Gazdasági Versenyhivatal contra Budapest Bank Nyrt. y otros.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62018CJ0228 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2020:265 |
| Docket Number | C-228/18 |
| Date | 02 April 2020 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
2 aprile 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Sistemi di pagamento con la carta – Accordo interbancario che fissa il livello delle commissioni interbancarie – Accordo restrittivo della concorrenza sia per il suo oggetto sia per il suo effetto – Nozione di restrizione della concorrenza “per oggetto”»
Nella causa C‑228/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 6 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2018, nel procedimento
Gazdasági Versenyhivatal
contro
Budapest Bank Nyrt.,
ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe,
OTP Bank Nyrt.,
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.,
ERSTE Bank Hungary Zrt.,
Visa Europe Ltd,
MasterCard Europe SA,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: R. Șereș, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Gazdasági Versenyhivatal, da A. Kőhalmi e M. Nacsa, in qualità di agenti;
– per la Budapest Bank Nyrt., inizialmente da L. Wallacher, successivamente da A. Kékuti, ügyvédek;
– per la ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, da A. Kőmíves, ügyvéd;
– per la OTP Bank Nyrt., da L. Réti e P. Mezei, ügyvédek;
– per la Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., da Z. Hegymegi-Barakonyi, ügyvéd;
– per la Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., da S. Szendrő, ügyvéd;
– per la ERSTE Bank Hungary Zrt., da L. Wallacher, ügyvéd;
– per la Visa Europe Ltd, da Z. Marosi e G. Fejes, ügyvédek;
– per la MasterCard Europe SA, da E. Ritter, ügyvéd;
– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós e G. Tornyai, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da F. Castilla Contreras, V. Bottka e I. Zaloguin, in qualità di agenti;
– per l’Autorità di vigilanza EFTA, da M. Sánchez Rydelski, C. Zatschler, C. Simpson e C. Howdle, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Gazdasági Versenyhivatal (autorità garante della concorrenza, Ungheria) e, dall’altro, sei istituti finanziari, ossia la Budapest Bank Nyrt., la controllata ungherese della ING Bank NV, la OTP Bank Nyrt., la Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., la Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. e la ERSTE Bank Hungary Zrt., nonché due società che prestano servizi di pagamento tramite carta, ossia la Visa Europe Ltd. (in prosieguo: la «Visa») e la MasterCard Europe SA (in prosieguo: la «MasterCard»), in relazione ad una decisione dell’autorità garante della concorrenza con la quale quest’ultima ha constatato l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale vertente sulle commissioni interbancarie.
Diritto ungherese
3 L’articolo 11, paragrafo 1, dell’a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (legge n. LVII del 1996, che vieta le pratiche commerciali sleali e le restrizioni della concorrenza; in prosieguo: la «legge sulle pratiche commerciali sleali») così dispone:
«Sono vietati gli accordi o le pratiche concordate tra imprese, nonché le decisioni (...) di organizzazioni di imprese costituite in virtù della libertà di associazione, società pubbliche, associazioni e altre organizzazioni analoghe di imprese (...) che hanno per oggetto o per effetto, potenziale o effettivo, di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Gli accordi conclusi tra imprese non indipendenti l’una dall’altra non rientrano in tali accordi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
4 Dalla decisione di rinvio risulta che, a metà degli anni ’90, la Visa e la MasterCard, o i loro rispettivi predecessori in diritto, hanno consentito, in forza dei loro regolamenti interni, che gli istituti finanziari emittenti delle loro carte (in prosieguo: le «banche di emissione»), da un lato, e gli istituti finanziari prestatori di servizi agli esercenti che permettono loro di accettare tali carte come mezzo di pagamento (in prosieguo: le «banche di affiliazione»), dall’altro, definissero in comune l’importo delle commissioni cosiddette «interbancarie» nazionali tra dette banche di emissione e le banche di affiliazione, vale a dire l’importo pagato dalle seconde alle prime quando è effettuata un’operazione di pagamento tramite carta.
5 Nel corso degli anni 1995 e 1996, le banche che avevano aderito al settore dei servizi di pagamento tramite carta hanno istituito una cooperazione multilaterale (in prosieguo: il «forum»), nell’ambito della quale sono state discusse, caso per caso, diverse questioni in merito alle quali si riteneva necessaria una cooperazione nell’ambito di tale settore.
