UV and XXX v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CJ0623
ECLIECLI:EU:C:2025:358
Date15 May 2025
Docket NumberC-623/23,C-626/23
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

15 maggio 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un’integrazione della pensione concessa alle donne che beneficiano di una pensione contributiva di vecchiaia e che hanno avuto uno o più figli biologici o adottati – Possibilità di concedere tale integrazione agli uomini subordinatamente a condizioni aggiuntive – Discriminazione diretta fondata sul sesso – Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Misure di azione positiva »

Nelle cause riunite C‑623/23 [Melbán] i e C‑626/23 [Sergamo] (i),

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267TFUE, la prima, dallo Juzgado de lo Social n.º 3 de Pamplona (Tribunale del lavoro n.º 3 di Pamplona, Spagna), e, la seconda, dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna), con decisioni del 21 settembre 2023 e del 13 settembre 2023, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 6 ottobre 2023 e il 12 ottobre 2023, nei procedimenti

UV (C‑623/23),

XXX (C‑626/23)

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

con l’intervento di:

OP (C‑623/23),

Ministerio Fiscal (C‑623/23),

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan e B. Smulders (relatore), giudici,

avvocato generale: R. Norkus

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), da A. Álvarez Moreno e A.R. Trillo García, in qualità di letrados;

– per il governo spagnolo, da M. Morales Puerta, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e E. Schmidt, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), nonché degli articoli 20, 21, 23 e dell’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che contrappongono, da un lato, UV (C‑623/23), padre di due figli, e, dall’altro, XXX (C‑626/23), padre di tre figli, all’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale di sicurezza sociale, Spagna) in merito al rifiuto, da parte di quest’ultimo, di concedere loro un’integrazione della pensione (in prosieguo: la «controversa integrazione della pensione»), prevista nel diritto nazionale a favore delle donne e degli uomini che hanno avuto uno o più figli, ma la cui concessione agli uomini è subordinata a condizioni aggiuntive.

Diritto dellUnione

3 L’articolo 1 della direttiva 79/7 così enuncia:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».

4 L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica alla popolazione attiva – compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro –, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi».

5 L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«La presente direttiva si applica:

a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

– malattia,

– invalidità,

– vecchiaia,

– infortunio sul lavoro e malattia professionale,

– disoccupazione;

(...)».

6 L’articolo 4 della medesima direttiva è così formulato:

«1. Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

– il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

– l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

– il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità».

7 Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 79/7:

«1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

(...)

b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli; l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli;

(...)

2. Gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell’evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione».

Diritto spagnolo

8 Intitolato «Integrazione di maternità per le pensioni contributive del sistema di sicurezza sociale», l’articolo 60 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale della sicurezza sociale), approvata dal Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291) (in prosieguo: la «precedente LGSS»), al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«È riconosciuta un’integrazione della pensione, per il loro apporto demografico alla sicurezza sociale, alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell’ambito di un qualsiasi regime del sistema di sicurezza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente.

Detta integrazione, che avrà a tutti gli effetti natura giuridica di pensione pubblica contributiva, sarà costituita da un importo risultante dall’applicazione all’importo iniziale delle suddette prestazioni di un determinato coefficiente, che dipenderà dal numero di figli secondo la scala seguente:

a) in caso di due figli: 5%;

b) in caso di tre figli: 10%;

c) in caso di quattro o più figli: 15%.

(...)».

9 In seguito all’adozione del Real Decreto-Ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de genero y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y economico (regio decreto legge 3/2021, recante misure volte a ridurre il divario di genere e riguardanti altre materie rientranti nei settori della sicurezza sociale e dell’economia), del 2 febbraio 2021 (BOE n. 29, del 3 febbraio 2021, pag. 12268) (in prosieguo: il «regio decreto legge 3/2021»), la precedente LGSS è stata modificata (in prosieguo: la «LGSS modificata»). L’articolo 60 della LGSS modificata, intitolato «Integrazione alle pensioni contributive per ridurre il divario di genere», così dispone:

«1. Le donne che hanno avuto uno o più figli/e e sono titolari di una pensione contributiva di vecchiaia, di invalidità permanente o di reversibilità hanno diritto a un’integrazione per ciascun/a figlio/a, in considerazione dell’incidenza che, in generale, ha il divario di genere sull’importo delle pensioni contributive di sicurezza sociale delle donne. Il diritto all’integrazione per ciascun/a figlio/a è riconosciuto o mantenuto in favore della donna a condizione che non vi sia una richiesta e un riconoscimento dell’integrazione a favore dell’altro genitore e, se anche quest’ultimo è donna, tale integrazione verrà riconosciuta alla donna titolare della pensione pubblica di importo inferiore.

Affinché gli uomini abbiano diritto al riconoscimento dell’integrazione, è necessario che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) avere riconosciuta una pensione di reversibilità in seguito al decesso dell’altro genitore dei figli/delle figlie in comune, a condizione che uno di essi abbia diritto a percepire una pensione per orfani;

b) essere titolari di una pensione contributiva di vecchiaia o di invalidità permanente e aver interrotto o visto la propria carriera lavorativa pregiudicata in occasione della nascita o dell’adozione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) nel caso di figli/e nati/e o adottati/e entro il 31 dicembre 1994, avere più di 120 giorni di assenza di contributi tra i nove mesi precedenti la nascita e i tre anni successivi a tale data o, in caso di adozione, tra la data della sentenza del tribunale che dichiara l’adozione e i tre anni successivi a tale data, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna;

2) nel caso di figli/e nati/e o adottati/e dal 1º gennaio 1995, che la somma delle basi contributive per i 24 mesi successivi al mese della nascita o al mese della decisione giudiziaria che dichiara l’adozione sia inferiore di oltre il 15% rispetto alla somma dei 24 mesi immediatamente precedenti, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna.

(...)

3) Se entrambi i genitori sono uomini e soddisfano entrambi i requisiti di cui sopra, l’integrazione è concessa a colui che percepisce la pensione pubblica di importo inferiore.

(...)

2. La concessione dell’integrazione al secondo genitore comporta l’estinzione dell’integrazione già concessa al primo...

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1 cases
  • AR v Ministero dell’Istruzione e del Merito.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 September 2025
    ...judgment of 25 July 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, paragraph 20, and, by analogy, judgment of 15 May 2025, Melbán and Sergamo, C‑623/23 and C‑626/23, EU:C:2025:358, paragraph 36 Consequently, the Court holds that, by its first and third questions, which it is appropriate to ex......