Umweltverband WWF Österreich and Others v Amt der Tiroler Landesregierung.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:595
Docket NumberC-601/22
Date11 July 2024

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Validità ed interpretazione – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Allegato IV – Canis lupus (lupo) – Parità di trattamento degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Portata geografica – Determinazione del danno – Soluzione valida alternativa»

Nella causa C‑601/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Tribunale amministrativo regionale del Tirolo, Austria), con decisione del 19 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2022, nel procedimento

Umweltverband WWF Österreich,

ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung,

Naturschutzbund Österreich,

Umweltdachverband,

Wiener Tierschutzverein

contro

Tiroler Landesregierung,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Umweltverband WWF Österreich e ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, successivamente per l’Umweltdachverband, da G.K. Jantschgi, Rechtsanwältin;

– per il Wiener Tierschutzverein, da M. Lehner, assistita da C. Pichler, in qualità di esperto;

– per la Tiroler Landesregierung, da J. Egger e C. Ranacher, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e A. Kögl, in qualità di agenti;

– per il governo danese, da J.F. Kronborg e C.A.-S. Maertens, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da R. Bénard e M. De Lisi, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

– per il governo svedese, da F.-L. Göransson e H. Shev, in qualità di agenti;

– per il Consiglio dell’Unione europea, da T. Haas e A. Maceroni, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Hermes e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193) (in prosieguo: la «direttiva Habitat»), in combinato disposto con l’allegato IV di tale direttiva, nonché sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra diverse organizzazioni per la protezione degli animali e dell’ambiente, vale a dire l’Umweltverband WWF Österreich, l’ÖKOBÜRO-Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband e Wiener Tierschutzverein, da un lato, e la Tiroler Landesregierung (Governo del Land Tirolo, Austria), dall’altro, in merito ad una deroga temporanea, concessa dal summenzionato governo, al divieto di cacciare un esemplare di animale selvatico appartenente alla specie canis lupus (lupo).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 1 della direttiva Habitat, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

i) stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;

Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando

– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

e

– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile

e

– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

(...)».

4 L’articolo 2 di tale direttiva recita:

«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

5 L’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

6 L’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà.

(...)».

7 L’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva Habitat precisa che «[l]e modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l’allegato IV sono adottate dal Consiglio [dell’Unione europea], che delibera all’unanimità su proposta della Commissione [europea]».

8 Tra le specie animali «di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa» elencate nell’allegato IV, lettera a) della direttiva Habitat figura, in particolare, il canis lupus (lupo), «tranne le popolazioni greche a nord del 39º parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero»

Diritto austriaco

9 L’articolo 36, paragrafo 2, del Tiroler Jagdgesetz (legge del Land Tirolo relativa alla caccia), del 15 giugno 2004 (LGBl. 41/2004), nella sua versione del 30 giugno 2022 applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «TJG 2004»), in sostanza, dispone che, al di fuori dei periodi di caccia stabiliti, non può essere cacciata alcuna specie selvatica.

10 L’articolo 52a del TJG 2004, intitolato «Misure particolari per la prevenzione dei danni causati dagli orsi, lupi e linci», in sostanza, al paragrafo 8, prevede che, sulla base di una raccomandazione del comitato di esperti, il governo del Land Tirolo possa constatare, con regolamento, che un determinato orso, lupo o lince costituiscono un pericolo immediato per la sicurezza delle persone o un grave pericolo immediato per gli animali a pascolo, nonché per le colture e gli impianti agricoli.

11 Ai sensi dell’articolo 52a, paragrafo 9, del TJG 2004:

«In caso di adozione di un regolamento ai sensi del paragrafo 8, il governo del Land, qualora esista una raccomandazione del comitato di esperti, non esista un’altra soluzione valida e la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, con decisione esclude taluni orsi, lupi o linci dal divieto di cui all’articolo 36, paragrafo 2, prima frase. Deroghe possono essere concesse unicamente:

a) per la protezione di altri animali o piante selvatiche nonché la conservazione dei loro habitat naturali;

b) per la prevenzione di gravi danni alle colture, all’allevamento, nonché ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica, o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o motivi tali da comportare conseguenze positive per l’ambiente, e

d) per finalità didattiche e di ricerca».

12 L’articolo 52a, paragrafo 10, del TJG 2004 così dispone:

«La decisione di deroga adottata ai sensi del paragrafo 9 precisa in ogni caso quanto segue:

a) le finalità per le quali la deroga è concessa;

b) la specie animale oggetto della deroga nonché, se del caso, il sesso, l’età o altri dati identificativi dell’esemplare o degli esemplari;

c) il periodo per il quale viene concessa la deroga;

d) l’area geografica per la quale...

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