6 Nell’ambito del forum, sette banche, la maggior parte delle quali aveva aderito ai sistemi di pagamento tramite carta istituiti dalla Visa e dalla MasterCard e che rappresentavano una grande parte del mercato nazionale delle banche di emissione e di affiliazione, hanno stabilito, dopo varie trattative, il 24 aprile 1996, il testo di un accordo (in prosieguo: l’«accordo CSC»), relativo alla determinazione, per categoria di esercenti, del livello minimo della commissione di servizio uniforme che questi ultimi dovevano pagare (in prosieguo: la «CSC»). Successivamente, il 28 agosto 1996, esse hanno concluso un accordo, entrato in vigore il 1º ottobre 1996, con il quale hanno uniformato l’importo delle spese per commissioni interbancarie relative ai pagamenti effettuati mediante carte emesse da una banca partecipante al sistema di pagamento tramite carta proposto dalla Visa o dalla MasterCard (in prosieguo: l’«accordo CMI»). La Kereskedelmi és Hitelbank ha negoziato l’accordo CMI per conto della Visa e della MasterCard e queste ultime l’hanno applicato.
7 Infine, l’accordo CSC non è stato firmato da queste sette banche, ma le spese per commissioni interbancarie previste dall’accordo CMI, in quanto elemento di costo, hanno influito indirettamente sulla determinazione dell’importo della CSC. In particolare, le commissioni di cui all’accordo CMI hanno operato come limite inferiore nella riduzione delle CSC. Inoltre, il perseguimento degli obiettivi fissati nell’accordo CSC progettato ha svolto un ruolo nella conclusione dell’accordo CMI e nel calcolo delle tariffe uniformi riguardanti la Visa e la MasterCard, anche se tali obiettivi non sono stati poi realizzati.
8 Con il tempo, altre banche interessate al settore dei servizi di pagamento tramite carta hanno aderito all’accordo CMI e si sono unite alle attività del forum, cosicché il numero di banche parti di detto accordo interessate dal procedimento principale nel corso del 2006 è arrivato a 22.
9 L’accordo CMI era ancora in vigore il 31 gennaio 2008 quando l’autorità garante della concorrenza ha avviato un procedimento ad esso relativo.
10 La risoluzione dell’accordo CMI ha avuto luogo con effetto dal 30 luglio 2008.
11 In una decisione emessa il 24 settembre 2009 (in prosieguo: la «decisione dell’autorità garante della concorrenza»), l’autorità garante della concorrenza ha constatato che, in primo luogo, nell’aver definito il livello e la struttura della commissione interbancaria uniformemente applicabili alla Visa e alla MasterCard nonché a tutte le banche, in secondo luogo, nell’aver previsto un quadro per un siffatto accordo nei propri regolamenti interni e, in terzo luogo, nell’averlo promosso, le 22 banche parti dell’accordo CMI nonché la Visa e la MasterCard hanno concluso un accordo anticoncorrenziale e non esentabile. Con tale comportamento, dal momento in cui hanno aderito all’accordo CMI – la data di inizio del comportamento anticoncorrenziale era quella dell’entrata in vigore, il 1º gennaio 1997, della legge sulle pratiche commerciali sleali, per le banche che hanno concluso l’accordo CMI e variava per le banche che vi hanno aderito successivamente – fino al 30 luglio 2008, esse avrebbero violato l’articolo 11, paragrafo 1, di tale legge e, dopo il 1º maggio 2004, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Detto comportamento costituirebbe non solo una restrizione della concorrenza cosiddetta «per oggetto», nel senso che l’accordo CMI avrebbe ad oggetto un comportamento anticoncorrenziale, ma anche una restrizione cosiddetta «per effetto», nel senso che tale accordo comporterebbe un effetto restrittivo della concorrenza. L’autorità garante della concorrenza ha inflitto alle sette banche che avevano inizialmente concluso l’accordo CMI nonché alla Visa e alla MasterCard ammende di importi diversi.
12 Investito di un ricorso proposto contro la decisione dell’Autorità garante della concorrenza dalla Visa e dalla MasterCard nonché da sei delle banche condannate al pagamento di un’ammenda, il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest-Capitale, Ungheria) ha respinto tale domanda.
13 Pronunciandosi sull’appello proposto da tali parti, ad eccezione della MasterCard, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) ha riformato la decisione dell’autorità garante della concorrenza e, per motivi procedurali, ha chiuso il procedimento per quanto riguarda la controllata ungherese della ING Bank. Quanto alle altre parti, esso ha annullato la suddetta decisione e ha rinviato la causa all’autorità garante della concorrenza affinché quest’ultima si pronunciasse nuovamente.
14 L’Autorità garante della concorrenza ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, la Kúria (Corte suprema, Ungheria)...
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