando l’inganno o qualunque altra forma di costrizione o abusando di una situazione di Page 155 vulnerabilità o in certezza amministrativa” (par.1 della risoluzione del 1996) e ha ritenuto che una politica comune nell’ambito del traffico di essere umani debba avere delle finalità preventive, dissuasive, repressive e di recupero per quanto riguarda le misure preventive esterne (par.8 della risoluzione 1996).8

Nella risoluzione del 1996 gli Stati membri sono stati invitati, in particolare, ad attuare leggi penali in materia di contrasto alla tratta e a contemplare la medesima, quale reato grave (par.15) e ad includere, anche, la nozione di “turismo sessuale” identificando i casi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT