5th AVENUE Products Trading GmbH v Hauptzollamt Singen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:948
Docket NumberC-775/19
Date19 November 2020
Celex Number62019CJ0775
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

19 novembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di “condizione della vendita” – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva»

Nella causa C‑775/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden‑Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 22 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2019, nel procedimento

5th AVENUE Products Trading GmbH

contro

Hauptzollamt Singen,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M.E. Regan, (relatore), presidente della Quinta Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, E. Juhász e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Hauptzollamt Singen, da B. Geyer, in qualità di agente;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da C. Vollrath e M. Kocjan, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 50; in prosieguo: il «codice doganale»), e dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1; in prosieguo: «il regolamento di applicazione»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la 5th AVENUE Products Trading GmbH (in prosieguo: la «5th Avenue») e l’Hauptzollamt Singen (Ufficio doganale centrale di Singen, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio doganale») in merito alla contabilizzazione del pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva per la determinazione del valore in dogana di merci importate da un paese terzo ai fini della loro immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione europea.

Contesto normativo

Il codice doganale

3 Il codice doganale è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1), e successivamente dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90). Tuttavia, in forza dell’articolo 286, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 288, paragrafo 2, del medesimo, il codice doganale è rimasto applicabile fino al 30 aprile 2016.

4 L’articolo 29 del codice doganale, contenuto nel capitolo 3, intitolato «Valore in dogana delle merci», del titolo II, rubricato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», di detto codice, prevedeva quanto segue:

«1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (...)

(...)

3. a) Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. (...)

(...)».

5 L’articolo 32 di detto codice, contenuto nel medesimo capitolo, così disponeva:

«1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

(...)

c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

(...)

2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

(...)

5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c),

(...)

b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l’esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate».

Il regolamento di applicazione

6 L’articolo 157 del regolamento di applicazione, contenuto nel capitolo 2, intitolato «Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza», del titolo V, rubricato «Valore in dogana», del medesimo regolamento, così disponeva:

«1. Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice [doganale], per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l’uso di diritti inerenti:

– alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e “know-how” per la fabbricazione);

– alla vendita per l’esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);

– all’impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d’autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

2. Indipendentemente dai casi di cui all’articolo 32, paragrafo 5 del codice [doganale], quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’articolo 29 del codice [doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

– si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e

– costituisce una condizione di vendita delle merci in causa».

7 L’articolo 158, paragrafo 3, di detto regolamento, contenuto nel medesimo capitolo 2, enunciava quanto segue:

«Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all’importazione, si effettua l’opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell’allegato 23 e relativa all’articolo 32, paragrafo 2 del codice [doganale]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 Il 31 gennaio 2012, la 5th Avenue, società con sede in Germania il cui oggetto sociale consisteva, in particolare, nel commercio di tabacchi lavorati e di articoli per fumatori, e la Habanos SA, società pubblica cubana esportatrice di sigari, stipulavano un contratto, denominato «Exclusive Distribution Agreement» (accordo di distribuzione esclusiva; in prosieguo: l’«EDA»), in forza del quale la 5th Avenue otteneva il diritto esclusivo, in qualità di unico distributore, di importare, vendere e distribuire in Germania e in Austria i sigari prodotti da detta società pubblica. In cambio della concessione di tale diritto di distribuzione esclusiva in Austria, la 5th Avenue si era obbligata a versare alla Habanos, per un periodo di quattro anni, un importo annuo qualificato come «compensazione», pari al 25% del fatturato annuo risultante dalle vendite di sigari in tale Stato membro.

9 Dalla decisione di rinvio risulta che la 5th Avenue ordinava i sigari sulla base di un listino prezzi e utilizzava, per l’importazione di tali prodotti, un deposito doganale autorizzato, situato nel luogo della sua sede...

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